
“CODICE
DELLE ASSICURAZIONI E R.C.A.:
DAI
PRINCIPI GENERALI
ALLE
APPLICAZIONI CONCRETE”
Palazzo
Novelli – Ore 9:30
Carinola 16 Giugno 2007
Apertura
lavori
Vincenzo Ceraldi Pag. 1
Presidente Associazione Avvocati Tribunale
di Carinola
Saluti
Pasquale Di Biasio “ 1
Sindaco della Città
Vincenzo Ceraldi “ 2
Presidente Associazione Avvocati Tribunale
di Carinola
Elio Sticco “ 3
Presidente Ordine degli Avvocati di Santa Maria
C.V.
Relatori:
Marco Rossetti “ 5
Magistrato - Tribunale di Roma
Mario Lepre “ 9
Presidente di sezione Corte d’Appello Civile
di Napoli
Marco Rossetti “ 16
Magistrato - Tribunale di Roma
Dalmazio Jozidzija “ 18
Titolare del Servizio Gestione Fondi di
Garanzia delle Vittime
della Strada della CONSAP S.p.A.
Marco Rossetti “ 32
Magistrato - Tribunale di Roma
Severino Antonucci “ 35
Magistrato – Tribunale di Santa Maria C.V.
Marco Rossetti “ 46
Magistrato - Tribunale di Roma
Severino Antonucci “ 46
Magistrato – Tribunale di Santa Maria C.V.
Marco Rossetti “ 47
Magistrato - Tribunale di Roma
Eduardo Campese “ 47
Magistrato – Tribunale di Napoli
Marco Rossetti Pag. 57
Magistrato - Tribunale di Roma
Renato Veneruso “ 57
Vice Presidente Organismo Unitario
Avvocatura
Marco Rossetti “ 65
Magistrato - Tribunale di Roma
Vincenzo Ceraldi “ 76
Presidente Associazione Avvocati Tribunale
di Carinola
Elio Sticco “ 78
Presidente Ordine degli Avvocati di Santa
Maria C.V.
Marco Rossetti “ 78
Magistrato - Tribunale di Roma
Eduardo Campese “ 80
Magistrato – Tribunale di Napoli
Megale “ 82
Avvocato
Eduardo Campese “ 83
Magistrato – Tribunale di Napoli
Mario Lepre “ 84
Presidente di sezione Corte d’Appello Civile
di Napoli
Renato Veneruso “ 85
Vice Presidente Organismo Unitario
Avvocatura
Chiusura lavori
Vincenzo Ceraldi “ 85
Presidente Associazione Avvocati Tribunale
di Carinola
“CODICE
DELLE ASSICURAZIONI E R.C.A.:
DAI
PRINCIPI GENERALI
ALLE
APPLICAZIONI CONCRETE”
Palazzo Novelli – Ore 9:30
Carinola 16 Giugno 2007
Avv. Vincenzo CERALDI:
Diamo subito la parola per il saluto al Sindaco di
Carinola, Pasquale Di Biasio.
Sindaco Pasquale DI
BIASIO:
Solo due parole per darvi il benvenuto a Carinola e
quindi un saluto cordiale a nome dell'intera Amministrazione Comunale e nel
contempo esprimere la gioia e la soddisfazione
per avere ancora quest'anno ospitato un convegno organizzato dall'Associazione
Avvocati del Tribunale di Carinola.
Come amministratori abbiamo voluto essere parte integrante
di questo convegno concedendo, come per le altre occasioni, il patrocinio,
ritenendo che l’oggetto di questo convegno rientri tra le manifestazioni che
abbiano i requisiti per la concessione di un patrocinio, riteniamo che il
Codice delle Assicurazioni sia una norma direi quasi epocale e nondimeno un
fatto estremamente importante per la vita quotidiana di ogni cittadino ed è
giusto che ringrazi in modo particolare gli organizzatori, l'Associazione
Avvocati del Tribunale di Carinola, il Presidente, l'Avvocato Ceraldi, che è
qui nella doppia veste, di Presidente
dell'Associazione e di assessore comunale. Saluto ancora tutti i partecipanti la
cui numerosa presenza accresce l’importanza del convegno e la soddisfazione per
Carinola, ripeto, che lo ospita, convegno che al di là delle conclusioni cui
perverranno i relatori, certamente positive, trattandosi di argomenti così importanti, daranno sicuro un
contributo di chiarezza e potrebbero
addirittura essere utili al legislatore.
Per quanto ci riguarda, come amministrazione, un
risultato lo abbiamo già ottenuto, un risultato estremamente positivo: la
soddisfazione di ospitare tutti quanti voi! Rinnovo a voi tutti un buon lavoro
e ringrazio di cuore l'Avvocato Ceraldi e con l'Avvocato Ceraldi tutta l'Associazione
Avvocati Tribunale di Carinola. Buon lavoro.
Avv. Vincenzo CERALDI:
Colleghi, amici, alcuni di voi lo sanno, altri no,
questa è terra di vino Falerno, non solo di buon vino, ma è anche terra di
ciliege, e si sa che per le ciliegie:una
tira l’altra!, noi nei sette anni di vita della nostra Associazione ne
abbiamo organizzati di convegni, sul Danno
Ambientale, Processo Informatico, Giustizia Onoraria Penale e altri ancora, un convegno ha tirato
l'altro, e come il buon vino, più invecchia l’Associazione, più cresce
la qualità dei convegni che la nostra Associazione organizza.
Debbo dire che questo, senza tema di smentita, sarà
certamente uno dei più importanti, tra quelli che abbiamo organizzato, è
scontato un maggior successo rispetto
agli altri. Tale successo, credo sia
dovuto:1) all'argomento, che è importantissimo: le assicurazioni, la croce e la delizia di tutti i giovani
Avvocati, da sempre! Con l'entrata in vigore di questo Codice delle
Assicurazioni, le cause per risarcimento danni da sinistro stradale sono
diminuite in modo esponenziale.Lo diceva uno dei relatori, pochi minuti fa.Non
si era mai verificato negli altri convegni che venissero qui diversi Avvocati da ogni dove, ad alcuni abbiamo dovuto dire
addirittura che non gli potevano assicurare il posto a sedere, tutto ciò è
dovuto all’argomento di scottante attualità!2)Il successo è dovuto altresì e
non in posizione di rincalzo all'appoggio incondizionato che, come al
solito, ci ha assicurato il Presidente Elio Sticco, al quale , a nome
di tutti voi faccio un grande applauso, affettuoso e caloroso applauso, che va
a tutto l'Ordine degli Avvocati di S.Maria C.V., ancora una volta vicino a noi
a sostenerci, ad aiutarci, a dare quel crisma di autentica autorevolezza
istituzionale che, altrimenti, non ci sarebbe stato, associazione ed ordine
vicini in un momento così difficile per
gli ordini professionali.
È di ieri la notizia che il Presidente del Cup Arch.
SIRICA ha iniziato la raccolta delle firme per un disegno di legge di
iniziativa popolare, un disegno di legge che mira a mantenere il numero degli
ordini professionali , numero che, invece, alcuni sindacati e una parte del
Governo in carica vuole, invece, ridurre, e un disegno di legge, teso, soprattutto,
ad incrementare le competenze degli Ordini, aumentandone l'importanza ed il
raggio d’azione.
E’ importante che in un momento tanto critico l'Ordine
sia vicino all'Associazione, e viceversa, Ordini vicini alle Associazioni non
credo che capiti spesso e dappertutto.
Così come del resto vicini, ancora una volta in questo
convegno, come negli altri lo diceva Calamandrei
, sono
Magistrati e Avvocati in questo difficile compito di umanità nel ridurre
quella che è la pena principale del processo, la sua irragionevole
durata !
Questo è, senza ombra di dubbio il terzo (o il primo?)
dei motivi del successo di questo convegno, ed a questo, dobbiamo aggiungere, last
but not least, il fatto che noi oggi, come già abbiamo fatto in
precedenza con gli altri Magistrati che hanno lasciato questa Sezione
Distaccata del Tribunale, (non so fino a che punto possiamo definire Sezione
Distaccata un Tribunale che ha ben 4000
processi civili sul ruolo, che devono
essere affrontati e decisi da appena due Magistrati civili in organico! ) daremo un caloroso saluto al
Giudice dott.Francesco Caramico D'Auria in una semplice e suggestiva
cerimonia suggellata dalla solita foto
che ci vedrà tutti insieme, Avvocati, Magistrati, Cancellieri, convenuti,
insieme qui nel cortile di questo splendido Palazzo Novelli, perla dell'arte
catalana, così come del resto facemmo quando partiva il Giudice Antonucci e
arrivava il Giudice Francesco Caramico D'Auria, insieme al Giudice Tartaglione,
al quale anche diamo qui un caloroso applauso di saluto.
Amici e colleghi, ho finito, volevo soltanto dire che
in un'occasione come questa è doveroso ricordare due colleghi iscritti all’Associazione
e, purtroppo, scomparsi, colleghi che sono stati relatori nel convegno sulla Giustizia
Onoraria Penale, mi riferisco agli Avvocati Luigi Verrengia e Renato Schiappa, i quali -vi
prego di applaudire- fecero delle ottime relazioni che ancora oggi conserviamo
gelosamente sul nostro sito,www.assoavvocati.com, così come, e di questo vi do
informazione, saranno pubblicate sempre sul nostro sito le relazioni di questo
convegno. A questo punto chiudo e non so se il Presidente Sticco ci vuole dare
anche lui un saluto, grazie.
Avv. Elio STICCO:
Il collega Ceraldi voleva darmi la precedenza ma io
naturalmente ho voluto che parlasse lui perché così si riducesse il mio tempo
di saluto in quanto, ovviamente, siccome la tematica è una tematica aspra,
diciamo, noi vogliamo valorizzare il processo, ma diceva (incomprensibile) ma
dove correte? Correte forse verso la morte. Di fatti mano mano che abbiamo
queste riforme noi invece di avere una celerità abbiamo dei problemi.
Questa cosa ci sta creando tanti di quei problemi che forse è stato opportuno aprire questo discorso con dei Magistrati, i quali debbono darci non delle indicazioni, ma debbono raddrizzare il tipo di alcune sentenze che oggi ci hanno creato delle perplessità, dei dubbi, delle preoccupazioni, quindi l'Avvocatura è molto preoccupata su questa legge.
Allora è importante che Ceraldi, il quale naturalmente
gode di un privilegio per quanto riguarda la (incomprensibile), perché questo è
un Foro unico e noi cerchiamo di dare il privilegio ai Fori che sono uniti,
dobbiamo dare merito a Ceraldi il quale mantiene questa unità sulla cultura, la
cultura oggi è la competitività della nostra Avvocatura e quindi noi dobbiamo
dare atto a Ceraldi, il quale naturalmente trova delle tematiche che sono
opportune, sono di quelle che ci danno sollievo, e quando lui dice che questa
legge ci porta croce e delizia, diciamo, questa è una legge che ci porta più
croci che delizie.
E quindi ringraziamo Ceraldi e questo Foro per averci
dato questa immediatezza della interpretazione di Magistrati che si cimentano
oggi per darci una raddrizzata di tiro su questa legge, su questa normativa e
quindi sull'interpretazione che noi stiamo aspettando.
Naturalmente io debbo salutare tutti quanti voi e
tutti quelli che si impegnano oggi come relatori, non parlo di Severino
Antonucci e degli altri che conoscete, ho conosciuto qui Rossetti, Campese, è
difficile il cognome della CONSAP, diventa difficile (incomprensibile), poi ci
tradurrà quella che è la pronuncia italiana, il cognome (incomprensibile), ma
io debbo salutare Mario Lepre, siccome io conosco Mario Lepre da anni e lo
trovo ringiovanito in mezzo a noi, noi viviamo di queste amicizie che sono
amicizie di cultura, di stima, di impegno per la cultura, di impegno per quella
che è l'interpretazione della legge, è un Magistrato che si è dedicato alla
Magistratura, alla Giustizia, e quindi io vorrei dare un risalto di questa
presenza di Mario Lepre qui dinanzi a voi, dinanzi al Foro di Carinola.
Quindi io colgo l'occasione per ringraziare lui,
ringraziare Mario Lepre che viene qui a darci la sua presenza, io debbo
ringraziare tutti quanti i relatori e naturalmente sarò attentissimo, ho comprato
qui un codice dell'assicurazione, lo tengo a casa, ho cercato di aprirlo, ho
capito che è un ginepraio, avviarsi in un labirinto, oggi cerchiamo di uscirne!
E quindi un ringraziamento forte, vibrato a tutti i
relatori che oggi si cimentano per darci naturalmente i loro lumi, io sarò
attentissimo, non interverrò, certamente sentiremo... uno degli argomenti, tra
i primi che sta in campo, quello della improcedibilità di questi giudizi che
noi abbiamo da avanzare, non sappiamo che cosa applicare, il vecchio o il
nuovo, come facciamo a diventare irretroattivi a questa legge, e quindi è un
problema che secondo me è il primo che si pone oggi come problematica, poi
passiamo agli altri argomenti.
Penso di avere questi lumi, un ringraziamento a voi e
ovviamente un applauso a tutta l'assemblea, la quale sta qui attentissima, che
ha capito che questo era un argomento essenziale e su questa essenzialità il
saluto e il vibrato ringraziamento da parte del Consiglio dell'Ordine che
partecipa contribuendo con il privilegio che abbiamo assegnato a questo Foro e
a questa Associazione, grazie.
Avv. Vincenzo CERALDI:
Scusate, volevo solo dire che avevo dimenticato di
ringraziare chi ha reso possibile questo convegno che sono la Presidente di
fatto di questa Associazione, che è l'Avvocato Iannettone, e la neo-eletta
tesoriera Annamaria Manica, e l'Avvocato Giovanni De Ruosi. Adesso passo la
parola al Giudice Marco Rossetti, che presiederà, dirigerà, concluderà questo
convegno. Grazie.
Dr. Marco ROSSETTI:
Grazie a
lei, Avvocato, grazie agli organizzatori di avermi dato questa opportunità, per
avere scelto un tema così felice e una cornice altrettanto felice per
sviluppare questo tema. Nell'introduzione dell'Avvocato Sticco il relatore ha
detto a un certo momento: ma abbiamo avuto delle sentenze strane o comunque
preoccupanti, dice, voi Giudici ci dovete dare delle indicazioni più certe.
Quando ho
sentito queste parole mi è tornata in mente una frase che lessi diversi anni fa
in un famoso trattato dell'800 di diritto civile, è un trattato di principi di
diritto civili di François Laurant, che era un professore belga, ma scrisse
questo trattato, ebbe una vastissima diffusione nell'Italia della fine del 19°
secolo, e trattando del contenzioso giudiziario esordiva nel capitolo dicendo:
“la maggior parte delle controversie nasce dal modo in cui si scrivono le
leggi”.
Se fosse
vissuto oggi, François Laurant avrebbe probabilmente usato ben più aspre parole
nei confronti della tecnica normativa, e infatti non dobbiamo nasconderci che
la maggior parte, anzi la totalità delle incertezze nelle quali gli organi
giudicanti e l'avvocatura sono stati gettati dopo l'entrata in vigore delle
codice delle assicurazioni nascono talora da una sintassi non chiara della
norma, talaltra da una combinazione non chiara di una norma con le altre norme
dell'ordinamento o finanche dello stesso codice delle assicurazioni.
Dunque
questo vorrei che fosse il tema e la finalità del convegno, l'alfa e l'omega, e
cioè invitare i relatori nello svolgimento dei rispettivi lavori, oltre che a
dare un quadro tendenzialmente esaustivo della materia ad essi assegnata,
proporre però anche delle possibili soluzioni per quelle questioni che sono più
controverse. Purtroppo non abbiamo molto tempo, ma naturalmente, sapete, il
tempo è estensibile a piacimento dell'uditorio, se la capacità di resistenza e
attentiva dell'uditorio condividesse l'idea di andare avanti anche oltre le
canoniche 13:00 o 13:30 ovviamente sarò ben felice, ecco, di proseguire i
lavori per un dibattito ed altro.
Prima di
passare alla parola al primo dei relatori, che è il collega Lepre, soltanto una
brevissima introduzione su che cos'è questo codice delle assicurazioni. Il
codice delle assicurazioni è un decreto legislativo, questo lo diceva anche Monsieur
de La Palice, ma ciò deve porre noi utenti, noi fruitori del prodotto normativo
in una particolare condizione di attenzione, perché sappiamo che il decreto
legislativo, pur essendo fonte primaria, pur avendo forza ed efficacia di
legge, è però una fonte primaria cosiddetta di secondo grado ovvero
subprimaria, vale a dire che deve essere non solo conforme alla Costituzione ma
deve essere conforme alla legge delega.
E in
materia di disciplina dell'impresa e del contratto di assicurazione sono
moltissimi i punti che già hanno sollevato perplessità in merito alla
conformità alla legge delega. Non solo: il codice delle assicurazioni, che
nella presentazione voleva atteggiarsi come una sorta di nuovo corpo iuris che
aveva tratto fuor delle leggi il troppo e il vano, non è affatto un testo
completo. Mi sono divertito a contare le deleghe all'Isvap o al Ministero,
quindi le deleghe regolamentari contenute nel codice delle assicurazioni: in
354 articoli sono contenute 143 deleghe. Di queste 143 deleghe l'Isvap ne ha
assolte, ne ha esaurite 5, ha emanato 5 regolamenti, e sta scadendo il biennio
dall'entrata in vigore.
Questo vuol
dire due cose. Primo: che il Testo Unico in realtà non è affatto un testo
unico, è un testo incompleto, la cui chiara comprensione potrà venire solo
dalla lettura in una con la regolamentazione di dettaglio, con la normativa
secondaria che dovrà ancora essere emanata. Secondo: questo è un processo che
richiederà molto tempo, richiederà molti anni, perché se su 143 deleghe ci sono
voluti due anni per assolverne 5, è vero che non tutte le deleghe riguardano il
contratto o la RCA, molte deleghe riguardano l'attività di impresa, gli
incroci, le partecipazioni e via dicendo.
Quindi
punto primo: non limitiamoci a considerare il codice in sé e per sé: nella
lettura, nello studio e nell'interpretazione il codice va sempre correlato a
monte non la legge delega, a valle con le disposizioni di attuazione. E qui
sorgono i primi problemi.
Per
esempio, prendiamo un esempio tra tanti, forse il più celebre, il più famoso:
regolamento ministeriale di attuazione della delega in tema di indennizzo
diretto, Art. 5, “il danneggiato che si ritiene non responsabile in tutto o in
parte del sinistro invia la propria richiesta” eccetera eccetera. Il
danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile. E questo è il
regolamento. Ma l'Art. 149 del Codice diceva una cosa diversa, diceva il
Codice: “la procedura di risarcimento riguarda i danni alla persona subiti dal
conducente non responsabile”. Non si prevedeva l'ipotesi della responsabilità
parziale.
Ci
troviamo, dunque, dinanzi ad un conflitto apparente tra la fonte regolamentare,
che è fonte secondaria di secondo grado, e la legge, il decreto legislativo,
che è fonte primaria di primo grado. Lo può risolvere l'interprete? È possibile
una interpretazione salvifica? O il Giudice dovrà disapplicare la norma
regolamentare perché contrastante con la norma di legge? Questa è una
incertezza alla quale non potremo dare risposta fino a quando non si sarà consolidato
un accettabile orientamento giurisprudenziale.
Questo del
contrasto tra il regolamento di attuazione, i regolamenti di attuazione e il
codice delle assicurazioni è uno dei grandi nodi irrisolti del codice stesso.
Secondo: i poteri normativi dell'Isvap. Il codice delle assicurazioni per la
prima volta, oltre a contenere le deleghe, contiene una norma sulla produzione
normativa, quella che si chiama una norma sulle norme, cioè dice: l'Isvap può
disciplinare la materia con propri regolamenti eccetera eccetera.
Ora, diceva
Carl Smith che: ogni potere, una volta attribuito, tende ad essere esercitato;
e questo è accaduto anche in materia di regolamentazione Isvap, per esempio nel
regolamento 5/2006, che disciplina la intermediazione assicurativa, l'Isvap ha
introdotto una norma la quale stabilisce che i premi dei contratti di
assicurazione, tutti, compresi quelli RCA ovviamente, devono essere pagati non
in contanti se superano i 100 euro, ma o con moneta elettronica o con assegni
eccetera eccetera.
Vanamente
cercheremmo una norma che ha delegato l'Isvap a statuire ciò, anzi non solo non
troveremmo una norma di delega, ma anzi troviamo una norma, l'Art. 1277 del
Codice Civile, che dice esattamente il contrario, che dice che le obbligazioni
pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale dello stesso valore del
credito, il cosiddetto principio nominalistico. Quindi noi interpreti abbiamo
non solo la difficoltà di coordinare il codice con i regolamenti e tutti e due
con la legge delega, ma abbiamo altresì la difficoltà di verificare, posti
dinanzi ad un regolamento amministrativo, se effettivamente era stato
attribuito all'autorità di vigilanza ovvero al Ministero per i regolamenti
ministeriali, il potere di disciplinare quella materia.
E non
dobbiamo dare per scontato che sempre sia stato dato effettivamente questo
potere. Non è un mistero, se n'è interessata la stessa Corte Costituzionale che
-ve ne sarete accorti, ovviamente- il modo di fare leggi nel nostro Paese è
cambiato negli ultimi dieci anni, non esiste legge -divertitevi a sfogliare la
Gazzetta- non esiste legga che non contenga una delega all'esecutivo. E spesso
queste deleghe prevedono, altresì, non solo l'attribuzione all'esecutivo o alle
autorità indipendenti di emanare regolamenti, ma prevede contestualmente
l'abrogazione delle norme previgenti, quella che si chiama la delegificazione.
Il codice
delle assicurazioni ne contiene un fulgido esempio: le riserve delle imprese
assicuratrici.
Cosa c'è di
più vitale, di più nodale, di più centrale per la garanzia degli assicurati o
dei terzi beneficiari delle norme che stabiliscono come e quanto l'assicuratore
debba mettere da parte i premi incassati. Questa materia era disciplinata dalla
legge. Bene, queste norme sono state abrogate dal codice delle assicurazioni e
la disciplina delle riserve è stata attribuita all'Isvap, senza la fissazione
di alcun criterio direttivo.
Un esempio
tipico di delegificazione in bianco o delegificazione selvaggia. Mi avvio a
concludere questa breve introduzione e qualche tema sarà ripreso più avanti. È
vano, è pia illusione, almeno per noi addetti ai lavori, credere che ora che
potiamo il codice delle assicurazioni abbiamo finalmente un testo organico e
completo in cui è racchiusa tutta la disciplina.
Il testo
non solo non è completo, perché deve essere integrato con i regolamenti, ma non
è nemmeno organico, perché è un testo ricco di antinomie e di contraddizioni.
Questo se
da un lato ci avvilisce, però dall'altro lato può essere anche una sfida
esaltante per chi fa il giurista, che avrà lui il compito di ridurre e
ricondurre a razionalità il quadro organico di questo testo di legge. Secondo
avviso, seconda -come dire?- segnalazione di come dovremo lavorare nei prossimi
anni: non diamo per scontato che il contenuto del codice sia per ciò solo
conforme alla legge delega e non diamo per scontato che i regolamenti attuativi
del codice siano per ciò solo conformi alla legge delega. Insomma, per dirla
con Dante, non state contente, umane genti, al quia, perché saremo costretti a
un certosino lavoro di verifica della legittimità delle norme di attuazione.
Ora,
abbiamo aperto così il tema, abbiamo inquadrato il codice, abbiamo detto che
cos'è, che natura ha, che forza ed efficacia ha, quale lavoro richiede agli
interpreti.
Adesso
entriamo in media res. Cominciamo a
vedere più da vicino quali sono le norme dettate da questo codice. E secondo
l'ordine logico che ci siamo prefissati e non possiamo non partire dal
contratto di assicurazione RCA, se e come è cambiato rispetto al passato, se e
come l'assicurato ha nuovi e diversi o ulteriori diritti nei confronti
dell'assicuratore rispetto al passato, soprattutto se il nuovo sistema è
conforme in tutto al diritto comunitario.
Su questo
tema passo la parola al collega Mario Lepre con la preghiera che rivolgo anche
agli altri relatori, se possibile, di contenere i rispettivi interventi entro i
venti minuti, altrimenti correremmo il rischio di non rispettare i tempi
assegnati. Grazie.
Dr. Mario LEPRE:
Grazie a te, Marco, cercherò di essere brevissimo,
sperando che la sintesi non vada a danno della chiarezza. Ringrazio in primo
luogo gli organizzatori per l'invito che mi hanno rivolto e tutti voi qui
presenti per l'attenzione che mi vorrete prestare.
Quando fu inaugurato, diciamo così, il nuovo codice
delle assicurazioni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, visto
che io mi sono occupato per anni, anni e anni di questo argomento, mi invitò a
parlare del nuovo codice a Castel Capuano, cosa che io feci, poi scrissi un articolo
che venne pubblicato su una bella rivista della Giuffrè che adesso purtroppo
non c'è più, D e G, e criticai garbatamente, ma aspramente, questo codice, sia
pure a caldo, perché non c'erano stati ancora altri interventi che potevano
naturalmente arricchire e confrontare e far consentire a tutti noi di
confrontare maggiormente le idee.
E in questa circostanza, questo articolo che venne
pubblicato su uno dei numeri del 2005 di D e G, io tra l'altro l'ho
fotocopiato, così, per una curiosità, feci una sintesi delle disposizioni
favorevoli al consumatore, cioè feci un lavoro di ricaccio in modo da
consentire a chi leggeva questo articolo di rendersi conto di una serie di
disposizioni che comunque sostanzialmente, o a volte apparentemente, erano
favorevoli al consumatore, e feci questo breve ricaccio che venne messo nel
corpo dell'articolo.
Ora, passando immediatamente al merito, al contratto,
l'obbligo di contrarre l'assicurazione, lo sapete, l'obbligo a contrarre è
previsto dall'Art. 132 del codice delle assicurazioni che si collega con il 314
che prevede le sanzioni, l'obbligo di contrarre, ed è certamente una novità
importante che, come tutte le novità importanti, ha dato immediatamente luogo a
problemi, e i problemi sono venuti, Marco Rossetti lo ha anticipato questo
concetto, in sede comunitaria, e dopo spiegherò rapidamente perché ci sono
piovute addosso queste critiche e si è verificata una querelle tra noi e gli
organi comunitari.
Noi per assecondare le critiche di cui fra un momento
parlerò, appunto in sede comunitaria, abbiamo cercato, il legislatore ha
cercato di formulare questo articolo 132 in modo tale da dare un po' più di
spazio -come dire?- all'assicuratore, che viene un po' troppo mortificato
secondo le valutazioni comunitarie, quindi l'assicuratore ha quanto meno il
diritto di verificare la correttezza dei dati risultanti dall'attestato di
rischio, tutto questo per dare -come dire?- un contentino agli organi
comunitari, ma la cosa, per la verità, non è bastata.
Qualche interesse in più può avere, parlo sempre
dell'obbligo a contrarre previsto dall'Art. 132, dal secondo comma.
Il secondo comma parla di flotte di veicoli a motore o
di natanti. Perché questo secondo comma? Sempre per venire incontro a queste
esigenze comunitarie, per consentire ad alcune compagnie di assicurazione,
soprattutto nelle piccole compagnie di assicurazioni, anche operanti
all'estero, che ci hanno fatto piovere le critiche maggiori, di consentire di
operare delle scelte della clientela e quindi la possibilità di avere delle
autorizzazioni limitate, mentre le assicurazioni dovrebbero assicurare tutto e
tutti, questo secondo comma prevede delle autorizzazioni limitate alla
copertura di questi rischi.
Ma per evitare che attraverso questa strada si finisca
con il vanificare il principio generale dell'obbligo a contrarre di cui al
primo comma, si è cercato di definire il significato della parola flotte di
veicoli, che cosa si intende per flotte di veicoli, e in realtà questa
nozione... dunque, si intende per flotte di veicoli quei veicoli per i quali vi
sia una destinazione unitaria, pensate all'universitates iuris, si pensi ai
veicoli aziendali in una società ovvero ad una azienda di trasporti, quindi
questa possibilità è limitata a queste situazioni particolari.
La sanzione, va beh, la vedete tutti, la sapete tutti,
è quella dell'Art. 314, ma diciamo la verità, che la sanzione per la violazione
dell'obbligo generico di contrarre è più teorica che pratica, perché non è
molto dissuasiva la sanzione, va da 1.500 a 4.500 euro se non si rispetta
questo obbligo di contrarre, mentre molto più dissuasiva è la sanzione di cui
all'Art. 314 secondo comma, che a noi campani e a noi meridionali in genere
potrebbe interesse di più, cioè quando la violazione o la elusione dell'obbligo
di contrarre riguarda determinate zone territoriali o singole categorie di
assicurati, in questo caso la sanzione è pesante perché è da 1 a 5 milioni di
euro.
Ora, io mi sono domandato dal punto di vista pratico,
il cliente va dall'assicurazione, vuole contrarre e l'assicurazione si rifiuta.
Cosa si può fare? Va beh, qua siamo tutti giuristi, perché penso che siamo
tutti Avvocati e Giudici, va beh, ci sta l'Art. 2932 del Codice Civile,
d'accordo, ma voi pensate veramente che questo rimedio teorico possa diventare
anche pratico, cioè io vado a contrarre, l'assicurazione si rifiuta e cerco di
ottenere attraverso il 2932 quello che l'assicuratore non ha voluto fare, è un
rimedio teorico. D'altra parte la sanzione, ho detto, è più apparente che
reale, quindi io non so, come idea, naturalmente tutto è perfettibile e tutto è
criticabile, avevo pensato che si potrebbe creare una sorta di commissario ad
acta, come ci sta in amministrativo, cioè l'assicurazione si rifiuta, creare un
sistema di questo genere.
E però qua c'è un'altra considerazione da fare: io per
esempio prediligo, voglio andare per forza, voglio essere assicurato con la Sai
per forza, mi è simpatica la Sai o mi è simpatica l'Axa, e sono un cattivo
cliente, uno che fa danni, un incidente un giorno sì e un altro pure, cioè il
classico cattivo cliente, e voglio contrarre per forza con la Sai, la Sai dice:
“ma perché giusto a me, insomma? Ci sono tante altre compagnie”. Questo è un
inconveniente, mi rendo conto.
Si potrebbe ipotizzare -ipotesi naturalmente, non è
detto che queste ipotesi siano fattibili nella pratica- un fondo di gestione da
parte delle compagnie di assicurazione che possa consentire appunto di gestire
questi clienti, diciamo così, difficili. Quindi esaurirei qui rapidamente le
cose più importanti da dire sull'obbligo di contrarre e passerei immediatamente
al secondo argomento, che è quello che poi ci tocca da vicino, il mio inglese,
per quanto l'ho studiato a scuola, è molto difettoso, quindi coloro che lo
conoscono bene non mi critichino se io dico “early warning” e lo pronunzio
male, comunque così si dice e sapete bene come si scrive, ma magari come lo si
pronunzia lo sappiamo un po' meno, io per lo meno! Ora che è successo? Cos'è
questo...? Ve lo dirò tra un momento.
Nel 2006 la Commissione Europea ha comunicato
all'Italia l'apertura di un procedimento, ed è questo procedimento che si
chiama “early warning”. Nella mia ignoranza dell'inglese, grave, l'ho studiato
ma non me lo ricordo più, ho chiesto a Marco poco prima: “senti, ma che significa
esattamente questa...?”, e lui mi ha dato la definizione: primo avvertimento.
Benissimo. Ho imparato un'altra cosa. Dunque la Commissione Europea ha
comunicato all'Italia l'apertura di un procedimento, questo “early warning”,
per la violazione del trattato a causa appunto della previsione dell'obbligo a
contrarre. Tra un momento vi dirò perché.
Quindi che cos'è questo strumento? È uno strumento
preventivo, a disposizione della Commissione, per invitare i paesi -è un
invito, insomma, primo avvertimento- i paesi aderenti a modificare la
legislazione nazionale che si assume in contrasto con il diritto comunitario,
prima di iniziare una vera e propria procedura di infrazione.
Ora, questo obbligo a contrarre -rapidissima
carrellata negli altri paesi che ci sono più da vicino- è stato attenuato in
Francia e in Spagna, non esiste nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre
esiste in Germania, però in Germania rimane l'obbligo delle assicurazioni a
contrarre, ma le imprese non sono obbligate a tariffare, cioè la parola
tariffare significa fissare i prezzi per la copertura assicurativa, non sono
obbligate però le compagnie in Germania a tariffare tutti i rischi. In altri
termini siamo rimasti solo a noi a mantenere sia l'obbligo a contrarre sia
l'obbligo a tariffare.
Allora sono intervenuti gli organi comunitari.
Guardate, gli organi comunitari sono una cosa bellissima, però ci stanno
creando un sacco di problemi, magari anche in positivo, perché alcune cose sono
certamente vantaggiose, ma altre cose possono essere grosse difficoltà, poi da
un punto di vista giuridico conciliare le norme comunitarie, le norme... ci
sono vari modi per conciliarle o per non conciliarle ed entriamo in un campo
minato che non è certamente questa la sede adatta per affrontare.
Ora che ha detto la Commissione? Che questi obblighi a
contrarre e a tariffare coartano la libertà assicurativa nelle scelte
gestionali, coartano il principio della libera concorrenza, e questo
costituisce anche una forte barriera all'ingresso di altri potenziali nuovi
concorrenti nel nostro mercato, e soprattutto in particolari segmenti di
mercato.
La commissione in effetti si è mossa perché ha
ricevuto una serie di reclami da parte di imprese che ritengono, appunto, che
queste norme siano di ostacolo all'accesso nel mercato italiano. Ora, noi,
poverini, abbiamo cercato di difenderci, tra l'altro la Commissione Europea ci
ha mandato un ulteriore parere motivato, questo recentissimo, relativamente
recente, nell'aprile allora 2006, in cui ci ha invitato, ha detto: “guardate
bene che io qua comincio una procedura di infrazione”, noi abbiamo cercato di
rispondere giustificando l'obbligo di contrarre per garantire il cittadino, per
consentire che tutti possano avere la loro assicurazione.
La commissione ci ha risposto, ha detto: “sì,
d'accordo, avete ragione, questo è un obbligo che ha una sua valenza, ma può
essere assicurato in altri modi”. Noi abbiamo detto: “ma ci sono dei clienti
difficili”, “e va bene, ma i clienti difficili” -ah! Non la finiamo più-
“debbono essere considerati caso per caso, una valutazione caso per caso,
quindi si possono creare delle...”, insomma la conclusione sapete qual è stata?
Che la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte Europea di
Giustizia.
Ora io non so come è andata a finire, ora vedremo, chi
la dura la vince, chi ha più... non so come andrà a finire questa questione.
Certo è che noi siamo rimasti soli in Italia a mantenere questo obbligo di
contrarre e questo obbligo di tariffare e quindi penso che alla fine, qua tutti
hanno un po' di ragione, la possibilità di conciliare le norme... poi il
collega Marco Rossetti diceva una cosa giustissima: quando io, primissimo, a
caldo, scrissi quell'articolo sul D e G, criticai garbatamente, come ho detto,
ma aspramente, il Codice, perché effettivamente crea... ci sono delle
antinomie, delle assurdità, delle inconciliabilità, per cui Marco dice “sì, è
stimolante per l'interprete”, va bene, è stimolante, è stimolante, ma qua a un
certo punto che succede? Che poiché ognuno viene stimolato dalla propria mente,
avremo una disparità di trattamento che fa paura.
Quindi queste norme fatte male creano comunque un
grosso disorientamento, anche perché poi è difficile... noi ci dovremmo
collegare tutti. Una parola! Già in un piccolo Tribunale, non parliamo in un
Tribunale grosso come quello di Napoli, è difficile collegarci Magistrati,
Avvocati, cerchiamo una uniformità, figuriamoci poi quando si passa a livello
nazionale. Quindi questo per quanto riguarda l'“early warning”.
Vi faccio un rapido, poi, sunto, una rapida sintesi,
perché le norme le conosciamo, comunque si possono andare a leggere, per quanto
riguarda l'altro argomento che pure era di mia competenza, le norme che
riguardano la trasparenza delle operazioni e la protezione dell'assicurato.
Una rapidissima sintesi delle norme che trattano, e
che sono tutte certamente a garanzia, io anche in questa sintesi le avevo a suo
tempo previste, sono gli articoli 182, che parlano della pubblicità dei
prodotti assicurativi, e a questo riguardo vi anticipo subito che tutte queste
norme prevedono una serie... ma fra un momento dirò qualcosa in più a questo
riguardo, un piccolo flash, sui poteri dell'Isvap, che sono molto ampi e molto
penetranti, perché per esempio l'Isvap ha la possibilità, il potere di
sospendere la diffusione della pubblicità, di vietarla, di vietare addirittura
la commercializzazione dei prodotti.
L'Art. 183 parla proprio delle regole di
comportamento, così dice l'Avvocato, dei poteri dell'Isvap; l'Art. 184 parla di
misure cautelari e interdittive, cioè prevede le condizioni in presenza delle
quali l'Isvap può sospendere o vietare la commercializzazione di un prodotto
assicurativo; l'Art. 185 prevede la nota informativa, cioè tutto quello che
deve essere dato al cliente perché possa contrarre con piena cognizione di
causa.
E su questa nota informativa il codice si dilunga
perché possono essere integrate, ci sono tutta una serie di norme che, vi
ripeto, poiché stanno scritte nel codice non è il caso che adesso vi faccia
perdere tempo a leggervi. C'è l'Art. 186 che prevede l'interpello sulla nota
informativa; l'Art. 187 la integrazione di questa benedetta nota informativa.
Il regolamento dell'Isvap, per chi non dovesse ricordarselo, è del 9 agosto del
2006. Ma vi ho detto che volevo fare un breve accenno su questa questione.
Ho accennato prima, vi dicevo, l'Isvap ha notevoli
poteri, ampi come estensione quantitativa, forti come pregnanza qualitativa.
Ora, questa disciplina di cui ho adesso ho parlato ricalca in modo quasi
letterale le norme previste dal testo unico finanziario, quelle del regolamento
Consap e dal testo unico bancario, proprio sono quasi una fotocopia, molte di
queste norme, non ve le sto a elencare, ma sono proprio quasi una fotocopia.
Perché questa riproposizione delle norme dettate nel testo unico bancario, nel
testo unico finanziario? Si spiega con il fatto che noi andiamo verso... i
computer voi li sapete usare tutti, io sono un imbranato terribile, mi sono in
grossissima difficoltà, per fare la ricerca sull'“early warning” e per non
venirvi a raccontare cose che sono lontane dalle nuove evoluzioni della
problematica, ho dovuto pregare qualcuno di collegarsi con Internet eccetera.
Oggi il mondo va avanti in un modo rapidissimo e
caotico, quindi con questi mezzi purtroppo anche io, alla mia età, qualche cosa
dovrò pure imparare a fare, altrimenti mi trovo tagliato fuori oppure dovrò
ogni volta pregare qualcuno “fammi la cortesia di”, “fammi la cortesia di”, è
scocciante, quindi penso che farò alla fine il grande sacrificio di imparare
qualcosa, poco, non pensiate che io voglia fare più di tanto! Comunque
praticamente oggi tutti i gruppi, il singolo non conta più niente, tutti noi ci
organizziamo in gruppi e ci avvaliamo di gruppi polifunzionali.
E praticamente quali sono i fari, i punti di
interesse? Sono i mercati bancari, finanziari e assicurativi. Ecco perché,
questo spiega per quale motivo queste norme del codice assicurativo
ripropongono poi questa realtà, che è una realtà del mercato. Ma un'ultima
pennellata e una piccola critica, non so come la si può intendere, oppure una
diffidenza: i poteri dell'Isvap. Guardate che i poteri dell'Isvap sono molto...
ho superato il mio tempo? Non ancora. I poteri dell'Isvap sono notevoli.
Allora chi legge il nuovo codice delle assicurazioni,
anche quelle poche cose che vi ho detto io, tutto contento, il cliente, il
consumatore finale è tutelato parecchio. In realtà è così. I poteri dell'Isvap
sono molti e penetranti. Io già scrissi a suo tempo, nel 2005, questo primo
articolo, dico: sì, bellissimo, verissimo, importantissimo, però noi sappiamo
come dalla teoria alla pratica il passo sia a volte molto lungo.
Cioè io voglio augurarmi, voglio sperare che i poteri
dell'Isvap siano veramente esercitati in modo libero. E cosa voglio dire?
Senza i condizionamento che ci sono, ci sono da parte
dell'Ania. E spero appunto che l'Isvap utilizzi questi poteri che le sono stati
conferiti nel modo più giusto, che corrisponda alle esigenze delle imprese
assicurative, che vanno ovviamente, come è ovvio, rispettate, e quelle dei
consumatori.
E se questi poteri saranno veramente esercitati noi
potremmo dire che l'Isvap avrà svolto un compito che in effetti la legge ha
delegato, anche con la cosiddetta delegificazione di cui giustamente parlava prima
Marco Rossetti. Sono -come dire?- nelle norme in bianco, delle deleghe in
bianco: fate quello che volete. Bah! Speriamo che facciano bene! L'ultimo
accenno al bonus malus, alla Bersani bis, che è la legge del 02/04/2007 n. 40.
Ora, questa effettivamente è una innovazione
significativa. Il bonus malus è, come sappiamo tutti, il metodo più usato per
la RCA e prevede un meccanismo a punti. Le modifiche apportate dalla Bersani
bis riguardano proprio le classi di merito.
E questa è una innovazione effettivamente
significativa ed utile, perché noi sappiamo tutti - che ce lo veniamo a
raccontare!? Lo sappiamo- che le assicurazioni... c'era un malcostume, qua si
potrebbe veramente utilizzare il sistema mala gestio, in tante situazioni,
danni lievi e praticamente l'assicuratore... il cliente o era costretto a non
denunciarlo per paura che la classe di merito fosse cambiata oppure era
costretto, appunto, a pagare di tasca propria o trovare degli altri escamotage.
Questo era decisamente un malcostume, soprattutto per
danni molti piccoli, l'assicurazione -come dire? Il termine me lo fate passare-
ci marciava, insomma.
Adesso in effetti questo malcostume, che prima era
abbastanza diffuso, non può costituire più una preoccupazione per l'utente,
perché occorre che venga contestato... cioè l'assicuratore -spieghiamo
semplicemente- deve dimostrare di avere gestito bene il danno, cioè ci deve
essere una responsabilità del cliente, perché noi per esempio denunziamo un
danno a scopo cautelare, ma diciamo anche che non lo abbiamo determinato noi,
non per colpa nostra, quindi l'assicurazione deve gestire il danno e non
partire dal presupposto che il danno sia stato provocato... quindi là bastava
una lettera semplicemente “ho fatto un danno” e scattava il cosiddetto bonus malus
e io perdevo la classe di merito che avevo faticosamente conquistato.
Lo stesso problema per l'acquisto di un secondo
veicolo: io perché se ho la prima classe, acquisto un secondo veicolo e debbo
cominciare dalla 14° classe?
Tutto questo effettivamente è stato superato dal nuovo
codice delle assicurazioni e quindi la classe di merito non può seguire... la
perdita della classe di merito fino a quel punto conseguita dal buon cliente
non può seguire automaticamente alla verificazione di un sinistro, senza cioè
che si sia prima, dice la legge, accertata l'effettiva responsabilità del
contraente, naturalmente fatto sempre salvo un diverso accertamento in sede
giudiziaria.
In sintesi, ho fatto un breve ricaccio, per
completezza, l'assicurazione ha diritto a mantenere la propria classe di merito
in questi casi: permuta di veicolo a fronte della vendita del vecchio,
rottamazione del veicolo, furto del veicolo, consegna in conto vendita, purché
documentata, acquisto di un secondo veicolo, sinistro senza propria
responsabilità ovvero ancora sinistro denunziato da chi pretende il
risarcimento ma quando noi sosteniamo che questo sinistro non si è verificato.
Anche qui darei uno spunto, un'idea: si potrebbe
ipotizzare, il Codice non ne parla, una condizione contrattuale, in cui si
potrebbe dire all'assicurazione: senti, se io faccio un sinistro piccolo non mi
modificare la classe di merito, me lo pago io, se sono responsabile, e
mantienimi la classe di merito. Questa potrebbe essere una soluzione, un
escamotage... potrebbe essere nell'interesse di tutti. Io avrei finito e non ho
abusato dei venti minuti che mi sono stati concessi, un treno svizzero senza
orologio, perbacco! Si vede che ce l'ho nella mente, insomma, non ho guardato,
vi assicuro, l'orologio di Marco.
Quindi ridò la parola a Marco, vi ringrazio per
l'attenzione e naturalmente sono, come siamo tutti, disponibile per qualsiasi
domanda.
Dr. Marco ROSSETTI:
Grazie, Presidente. Allora abbiamo avuto qualche buona notizia. Abbiamo visto che c'è confusione a livello di fonti normative per il coordinamento del codice delle assicurazioni, abbiamo visto che c'è il rischio che venga eliminato l'obbligo di contrarre, e su questo vorrei spendere una parola soltanto: qualsiasi organo giudicante può sempre cambiare idea, può sempre cambiare avviso, ma la Giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea sino a oggi è sempre stata costante nel ritenere che gli obblighi di contrarre o di contrarre a certe condizioni costituiscono violazione degli Artt. 81 e 82 del Trattato perché violano il gioco della libera concorrenza.
Quindi a meno di sorprendenti cambiamenti di opinione,
non è inverosimile ritenere che tra qualche mese l'Italia potrebbe essere
sanzionata dalla Corte di Giustizia e quindi essere costretta ad abolire la
norma che prevede l'obbligo di contrarre. Abbiamo, però, avuto dal collega
Lepre anche delle buone notizie e in particolare che sotto diversi profili la
tutela del contraente è notevolmente aumentata a livello contrattuale.
Su uno di questi profili mi piace aggiungere qualche
osservazione: il grande tema della informazione: il consenso informato, nato in
materia di responsabilità del medico, esportato nelle altre libere professioni,
avvocati, notai, ingegneri, architetti eccetera eccetera, approda ora nella
materia del contratto di assicurazione. Sia il codice delle assicurazioni,
Artt. 120, 183 e 185, sia il regolamento Isvap 5 del 2006, Artt. 46 e segg.,
pongono a carico dell'assicuratore e del suo intermediario, al momento della
stipula, gli obblighi di adeguatezza, informazione, trasparenza e correttezza.
Facciamo allora un esempio al riguardo. Io, novello
patentato, vado a stipulare un contratto di assicurazione della RC.
L'intermediario mi dice: “va beh, ecco il contratto, massimale minimo di legge
750.000 euro”, un milione e mezzo di vecchie lire, praticamente niente, ecco,
se io, che so, investissi l'Avvocato Verrengia, naturalmente lo dico ioci
causa, e gli impedissi di lavorare per qualche tempo, probabilmente, insomma,
causerei un danno ben superiore al massimale.
Faccio una ipotesi, eh! Ho citato l'Avvocato
Verrengia, così, a caso, perché è una delle poche persone che conosco qui
dinanzi a me. Potrei io contraente dire: “un momento, tu intermediario me lo
hai detto che pagando 5 euro di più io potevo aumentare il massimale a 2
milioni di euro e sarei stato coperto per questo tipo di sinistro? Non me lo
hai detto. Beh, allora hai violato il mio diritto al consenso informato, mi hai
indotto a stipulare un contratto che se, informato, non avrei stipulato, dunque
adesso mi risarcisci il danno”.
Qual è il danno? È l'indennizzo o la maggiore
esposizione alla quale io mi trovo costretto in virtù del fatto di avere
stipulato una copertura meno ampia rispetto a quella che avrei altrimenti stipulato.
Guardate che... raccolgo uno spunto molto intelligente del Presidente Lepre,
molto acuto, e cioè guardate che queste norme, e cioè gli articoli 120, 183 e
185, io le chiamo le norme del Control C e Control V, cioè le norme del taglia
e incolla, sono state scritte ad litteram ricalcolandole dal testo unico
sull'intermediazione finanziaria, il decreto legislativo 58 del '98. Ora, per
gli intermediari finanziari la Giurisprudenza, chiamata a giudicare queste
stesse norme, obbligo di adeguatezza, informazione, correttezza e trasparenza,
come si è orientata?
Abbiamo una Circostanza alluvionale sulle obbligazioni
dell'Argentina, obbligazioni Parmalat, Cirio, Banca 121, Giacomelli Sport e chi
più ne ha più ne metta, la Giurisprudenza è costante, uniforme e ormai
consolidata, su due punti: primo, non è il contraente che ha l'onere di provare
di non essere stato informato, ma è l'intermediario finanziario che ha l'onere
di provare di avere debitamente informato il cliente; secondo, la violazione
dell'obbligo di informazione precontrattuale costituisce un inadempimento ed è
fonte di responsabilità contrattuale.
Ora, trapiantiamo queste norme nella materia del
contratto di assicurazione, nell'esempio che abbiamo visto l'assicurato, non
direi che avrebbe la certezza, ma avrebbe serissime possibilità, convenendo in
giudizio l'intermediario o l'assicuratore, di ottenere il risarcimento del
danno pari alla maggiore scopertura alla quale si è trovato esposto.
Bene, ci siamo occupati del contratto, sappiamo bene che
sia la vecchia legge 990 sia il codice delle assicurazioni disciplina ipotesi
in cui la vittima di un sinistro stradale ha diritto all'indennizzo anche
quando un contratto manca ovvero è inefficace ovvero non è più efficace. E in
questi casi interviene, come sappiamo, il fondo di garanzia.
Per un quadro sull'ambito di intervento del fondo di
garanzia e sulle nuove ipotesi di intervento del fondo di garanzia passo la
parola al dottore Jozidzija -spero di aver pronunciato bene- della Consap.
Prego, con preghiera di conservarsi nei venti minuti, grazie.
Dr. Dalmazio JOZIDZIJA:
Prima di tutto consentitemi di evadere la richiesta
del Presidente Sticco sul mio cognome, io mi chiamo Dalmazio è il nome, è la
storia della mia famiglia, la mia famiglia viene dalla Dalmazia, quindi io mi
chiamo Dalmazio, e il cognome si pronuncia “Iosigia”. Questa è la spiegazione.
Sono nato a Bologna, quindi... ho sentito poi un'altra dichiarazione, visto che
abbiamo cominciato sul piano personale, io ho avuto l'occasione di incontrare
il mio vecchio dirigente, l'Avvocato Michele Palmiero, del Foro di Roma, e
quindi per me è un doppio piacere essere qui, grazie.
Adesso interveniamo invece nel lato tecnico. Proprio
per rispetto dell'uditorio io, così, leggerò delle cose che riguardano la
Consap, che in parole povere interviene quando, come ha detto il dottor
Rossetti, il contratto non c'è.
Quindi i danneggiati che prima erano senza tutela, di
fatto oggi, con la Consap, hanno una tutela. Come quadro, così, complessivo, vi
dico anche che la Consap, quale concessionaria pubblica, in extrema ratio,
interviene anche in altri settori molto delicati, vittime dell'usura e del
racket, vittime dei fallimenti immobiliari, che è uno degli ultimi fondi,
vittime della caccia, vittime dei mediatori di assicurazione che creano dei
problemi.
Quindi oltre ad assicurare anche le petroliere che
entrano nelle acque territoriali italiane, la famosa (incomprensibile)
Convention, abbiano un certificato, per cui se causano qualche guaio
ambientale, e sappiamo di quale sostanza siano, almeno ci sia una assicurazione
non inferiore a cifre che sono veramente grosse.
Questo per darvi una idea di come la Consap si muova,
come del resto l'Avvocatura, la Magistratura, a tutela dei danneggiati.
Detto questo, ricaliamoci nel fondo di garanzia
vittime della strada, la cui unica grossa novità rispetto alla legge 990 che
viene anticipata è il (pare dica: coribente domino), cosa succede quando il
veicolo che causa contro la volontà del proprietario, causa un danno appunto.
Adesso consentitemi un piccolo quadro più dettagliato,
che ovviamente non è a carattere scientifico, come ovviamente i relatori che mi
stanno a fianco, però vuole essere solo, così, una compartecipazione, una
riflessione su una attività pratica, che però ha una valenza sociale abbastanza
significativa. Per cominciare, la premessa è che il fondo di garanzia per le
vittime della strada è operativa dal 12 giugno '71 ed è stato gestito
originariamente dall'istituto nazionale delle assicurazioni cui è subentrata la
Consap a seguito dello scorporo delle attività di carattere pubblicistico
conseguente alla privatizzazione dell'Inap, che attualmente lo gestisce sotto
la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e con l'assistenza di un
apposito comitato.
Il fondo è stato istituito con la legge 990, la mitica
legge 990 del '69, e successivo regolamento di esecuzione, che ha tra l'altro
reso obbligatoria in Italia, come diceva il Presidente Lepre, l'assicurazione
della responsabilità civile auto, legge ora abrogata insieme con molte altre
dal codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006,
che ha rielaborato e ordinato l'intera normativa del comparto, recependo anche
le ultime direttive comunitarie in materia assicurativa. Qui rientriamo nel
famoso motto latino che il dottore Rossetti ha messo nel suo libro,
corruptissima repubblica plurime leges, siamo proprio in questo schema. Detto
codice, naturalmente, ha sollevato numerose problematiche, la cui soluzione è
aperta al contributo dell'Avvocatura e della Dottrina e della Giurisprudenza.
È utile evidenziare che sono immediatamente operativi
tutti quegli articoli che non necessitano di norme transitorie tra il vecchio e
il nuovo ordinamento o regolamentari, da emanarsi a cura del Ministro dello
Sviluppo Economico ovvero dell'istituto per la vigilanza di assicurazione
privata di interesse collettivo Isvap.
Ovviamente è gestito da un comitato in cui, è
importante dire, sono rappresentati anche i rappresentanti delle forze sociali,
i consumatori, è importantissimo dirlo, perché certe norme, tipo quella del
proibente domino, sono nate proprio sa pressione dei rappresentanti dei
consumatori che non vedevano di buon occhio il fatto che a fronte di un veicolo
rubato l'assicurato continuasse a pagare il premio, quindi questo ha creato la
premessa perché fosse appunto disciplinata in nuova maniera questa fattispecie.
Altro compito del comitato molto importante è quello,
oltre di dare pareri sulla 990 e ora sul codice, quello di agevolare, così,
quando c'è una liquidazione coatta di una impresa assicurativa, il
trasferimento del portafoglio del personale.
Oggi questa norma non c'è più, ma in passato questi
provvedimenti della Consap avevano natura di provvedimenti amministrativi e
quindi erano impugnabili di fronte al Tar e al Consiglio di Stato.
Quindi nel comparto assicurativo, dove non c'è cassa
integrazione, questo meccanismo della legge 990 e della legge (incomprensibile)
ha consentito di sistemare diverse migliaia di persone. Veniamo al fondo e alla
sua specificità. Interviene nel caso in cui la copertura assicurativa sia
assente, a beneficio dei danneggiati che nella fattispecie in precedenza erano
privi di tutela e risarcisce i danni conseguenti a sinistri avvenuti in Italia,
causati da veicoli e da natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione, non
identificati, risarcibile è il solo danno alla persona, liquidazione a cura
dell'impresa designata -che tratta la questione a livello pratico; non
assicurati, è risarcibile il danno alla persona e il danno alle cose con
franchigia di 500 euro, liquidazione a cura sempre dell'impresa designata;
assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta, è risarcibile il danno
alla persona e alle cose, liquidazione a cura dell'impresa designata ovvero in
deroga al commissario liquidatore, come vedremo, debitamente autorizzato; la
liquidazione dei sinistri a cura delle imprese cessionarie non è prevista dal
nuovo codice delle assicurazioni private.
Se l'impresa (incomprensibile) in LCA con sede legale
in Italia assicurava veicoli immatricolati in altro stato membro della UE in
regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, il fondo
risarcisce i sinistri causati da detti veicoli previa autorizzazione del
Ministro dello Sviluppo Economico a sottoscrivere convenzioni con i fondi di
garanzia degli altri stati membri.
Come vedremo, il fondo si inserisce in una normativa
comunitaria che vede in ogni paese dell'Unione Europea la presenza del fondo
dell'Uci e dell'Odi, come vedremo, che garantiscono gli incidenti causati dagli
stranieri in Italia e degli incidenti subiti dagli italiani all'estero, quindi
è uno strumento integrato di copertura a livello europea.
Quindi l'Europa, tanto bistrattata, in questo caso sta
facendo il suo dovere, perché i cittadini europei si possono muovere
nell'ambito di tutta l'Europa ed avere una copertura sostanziale assicurativa.
È utile evidenziare in questa sede che per i sinistri
causati da natanti il fondo di garanzia è autorizzato a intervenire unicamente
per i danni alla persona.
Arrivano molte richieste, oggi ci sono molte barche in
giro, di danni a cose e a natanti, e noi in base alla legge dobbiamo dire che
per i danni da natanti sono liquidabili solo i danni alla persona. Per dare
un'idea dell'impegno del fondo in questa fattispecie ricordiamo solo che al
31/12/2005, dati ufficiali, è stato pagato l'importo complessivo di 4 miliardi
e 395 milioni di euro pari a 1 milione e 50.000 indennizzi.
Annualmente allo Stato, arrivano alla Consap, per il
pagamento, 15.000 sinistri rapportabili a non identificati, 13.000-14.000
rapportabili a non assicurati e circa 8.000 rapportabili ad assicurati presso
imprese in RCA. Per quanto riguarda le imprese in RCA bisogna dire che negli
anni scorsi ne fallirono ben 50 e su questo milione di sinistri 800.000 fanno
capo alle imprese in liquidazione coatta. Anche in questo caso bisogna fare una
riflessione.
Siccome queste liquidazioni coatte hanno difficoltà a
chiudere, vedasi il caso Mediterranea, che dal 1964 non si (incomprensibile) a
chiudere, questo codice risolve il problema, perché dà alla Consap la
possibilità, articolo immediatamente operativo, di essere assuntore del
concordato e quindi è proprio un invito alla Consap ad aiutare i commissari
perché chiudano queste liquidazioni coatte.
Faccio notare, appunto, che la Mediterranea è fallita
nel 1964 e per qualche bega ancora non si riesce a chiudere. Detto questo, è da
evidenziare che degli 800.000, vi avevo detto, sinistri causati da assicurati
presso imprese in LCA 648.000 sono stati pagati direttamente dal fondo per i
tecnici sulla base degli atti che ci pervengono dai commissari liquidatori, al
31 dicembre si (incomprensibile) riserva, sono ancora molti, sono 227.000.
Le erogazioni di cui sopra sono possibili grazie alle
entrate delle fondo, che sono rappresentate essenzialmente dal contributo
fissato (incomprensibile) da apposito provvedimento, calcolato percentualmente
sui premi incassati da ciascuna impresa che esercita il ramo RC Auto, dalle
sanzioni pecuniarie previste dalla legge in caso di inosservanza delle norme a
danno dei danneggiati o degli assicurati e dai recuperi effettuati a vario
titolo conseguenti alle ammissioni al passivo delle liquidazioni coatte a
fronte di sinistri pagati, a sentenze favorevoli, ad azioni di regresso contro
i non assicurati ovvero contro assicurati sulla base di eccezioni derivanti da
contratto, per esempio conducente privo della patente.
Le uscite sono rappresentate principalmente dal costo
dei sinistri pagati, dagli oneri di gestione sostenuti sia dalla Consap sia
dagli intermediari. I pagamenti a carico del fondo a fronte di ciascun sinistro
non possono superare, come ricordava anche il dottore Rossetti, il minimo di
legge, attualmente pari a 774.000 euro.
Se la somma dovesse superare tale limite si dovrà fare
ricorso a un criterio di ripartizione proporzionale.
A questo proposito va detto che i massimali sono
aggiornati con apposito regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, a
breve -questa è la notizia- sulla base di direttive europee il massimo minimo
di legge sarà elevato rispettivamente sino a 5 milioni di euro, catastrofale, e
a 1 milione di euro per danni a cose. Rivediamo una breve descrizione, anche
operativa, degli intermediari del fondo.
L'impresa designata è lo strumento operativo
principale nella gestione dei sinistri di competenza del fondo, l'impresa viene
designata dall'Isvap con apposito provvedimento amministrativo alla
liquidazione dei sinistri sopra menzionati per un periodo di tempo assegnato secondo
quanto previsto dal regolamento da emanarsi a cura del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Il triennio -quindi è un dato aggiornato- 2006/2008 la
competenza territoriale delle imprese designate è la seguente: Lombardia,
Veneto, Friuli, Campania Generali; Toscana, Trentino Alto-Adige, San Marino,
Emilia Romagna, Abruzzi, Molise, Città del Vaticano Fondiaria Sai; Piemonte,
Val d'Aosta Reale Mutua; Marche e Puglia Ras; Liguria e Sardegna Toro; Lazio,
Basilicata, Calabria Assitalia; Umbria Sara; la richiesta di risarcimento va
inviata all'impresa designata territorialmente competente e alla Consap a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla documentazione a
supporto (incomprensibile) alla prova e alla quantificazione del danno; gli indirizzi
di informazione e di dettaglio sono consultando il sito web www.consap.t.
In caso di mancata definizione transattiva l'azione
giudiziaria può essere promossa esclusivamente nei confronti dell'impresa
designata nel corso del termine di 60 giorni per i sinistri causati da veicoli
o natanti non identificati, non assicurati e i veicoli -da notare che i natanti
sono esclusi- circolanti privente domino, ovvero sei mesi per i sinistri
causati da veicoli o natanti assicurati presso imprese poste in liquidazione
coatta amministrativa; nel giudizio deve essere convenuto anche il responsabile
del danno a fronte di sinistra causati da non identificati se identificati
successivamente, non assicurati e i circolanti proibente domino.
Il commissario liquidatore, nel caso di sinistri
causati da veicoli assicurati presso imprese poste in LCA. L'impresa designata,
che è anche (incomprensibile) ha risarcito il danno azione di regresso nei
confronti dei responsabili non assicurati, responsabili della circolazione
proibente domino, per il recupero dell'indennizzo pagato oltre gli interessi e
spese. A fronte dei pagamenti relativi a sinistri concernenti imprese in
liquidazione per gli importi pagati l'impresa è surrogata nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato nei confronti della relativa impresa in LCA.
Il fondo rimborsa le imprese designate e gli importi
pagati sulla base di appositi rendiconti redatti con i criteri previsti dalle
convenzioni che regolano i rapporti tra le imprese stesse e il fondo. Le
imprese designate sono oggetto per le attività relative alle convenzioni alle
direttive per il regolare svolgimento delle operazioni dei danni emanati in via
generale o particolare dalla Consap.
L'impresa designata (incomprensibile) quale mandataria
ex lege senza rappresentanza ed è legittimata alla gestione sia nella fase
stragiudiziale che giudiziale dei sinistri causati da veicoli o natanti non
identificati. La finalità sociale pubblica del fondo è evidente,
particolarmente nella fattispecie in esame, che consente di risarcire le
vittime che in precedenza restavano prive di totale in assenza di una copertura
assicurativa conseguente alla mancata individuale del veicolo o natante
danneggiante.
Da notare che vi fu una certa resistenza al varo di
questa norma, considerato che il consistente pericolo di frodi che essa
comporta, vedi la relazione parlamentare alla legge 990/69, che ha determinato
conseguentemente un indirizzo giurisprudenziale rigoroso in ordine alla prova
che il sinistro sia realmente accaduto e causato da un terzo rimasto ignoto
alla guida di un veicolo o natante soggetto all'obbligo assicurativo.
La quantificazione del danno nella fattispecie, per i
motivi sopra indicati, era considerata come un indennizzo e non come un vero e
proprio risarcimento. In questo quadro normativo e giurisprudenziale il danno
riconoscibile è unicamente quello alla persona. Ab origine vi era una
franchigia, ora superata di 90 giorni, per invalidità temporanea e del 20% per
invalidità permanente. Il massimale di legge di riferimento, essendo
sconosciuto il veicolo che ha causato il sinistro, è parametrato esclusivamente
a quello previsto per le vetture ad uso privato vigente al momento del
sinistro.
Attualmente il massimale, come abbiamo detto, è 774,
in passato, pensate, il massimale era 15 milioni per il massimale a persona e
25 milioni di lire per il catastrofale.
A breve, sempre sulla base delle direttive europee, il
massimale minimo di legge sarà elevato fino a 5 milioni di euro catastrofale,
come abbiamo detto prima, e (dice: mille) euro danni a cose. Per i sinistri
causati da veicoli non identificati sarà possibile risarcire i danni alle cose
con franchigia di euro 500, quando nello stesso sinistro il fondo è tenuto a
risarcire anche il danno alla persona di una certa gravità. Questa è una
novità.
A oggi per i sinistri causati dai non identificati si
pagano solo i danni a persone, in base una direttiva europea quando il danno è
grave è giusto anche pagare la macchina al danneggiato, quindi sulla base delle
direttive europee anche la nostra legislazione, come avviene già negli altri
paesi, si sta evolvendo in favore dei danneggiati.
Da evidenziare che attualmente è risarcibile oltre al
danno patrimoniale, si è dimostrato, e al biologico sempre, anche il danno
morale, che in passato era stato escluso, molto tempo fa, visto che
l'intervento del fondo era ritenuto un semplice indennizzo a fronte di danni
patrimoniali. Il riconoscimento del danno morale ha consentito di superare
situazioni particolari gravi che vedevano in passato, a fronte della morte
della vittima priva di reddito, la liquidazione addirittura, molti anni fa
ovviamente, delle sole spese funerarie.
È auspicabile, inoltre, per questa fattispecie,
affrontare il problema, lacerante per gli operatori del settore, del
risarcimento alla vittima gravemente infortunatasi sulla base del principio del
no fault, cioè senza colpa, adottato in altri paesi, che consente di risolvere
situazioni drammatiche in cui la vittima, bisognosa di un risarcimento per
sopravvivere, vive come un proprio sopruso la pur legittima possibilità del
fondo, che deve avere una prova che il sinistro sia stato causato da qualcuno,
ad intervenire.
Ed è veramente lacerante per noi dire di no in assenza
di prove sul fatto storico e sulla responsabilità del veicolo non identificato.
Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno delle frodi i dati di questi
sinistri vengono memorizzati nell'apposita banca dati antifrode gestita
dall'Isvap. Sinistri causati da veicoli o natanti non assicurati: il danneggiato
nella fattispecie deve provare che il veicolo o natante che ha causato il danno
circolava privo della obbligatoria copertura assicurativa, oltre ovviamente
alla prova del fatto storico.
Più, un piccolo inciso, i cattivi non assicurati di
cui parlava il Presidente Lepre, c'erano già dei progetti di legge che davano
come bad company alla Consap, per alleggerire le imprese, il compito proprio di
prendere in carico questi cattivi assicurati, quindi c'era già questa
riflessione, per cui le imprese potevano anche diminuire i prezzi perché erano
sgravati da queste faccende.
Da notare che in passato provare la scopertura
assicurativa poteva rivelarsi una prova diabolica, tanto che il danneggiato
talvolta era costretto ad adire il Giudice per costringere le controparti a
fornire l'informazione richiesta.
La problematica sopra menzionata è stata lodevolmente
risolta dall'Ania che, venendo incontro alle esigenze della utenza, sulla base
di una specifica richiesta, fornisce informazioni riguardanti la copertura
assicurativa degli autoveicoli a coloro che in occasione di un incidente nella
circolazione stradale non hanno potuto rilevare i dati della compagnia
assicuratrice e del veicolo della controparte. I dettagli concernenti la
richiesta in esame, indirizzo, fax, documentazione da allegare, sono reperibili
sul sito www.ania.it/castor, qui si può chiedere la copertura assicurativa.
La mancanza della copertura assicurativa è accertata
quando non è mai stata stipulata alcuna polizza, l'assicurato non ha pagato il
premio alle scadenze dovute, il contratto di assicurazione è stato stipulato
con impresa non autorizzata a esercitare il ramo RC Auto.
A questo riguardo è doveroso ricordare che accertare,
ad evitare spiacevoli conseguenze, se una impresa è stata autorizzata è
semplice, è sufficiente consultare il sito Isvap.it, e qui sono indicate tutte
le imprese autorizzate ad esercitare il ramo. L'Isvap, con i suoi comunicati
stampa a beneficio dei consumatori, ha segnalato le seguenti 22 compagnie, che
adesso sono anche aumentate, che operano non autorizzate nel mercato
assicurativo con nomi di fantasia, vagamente somiglianti a quelli di compagnie
vere oppure da tempo in LCA o incorporate in imprese.
Questa relazione, a quanto ho capito, verrà pubblicata
e ci sono tutti i nomi delle imprese, comunque vi invito caldamente, perché
oggi ci sono moltissime persone che si ritrovano non assicurate perché vengono
assicurate da queste cosiddette imprese che non sono autorizzate, che
scimmiottano imprese... per esempio la Royal Belge è una grossa compagnia,
questa che è fasulla si chiama Royal Belgique, hanno falsificato... per cui il
pubblico non se ne può accorgere, quindi fate attenzione a questo sito, perché
ci sono moltissime compagnie che stanno assicurando male, tra virgolette,
moltissimi italiani.
A titolo di cronaca è bene segnalare che nell'ambito
delle imprese non autorizzate agivano in passato anche società di mutuo
soccorso e compagnie siciliane ora in LCA autorizzato addirittura dalla Regione
Sicilia, che assicuravano solo i veicoli siciliani. È liquidabile il danno alla
persona, il danno alle cose, quest'ultimo con una franchigia di 500 euro
nell'ambito dei massimali minimi di legge vigenti al momento del sinistro.
Al fine di contrastare anche qui il fenomeno delle
frodi, anche questi dati sono nella banca dati antifrode dell'Isvap. Sinistri
ai natanti assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa, a causa delle 50 richieste di coatte è stato l'impegno più
grosso della Consap che ha dovuto pagare 800.000 persone a fronte di questi
sinistri causati da imprese in liquidazione coatta, di cui, abbiamo detto, sono
ancora tuttora aperte, compresa la Mediterranea, e questo ha fatto proprio
scattare l'urgenza da parte del legislatore di consentire tramite un concordato
alla Consap di chiudere queste società.
Questa è la fattispecie che ha avuto l'impatto
maggiore sul fondo di garanzia, come si evince dalla tabella sopra riportata,
infatti a partire dalla Mediterranea in LCA, dal 1964 a oggi sono state poste
in LCA 53 imprese che esercitano il ramo RC Auto. Con l'istituzione dell'Isvap
e la conseguente maggiore vigilanza sul comparto assicurativo questa tendenza
negativa è stata dapprima rallentata ed è (incomprensibile) interrotta nel
1998, data dell'ultima messa in LCA che ha interessato la compagnia Assid,
grazie a strumenti alternativi, quale l'amministrazione straordinaria, che
tendono ad evitare il trauma della liquidazione coatta amministrativa.
Una nota particolare, anche questo interessantissima,
merita la compagnia Tennis, compagnia greca con sede in Atena, che esercitava
in Italia il ramo RC Auto in regime di libertà di prestazione di servizi cui
l'autorità competente del paese di appartenenza nel 1997 revocava
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, che ha comportato
l'intervento del fondo utilizzando il sistema dell'impresa designata per
sinistri avvenuti in Italia. Il sistema dell'impresa designata, che ha gestito
sia nella fase giudiziale che transattiva le liquidazioni coatte, questa è
storia delle assicurazioni, sono l'integratrice eccetera, che non vi sto qui a
elencare.
È liquidabile in questa fattispecie il danno alla
persona e alle cose. In passato vi era una franchigia, ora abolita, di 100.000
lire, chi si ricorda, i vecchi operatori... nei limiti del massimale minimo di
legge vigente al momento del sinistro, oltre la mala gestio, ovviamente, se
c'è, questo è sottinteso. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di
responsabilità civile (incomprensibile) natanti e che siano poste in
(incomprensibile) possono far valere i diritti del contratto, gli assicurati,
nei confronti della Consap, agendo nei confronti dell'impresa designata per il
territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Finalmente arriviamo al proibente domino, sinistri
causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario,
proibente domino, al momento i natanti sono esclusi.
La vera novità, del resto già prevista dalla
convenzione di Strasburgo del 1959, evidenziata da numerosi contributi
dottrinari a commento del nuovo codice delle assicurazioni, Criscuolo, Arzan,
Rossetti, anche è il caso di dire, per quanto concerne il fondo di garanzia,
riguarda l'intervento in caso di sinistro causato da un veicolo soggetto
all'obbligo assicurativo che sia posto in circolazione contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di
(incomprensibile) dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Anche questa è una novità. Nell'Art. 1 della legge 90 non si parlava del
locatario, però siccome adesso il leasing è all'ordine del giorno è stato
inserito anche il locatore. Il risarcimento è dovuto limitatamente a terzi non
trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero
che sono inconsapevoli del trasporto illegittimo.
Questo è un tipo di trasportato che è stato inserito
in questo articolo su parere consultivo del Consiglio di Stato, che studiando
il regolamento consigliò proprio di inserire questa fattispecie, perché poi la
Dottrina adesso si è sbizzarrita su queste fattispecie, però, ecco, questa è la
novità a livello operativo. Quest'ultima categoria di trasportati è stata
inserita cogliendo il parere, come vi ho detto... in quanto nella fattispecie
in esame l'assicurazione non ha effetto, 122 terzo comma delle codice delle
assicurazioni, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata
all'autorità di pubblica sicurezza.
Anche qui è importante focalizzare: l'assicurazione
cessa alle ore 24:00 del momento di presentazione della denuncia all'autorità
di pubblica sicurezza. In deroga all'Art. 1896 primo comma secondo periodo,
l'assicurata ha diritto, anche questa cosa importante, al rimborso del rateo
del premio relativo al residuo premio di assicurazione al netto dell'imposta
pagata del contributo del servizio sanitario nazionale.
Pertanto il fondo risarcisce i sinistri accaduti, lo
ripeto, dalle ore 24:00 del giorno di presentazione della denuncia. L'articolo
in esame si differenzia dalla normativa precedente, Art. 1 legge 990, in cui il
contratto di assicurazione produce i suoi effetti limitatamente ai danni
causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche
nel caso in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto (incomprensibile).
Solo in questo caso rivalsa dell'assicuratore verso il conducente, ponendo a
carico dell'assicuratore, in definitiva, i sinistri causati dalla circolazione
sia invito nolente domino che proibente domino.
Quindi facciamo la sintesi, altrimenti qui è una
pioggia di concetti. Ciò posto ne consegue che: dal 1° gennaio 2006, data in
vigore del codice delle assicurazioni private, il fondo di garanzia interviene
quando l'assicurato proibente domino non sia civilmente responsabile -questo è
il concetto- del sinistro sulla base dell'Art. 2054 terzo comma.
Il proprietario del veicolo o in sua vece
l'usufruttuario, l'acquirente con (incomprensibile) responsabile in solido con
il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà.
Il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi non
trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero
che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla
persona che per i danni alle cose.
L'assicuratore, badate bene, risponde non più a fronte
di tutta la fattispecie, ma solo a fronte della circolazione del veicolo invito
o nolente domino. Le altre fattispecie (incomprensibile).
Prima invece no, rispondeva di tutte e tre le
fattispecie. Altro concetto proprio focale è questo: il presupposto
dell'intervento del fondo e la denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza,
intesa -notate bene, questo è il punto cruciale- quale prova della circolazione
del veicolo contro la volontà del proprietario.
Qui la Dottrina ovviamente si sta sbizzarrendo, perché
è un problema enorme, però noi operatori che dobbiamo applicare la norma ci
muoviamo su questa linea. Per noi la norma vuole tutelare al massimo il danneggiato,
quindi quando presenta la denuncia noi dalle ore 24:00 paghiamo il sinistro e
facciamo restituire il premio, il premio non goduto.
Ovviamente questo concetto che la denuncia così
concretizza la prova della circolazione contro la volontà del proprietario è un
tema immenso su cui gli studiosi si stanno confrontando. Il danno è liquidabile
nei limiti dei massimali minimi di legge vigenti al momento del sinistro.
L'anomalia della precedente norma che poneva l'assicuratore (incomprensibile)
sinistro in assenza di responsabilità.
Questo bisogna dirlo. Prima l'assicuratore
(incomprensibile) accollato un sinistro che non vedeva la responsabilità,
quindi tecnicamente non gli doveva essere accollato, no? È stata superata,
appunto, ponendo lo stesso a carico del fondo di garanzia in quanto a causa
della restituzione del premio il veicolo che lo ha causato viene a essere
considerato non assicurato. Mi pare giusto. Se alle ore 24:00 il premio viene
restituito tecnicamente il veicolo diventa non assicurato, di qui l'intervento
del fondo.
È un sistema, se ci riflettiamo un attimo, che in
effetti ha una sua logica. Non si può sottacere, infine, che la norma in esame
ha sollevato chiaramente sostanziali dubbi interpretativi che sono al vaglio
della Dottrina e della Giurisprudenza.
Per quanto riguarda invece i commissari liquidatori
anche qui è una novità. Si diceva che i commissari liquidatori era una figura,
come la cessionaria, che non sarebbe stata più riprodotta, invece evidentemente
il legislatore si è fatto carico di future liquidazioni coatte, per cui ha
reimpostato il commissario liquidatore che, con il decreto che pone in
liquidazione coatta amministrativa una impresa assicurativa, il commissario
liquidatore può essere autorizzato in sostituzione dell'impresa, badate bene,
il primo sistema, quello principale, è dell'impresa designata, però il
legislatore può decidere di affidare il compito della liquidazione dei danni,
per ipotesi C ovviamente, per ipotesi di non identificati e non assicurati è
sempre legittimata anche nella fase giudiziale l'impresa di assicurazione,
mentre invece per quanto riguarda l'ipotesi C il legislatore può delegare al
commissario, oltre agli impegni per la liquidazione coatta dell'impresa, anche
l'impegno di liquidare i danni. Per l'assolvimento del compito di cui sopra il
commissario provvede a riassumere il personale, anche questo è importante, il
personale non rimane disoccupato, ma viene riutilizzato dal commissario
liquidatore.
Da notare che non è prevista dal nuovo codice delle
assicurazioni private la funzione attribuita dalla legge 39/77 al fondo di
notevole valore sociale concernente il trasferimento del personale e del
portafoglio, cosa che non ha più.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata al
commissario liquidatore per raccomandata con avviso di ricevimento, liquidabile
il danno alla persona e alle cose nel limite dei massimali minimi di legge,
nessuna azione giudiziale può essere proposta (pare dica: se non) decorsi il
termine di sei mesi, quindi notate la differenza, per (pare dica: Enne I Enne
A) prima di fare causa bisogna attendere sei mesi dalla comunicazione, per
l'ipotesi C, liquidazione coatta, il termine per poter iniziare l'azione
giudiziale è sei mesi.
Un'altra cosa importantissima da evidenziare: che
sulla base della nuova normativa l'eventuale azione giudiziaria che prima
doveva essere incardinata contro l'impresa designata, oggi deve essere
incardinata contro il commissario, è una novità grossa.
Questo perché? Perché il legislatore si è reso conto
di dover rafforzare i compiti del commissario, quindi lo fa partecipare anche
oltre alle pratiche e agli incarti anche alla fase giudiziale. Ovviamente
questa cosa a nostro avviso si applica per le nuove liquidazione coatte,
evidentemente. Il danneggiato a transazione del danno sottoscrive l'atto di
liquidazione concordato con il commissario, che agisce quale mandatario ex lege
con rappresentanza del fondo, il commissario invia l'atto di liquidazione al
fondo, che provvede al pagamento in favore degli aventi diritto.
Il fondo, a seguito del pagamento, chiede -anche qui
cosa importante- l'ammissione al passivo della LCA. Questo è il circuito. Come
si alimenta il fondo e non grava totalmente sugli assicurati? Riprendendo i
soldi che ha pagato a causa dei fallimenti dai fallimenti stessi. Così noi
diminuiamo il contributo a carico di tutti gli assicurati.
Gli assicurati con imprese che esercitano
l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dai natanti che siano poste in liquidazione
possono far valere... anche questo è importante, non solo il danneggiato può
chiedere l'intervento del fondo, ma anche l'assicurato, che ha pagato, che ha
avuto altri problemi, può chiedere il rimborso, in parole povere, al fondo di
garanzia. I commissari (incomprensibile) autorizzazioni (incomprensibile) e
alcuni pareri favorevoli del Comitato di Sorveglianza possono farsi coadiuvare
-il discorso di prima- nello sviluppo delle operazioni dalla Consap, previa
convenzione approvata dal Ministero dello Sviluppo; al concordato, la proposta
di concordato, come dicevamo prima, e all'intervento nella procedura di
liquidazione coatta in qualità di assuntore del concordato medesimo, è
legittimata previa autorizzazione del Ministro dello Sviluppo e della Consap la
Consap, (incomprensibile) proprio la Consap. Queste ultime due attività
previste dal nuovo codice delle assicurazioni private seguito l'indirizzo
dell'Isvap finalizzato ad accelerare la chiusura delle liquidazioni coatte con
la conseguente riduzione di costi.
L'impresa cessionaria -non vi sto qui a tediare- era
il sistema che non esiste più, che però a suo tempo è stata una soluzione
veramente azzeccata in quanto l'impresa non veniva posta in liquidazione
coatta, veniva recepita da un'altra impresa che ne incamerava il portafoglio e
il personale e assegnava al fondo il portafoglio, diciamo, sporco, quindi
liquidava i danni per conto nostro, e invece aveva il portafoglio nuovo, per
cui tipo la Nuova Tirrena, è nata da questa cosa, quindi non vi sto qui a...
adesso sto fuori.
Ultima cosa, a chiusura, e ho finito, l'organismo di
indennizzo, questo è importante.
Qui siamo all'estero, i cittadini italiani che vanno
all'estero oggi hanno una tutela. L'intensificarsi della circolazione stradale
ha determinato l'esigenza di una tutela globale delle vittime della strada sia
in ambito nazionale che internazionale, europeo in particolare, creando i
presupposti per la creazione anche in Italia di un apposito sistema normativo
integrato che attualmente prevede l'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, dei motori e
dei natanti e restituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada
che assicura un indennizzo alle vittime dei sinistri accaduti in Italia
causati, come abbiamo visto, da non identificati, non assicurati, assicurati
presso liquidazioni coatte o proibente domino; dall'Uci, ufficio centrale
italiano, che ha le seguenti funzioni, risarcisce le vittime dei sinistri accaduti
in Italia causati da veicoli immatricolati in Stati facenti parte della Carta
Verde; tutela ai cittadini che causano sinistri in uno dei paesi sottoelencati.
Qui, e lo vedrete nella relazione, ci sono tutti i
paesi, è molto utile vedere in quali paesi vale o non vale, non vi sto qui a
tediare, però la sintesi è questa: ne consegue che un cittadino italiano che
provoca un sinistro nei 32 paesi sopra indicati è tutelato semplicemente dalla
normale polizza RCA; al contrario, negli ulteriori due, quelli che non fanno
parte del circuito, è tutelato dal possesso della Carta Verde.
A completare questo quadro normativo si inserisce
(pare dica: l'Odi), appunto, costituito presso la Consap, quale gestore del
fondo di garanzia per le vittime della strada, che provvede ad agevolare il
risarcimento a favore di persone residenti in Italia in determinate fattispecie
a seguito di un sinistro accaduto a partire dal 20 gennaio 2003, questa è una
data importante, in uno dei paesi aderenti al sistema della Carta Verde e
causato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno dei presi dello spazio
economico europeo.
Il centro di informazione, in sostanza questa garanzia
ai danneggiati si attua con l'Odi e con il Centro di Informazione dell'Isvap,
che dà le informazioni sulle targhe. È utile evidenziare che l'Odi è
legittimato a gestire il sinistro nelle seguenti fattispecie: compagnia
mandataria inesistente, mancanza entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento
di una proposta transattiva o di un rifiuto motivato, veicolo responsabile non
identificato, impossibilità entro due mesi dal sinistro di identificare
l'assicuratore.
Ultima osservazione, molto importante: in questa
fattispecie l'Odi, quindi la Consap, non ha la legittimazione passiva, quindi
se non scatta il meccanismo di risarcimento purtroppo a oggi l'Avvocato è
costretto, con tutti gli oneri che comporta, a notificare all'estero la
citazione eccetera.
Considerazioni finali e prospettive: le garanzie sopra
descritte che il sinistro assicura ai cittadini sono emblematiche e prodromiche
di quella protezione civile assicurativa pubblica che è da tutti auspicata in
via sussidiaria rispetto all'intervento dell'assicuratore privato, in modo tale
da garantire una copertura assicurativa alle vittime quanto meno nei settori
ritenuti più vulnerabili.
Nella prospettiva sopra menzionata la Consap si pone
come un (incomprensibile) manager della pubblica amministrazione al fine di
contribuire ad individuare le situazioni di rischio ritenuto dalle parti
sociali maggiormente meritevoli di tutela, proponendosi parimenti quali
promotore della cultura assicurativa ed interfaccia tra istituzioni, compagnie,
utenti ed operatori del settore.
La situazione attuale infatti è molto deficitaria in
situazioni di rischio ritenute particolarmente gravi concernenti, per esempio,
terrorismo e calamità naturali, il fondo è ancora non operativo; rischi
conseguenti all'esercizio di attività professionali, poche categorie e ordini
hanno una polizza obbligatoria; industriali, è allo studio un fondo per coprire
tra i tanti rischi che corrono le industrie che producono bioenergie;
creditizie in senso lato, è allo studio un fondo (incomprensibile) dei
risparmiatori, alimentato -è all'ordine del giorno- dalle ingenti somme
relative ai conti correnti bancari e alle polizze dormienti; assicurative, è
auspicabile, compatibilmente con la normativa europea, porre rimedio alla
situazione che si è creata in Italia con l'abolizione delle cessioni legali,
una riassicurazione obbligatoria del ramo vita gestita dall'Ina, che comporta
per gli attuali assicurati vita una minore protezione rispetto al passato in
caso di liquidazione coatta delle imprese con cui hanno stipulato la polizza.
Infine è bene precisare che (incomprensibile) non ha
ovviamente pretese scientifiche ma meramente operative, con l'obiettivo di
contribuire ad una riflessione sulle funzioni che il fondo svolge, con lo
scopo, in comune con gli Avvocati dei danneggiati, di migliorare il servizio
reso ai cittadini.
Coloro che fossero interessati ad approfondire la
tematica dei possibili sistemi di garanzia del settore assicurativo possono
consultare con profitto i siti web che sono reperibili sulla Consap. Grazie,
scusate la lunghezza.
Dr. Marco ROSSETTI:
Il dottor Jozidzija, qual fiume in piena, ci ha
inondati di una tale messe di nozioni per un verso e anche di problemi
interpretativi per altro verso che mi stimola, è difficile resistere a spendere
qualche parola.
Non sottrarrò tempo al collega Antonucci, elencherò
solo alcuni problemi sui quali, qualora ce ne fosse il tempo, mi riservo di
tornare più avanti alla fine dei lavori. La Consap interviene quando il veicolo
circola proibente domino. Eh. A me pare che questa norma sia in norma in
contrasto con il diritto comunitario, perché la terza direttiva auto, del 1983,
aveva, sì, dato facoltà agli stati membri di prevedere l'intervento del fondo
di garanzia o istituti analoghi non solo nel caso di sinistro causato da
veicolo non assicurato, sconosciuto eccetera, eccetera, ma anche nel caso di -e
queste sono le parole della direttiva- sinistro causato da veicolo sottratto
con violenza o con frode.
Allora acquista un senso il principio per cui
l'assicurazione cessa dalle ore 24:00 della denuncia eccetera eccetera. Ora,
questa norma comunitaria, veicolo sottratto con violenza o con frode, nel
nostro ordinamento è diventato veicolo circolante proibente domino. E questa è
una norma che stride, è una norma irrazionale, perché nella norma si parla di
denuncia, l'assicuratore privato non paga più, paga il fondo di garanzia dalle
ore 24:00 della denuncia. Ma la circolazione proibente domino integra per forza
gli estremi di un reato? Assolutamente no.
È ben concepibile una ipotesi in cui il veicolo
circola contro la volontà del proprietario ma senza che ci sia un reato.
Pensiamo all'uso di veicoli all'interno della famiglia.
Quindi prima questione. Seconda questione: qui sono
due solo le questioni su cui mi permetto non già di formulare delle obiezioni,
me ne guardo bene, ma di sottoporre delle diverse riflessioni all'uditorio in
modo da avviare un movimento dialettico di riflessione sul fenomeno. Dice il
dottore Jozidzija, l'intervento del fondo di garanzia serve a tutelare anche
l'assicurato, dalle ore 24:00 scatta l'intervento, e quindi anche la vittima.
Ma io ho dei seri dubbi che questa tutela ci sia
sempre. Immaginiamo che venga trafugata la mia automobile che ho parcheggiato
qui fuori. Io ho stipulato volontariamente un massimale assicurativo di 5
milioni di euro, immaginiamo che il ladro, con questa automobile, sfonda uno
sportello bancomat, dopodiché si dà a una pazza fuga e travolge una madre con
due bambini.
Ora, io che farò? Io so che se faccio la denuncia
dalle ore 24:00 il mio assicuratore 5 milioni di euro non mi copre più e mi
copre il fondo di garanzia. Ma il fondo di garanzia assicura a oggi dei
massimali minimi di legge, che a oggi sono 750.000 euro.
Quindi il meccanismo è concepito in modo tale che
paradossalmente io assicurato sono incentivato, se ho una copertura superiore
al massimale minimo, a non fare la denuncia, per non far scattare l'intervento
del fondo di garanzia.
Terza questione, è stato detto incidentalmente: con la
quinta direttiva auto il massimo catastrofale viene elevato a 5 milioni di euro
e il massimale per persona danneggiata a 1 milione di euro. Sì, la direttiva
c'è, la direttiva auto, ma non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento.
Bizzarramente poi, perché c'era il codice e il codice poteva costituire norma
di attuazione.
Mi chiedo, pertanto, e lor signori sono Avvocati, mi
sento in dovere di dare questo suggerimento: nel caso di sinistri catastrofali
in cui la vittima non riuscisse ad ottenere dal responsabile impossidente il
danno differenziale che c'è del massimale, e sempre che non ricorra una ipotesi
di mala gestio dell'assicuratore, non è da escludere l'ipotesi di pensare a
convenire in giudizio lo Stato italiano per invocandone la responsabilità per
omessa attuazione della direttiva comunitaria. Sappiamo che ormai questo è
diritto vivente, dal 1991, dal caso Francovic, la Corte di Cassazione prima, la
Corte di Giustizia della Comunità Europea dopo, ha detto: sì, lo Stato, che è
libero e sovrano nell'emanazione delle leggi, quando deve dare attuazione alle
direttive non è più libero e sovrano, quindi se non lo fa e da questa
violazione deriva un vulnus al diritto della persona, che sarebbe stato
altrimenti riconosciuto qualora la direttiva fosse stata attuata, c'è
responsabilità.
Un'ultima osservazione sui sinistri all'estero, era
questa la seconda riflessione dialettica. Io non sono così sicuro che se vado
in vacanza in Spagna, mi investono in Spagna e l'organismo di indennizzo in
Italia non mi paga, io debba fare la causa dinanzi al Tribunal de Primera
Istantia di Bilbao. Non ne sono così sicuro, perché guardiamo le norme, ecco,
partiamo dalle norme, facciamo i giustpositivisti: primo, sappiamo che ogni
impresa europea, se vuole l'autorizzazione all'esercizio, deve nominare un
mandatario per la liquidazione dei sinistri in tutti gli altri paesi.
Quando ha nominato il mandatario per la liquidazione
dei sinistri il codice non dice affatto che io lo possa convenire in giudizio,
non lo dice il codice, ma leggiamo anche qui le direttive comunitarie. La
quarta direttiva auto, la direttiva 26 del 2000, non nell'articolato, ma nei
considerando, al 16° considerando dice: il mandatario per la liquidazione dei
sinistri dovrebbe essere autorizzato a rappresentare l'impresa dinanzi ai
Tribunali.
Ora, la tecnica dei considerando è una tecnica tipica
del diritto comunitario ed è la motivazione del provvedimento normativo in
ossequio a quella tradizione giuridica mitteleuropea per cui anche la legge
deve essere motivata, noi figli della Rivoluzione Francese motiviamo l'atto
amministrativo, la sentenza, ma non la legge, perché è atto sovrano; le
direttive comunitarie sono motivate, e le motivazioni sono i considerando che
precedono l'articolato.
Bene, dinanzi a una direttiva comunitaria, la quale ci
dice: “dovrebbe disporre dei poteri necessari per rappresentare l'impresa dinanzi
all'autorità giudiziaria”, noi sappiamo che è necessaria una interpretazione, è
dovuta una interpretazione costituzionalmente orientata, ma anche
comunitariamente orientata delle norme interne, non è peregrino immaginare che
il mandatario per la liquidazione dei sinistri possa essere convenuto dinanzi
al Giudice italiano.
Ma anche sia, anche a escludere questa ipotesi, o
anche ad ipotizzare che l'impresa straniera non abbia nominato in Italia il
mandatario per la liquidazione dei sinistri, a me pare che la vittima italiana
di un sinistro avvenuto all'estero possa comunque fare la causa dinanzi al
Giudice italiano, perché dal 2001 è in vigore il regolamento -regolamento,
quindi non abbisogna di attuazione- 44 del 2001, regolamento sulla
giurisdizione all'interno dei paesi dell'area UE. E che dice il regolamento 44?
Combinato disposto degli articoli 9 e 11.
Dice: “l'impresa di assicurazione avente sede in uno
stato membro può essere convenuta dinanzi al giudice di un altro stato membro
quando la domanda è proposta dall'assicurato o dal beneficiario” e poi si
precisa all'Art. 11 che “nell'assicurazione della RCA per beneficiario deve
intendersi il terzo danneggiato”, quindi fermo restando che si applicherà il
diritto spagnolo, il codice della strada spagnolo per accertare la
responsabilità e la origine spagnola per liquidare il danno, fermo restando
tutto questo, però la giurisdizione è data dal regolamento 44 anche al giudice
italiano. Va bene, su altre questioni non voglio sottrarre altro tempo al collega
Antonucci, su altre questioni tornerò più avanti.
Allora, ci siamo occupati del sistema delle fonti, ci
siamo occupati del contratto, ci siamo occupati dell'intervento del fondo di
garanzia. Facciamo ora un altro passo in questo nostro cammino elicoidale di
avvicinamento al cuore della questione e vediamo adesso più da vicino come e
quanto è cambiata l'attività stragiudiziale dell'Avvocato, il proprium proprio
dell'attività forense, che i romani chiamavano il “cavere”.
Cosa deve fare l'Avvocato investito di una questione
inerente il risarcimento del danno da sinistri stradali dopo l'entrata in
vigore del codice delle assicurazioni per poter validamente introdurre una
controversia nei confronti dell'assicuratore.
Su questo tema passo la parola al collega Severino
Antonucci, sempre con la preghiera di conservarsi nei 20-25 minuti. Grazie.
Dr. Severino ANTONUCCI:
Grazie. Io un minuto in più me lo prendo di forza
perché non mi posso sottrarre ad un ringraziamento davvero caloroso agli
organizzatori di questa manifestazione, al Presidente Sticco, all'Avvocato
Ceraldi... fatelo pure l'applauso! (APPLAUSI)
E ringraziare tutti voi della partecipazione a questo
convegno, sapete che sono rimasto particolarmente legato a questo Foro e se è
vero che la città di Foggia è proprietaria del mio cuore, però Carinola ne ha
sicuramente l'usufrutto, e quindi grazie a tutti. (APPALUSI).
Il problema del danno esistenziale che il codice delle
assicurazioni ha cagionato a voi Avvocati è stato generato principalmente
dall'inasprimento degli oneri formali della richiesta stragiudiziale rispetto
al contenuto minimo della cosiddetta messa in mora, che caratterizzava invece
il vecchio regime, un contenuto particolarmente povero, particolarmente
stringato.
È chiaro che il problema di confronto tra la vecchia e
la nuova disciplina si pone rispetto alla procedura di 144 e 148 primo comma,
145, rispetto cioè all'azione diretta di danno nel danneggiato nei confronti
del responsabile del danno e della assicurazione del responsabile del danno.
Soltanto rispetto a questo tipo di azione si pone poi
il problema sollevato prima dal Presidente Sticco del trapasso dalla vecchia
alla nuova disciplina, dalla mancanza di norme transitorie e quindi dai
problemi che sono nati per quelle controversie iniziate dopo il 1° gennaio
2006, data di entrata in vigore del codice, con messe in mora formulate, però,
prima dell'entrata in vigore della norma stessa e quindi in aderenza all'Art.
22. Nella presente relazione proverò, attraverso un confronto tra la nuova e la
vecchia normativa, a verificare se sia possibile sostenere che ciò che
determina l'improcedibilità della domanda non è la violazione dei requisiti di
forma contenuto previsti dall'Art. 148 e dai richiamati 145 e 143, né la
violazione delle modalità di trasmissione della domanda stessa, la
raccomandata, ma qualcosa di diverso.
Vigente l'Art. 22, dicevamo, la proponibilità della
domanda risarcitoria, anche in via riconvenzionale o contro il terzo chiamato
in causa, era legata semplicemente alla condizione del decorso del termine di
60 giorni dal ricevimento da parte dell'assicurazione di una lettera
raccomandata, nella quale però non vi era alcun onere di specifica indicazione
analitica dei danni, della somma richiesta, potendo il contenuto della missiva
fare riferimento esclusivamente ed esaustivamente ad un sinistro delle cui
conseguenze l'assicurazione dovesse rispondere.
Non era richiesta la indicazione della specifica
modalità del sinistro; non era richiesta, a pena di inammissibilità della domanda,
la messa a disposizione del veicolo o dei beni danneggiati.
Tra le altre vi ricordo la 11132 del '99 dove,
appunto, la Terza Sezione della Cassazione diceva che il rispetto di questi
oneri era prescritto per gli altri effetti di ordine sostanziale previsti dalla
legge del '69, dalla riforma del '76-77, ma non anche -si diceva- ai fini della
procedibilità della domanda, sicché l'eventuale difetto di collaborazione tra
danneggiato e garante per la RCA trovava sanzione in altro tipo di conseguenze,
per esempio sul governo delle spese, per esempio sulla responsabilità
extramassimale per mala gestio, ma certamente non per la proponibilità della
domanda.
Quindi il presupposto processuale, e tale doveva
essere, perché -attenzione- la richiesta non poteva essere contenuta per la
prima volta in un atto di citazione anche se il termine a comparire fosse stato
dato in misura maggiore rispetto a quello minimo del 163 bis, per esempio
formulando la richiesta e fissando l'udienza di prima comparizione a 120 o 130 giorni.
Perché questo? Altro problema: se la domanda fosse ammissibile laddove il
danneggiato non fosse in condizione di conoscere l'entità del pregiudizio
subito.
La soluzione era consequenziale al ritenere che non vi
fosse un onere di specifica indicazione dei danni. Oggi ricorderete che
nell'Art. 148 è o sarebbe necessario allegare per esempio il certificato di
avvenuta guarigione. Se il soggetto non è guarito e quindi non può
specificamente indicare il danno conseguenza la domanda sarebbe, secondo l'orientamento
più rigoroso, improcedibile.
E immaginate che tipo di conseguenze devastanti ci
sono sia sul bene interesse del povero macro-leso che magari ha già sostenuto
degli esborsi notevoli per interventi chirurgici, ma anche per i soggetti litis
consorti necessari, il 140, la cui domanda probabilmente subirebbe, per il
litis consortio, una improcedibilità di riflesso con conseguenze addirittura
derivanti dall'applicazione del 354, la possibilità di un annullamento della
sentenza di primo grado.
Questo per quanto riguardava i requisiti di forma
contenuto della domanda. L'ulteriore problema delle modalità di trasmissione
della richiesta, già si prevedeva che la richiesta dovesse essere trasmessa
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Cassazione, però, pacificamente riteneva
ammissibili atti equipollenti al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla
norma citata, quello di evitare premature e dispendiose domande giudiziali,
sicché si riteneva che la richiesta mediante raccomandata potesse trovare
equipollenti per esempio laddove vi fossero trattative per la liquidazione del
danno e fosse, ciò nonostante, decorso il termine di 60 giorni.
Tutto, ribadisco, nella prospettiva della idoneità
allo scopo perseguito dalla norma, quello scopo che fu già individuato dalla
Corte Costituzionale fin dal 1973, consentire all'assicuratore di valutare
l'opportunità di una composizione stragiudiziale della controversia e quindi
uno scopo di evitare premature domande e il conseguente dispendio economico.
Il problema si ripropone nell'attuale sistema del
codice delle assicurazioni e si impone una verifica del bene interesse
perseguito dal legislatore, se cioè ci sia un interesse pubblico o un interesse
meramente privato. Il riflesso, per esempio, lo avremo nella disciplina del
rilievo dell'eccezione.
Nel regime della 990 il rilievo era certamente
d'ufficio, anche a fronte di un interesse che ad alcuni non pareva essere di
rilevanza pubblica. E voi sapete che quando il bene interesse leso dalla
condotta dei consociati trascende la sfera giuridica soggettiva degli stessi si
applica o si applicherebbe una sanzione sostanziale oggetto del rilievo
d'ufficio. Pensate per esempio al rilievo della nullità e alle differenze
rispetto, invece, alla annullabilità o all'inadempimento. Che cosa è successo
dopo il 1° gennaio? Le norme di riferimento sono innanzitutto l'Art. 145 la cui
rubrica, “Proponibilità dell'azione di risarcimento”, già ci mette sulla strada
della individuazione della natura giuridica di questo che ancora una volta è un
presupposto processuale, generalmente si parla di condizione di proponibilità,
ed è l'unica condizione per la proposizione dell'azione risarcitoria.
Penso che siamo più o meno tutti d'accordo sulla non
necessità, anche nei sinistri che abbiano cagionato lesioni personali per le
quali debba applicarsi il rito del lavoro, sulla non necessità di attivare il
tentativo di conciliazione, per la cui praticabilità poi ci sarebbero dei
problemi anche pratici di non poco momento e probabilmente si arriverebbe poi a
superare quel limite di ragionevolezza che la Corte Costituzionale già aveva
ritenuto compatibile nella disciplina della condizione di procedibilità
rispetto al diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio.
Appesantire la proponibilità della domanda
risarcitoria dal tentativo di conciliazione dopo la proposizione della domanda
stragiudiziale probabilmente, anche se fosse possibile attraverso una norma
attuativa operare questo, probabilmente sarebbe oggetto di grossi dubbi di
incostituzionalità.
La prima giurisprudenza di merito che si è formulata
in ordine ai requisiti di forma contenuto, tra le altre, la pronuncia del
perfido Caramico D'Auria, la sentenza 64/07, ha dichiarato improcedibile la
domanda proposta dopo il 1° gennaio previo atto di costituzione in mora perché,
in particolare, non risulta indicato il codice fiscale delle parti, mancano
altresì le indicazioni relative all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti nonché la dichiarazione ai sensi
dell'Art. 142 comma secondo.
La decisione parte da un assunto che io ritengo di
condividere in pieno: la volontà del legislatore di ancorare la proponibilità
della domanda alla ricezione da parte dell'assicuratore della richiesta avente
contenuti di estremo dettaglio previsti dalle norme che regolamentano le
procedure risarcitorie: il codice fiscale, l'indicazione del giorno e dell'ora
in cui il veicolo è a disposizione, tutti quei requisiti che trovate
nell'articolo 148; se si tratta di danno a persona ancora una volta il codice
fiscale, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il
sinistro... vedete che la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro non è contenuta nel primo comma, però vi ritorna
attraverso il richiamo alla necessità della allegazione della denuncia di
sinistro secondo il modello Isvap, dove uno dei campi da riempire
necessariamente è proprio quello della descrizione delle modalità in questione,
ancora ai fini dell'accertamento della valutazione del danno, dai dati relativi
all'attività del danneggiato, all'età, al reddito, all'entità delle lesioni
subite, all'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione eccetera.
Ora, si scrive in questa pronuncia che emerge la
volontà del legislatore di imporre che tutti gli elementi indicati all'interno
del richiamata disposizione siano riprodotti nella raccomandata di costituzione
in mora, facendo un passaggio che ulteriormente condivido ovvero nelle
successive integrazioni di essa.
Questo delinea il contenuto del presupposto
processuale. Il 145, però, dice che ai fini della proponibilità dell'azione la
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti nell'Art. 148,
l'Art. 148 pone i requisiti di forma contenuto che vi richiamavo prima e
richiama a sua volta l'Art. 143, la denuncia di sinistro obbligatoria per entrambi
i soggetti coinvolti, sia il danneggiante sia il danneggiato, entrambi devono
mettere in condizione la propria compagnia di poter verificare tutti questi
aspetti e quindi di giungere ad una definizione transattiva della causa nel
rispetto del cosiddetto spatium deliberandi.
Soltanto rammento, vi faccio notare che non c'è
perfetta coincidenza tra lo spatium deliberandi e quello per convenire in
giudizio la compagnia, perché se il modulo di descrizione del sinistro, il
modello di denuncia, è sottoscritto da entrambi, lo spatium deliberandi a
favore della compagnia è di soli 30 giorni, ma ciò nonostante l'azione non può
essere proposta prima dei 60.
È una ulteriore discrasia, nemmeno nuova al sistema,
seppure in termini inversi rispetto a quelli che si verificarono allorquando,
con la riforma della 39/77, per i danni a persone il termine fu portato a 90
giorni, e ciò nonostante si continuava a ritenere che dopo soli 60 giorni la
condizione di procedibilità fosse matura e il presupposto processuale fosse oggetto
di puntuale verificazione e quindi potesse legittimamente convenirsi la
compagnia. Ora un attimo di attenzione sui requisiti di forma contenuto.
A me sembra che questi requisiti debbano trovare poi
riscontro, un riscontro di necessità, nel caso concreto. Il codice fiscale: se
si tratta di un soggetto straniero non residente in Italia ipotizzare il
possesso di un codice fiscale, questo lo ha correttamente evidenziato il
Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, che ha ritenuto procedibile sotto questo
aspetto la domanda dicendo che trattandosi di atto rilasciato da Agenzia delle
Entrate certamente non poteva pretendersi una richiesta in tal senso e la
richiesta, quindi, poteva essere certamente disattesa. Abbiamo già detto
qualcosa, ritengo, sul certificato di avvenuta guarigione.
Che succede in caso di richiesta incompleta? La
fattispecie è oggetto di specifica disciplina. In caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni le
necessarie integrazioni. “In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede” vuole dire: l'impresa deve richiedere le necessarie
integrazioni. Non si tratta, attenzione, di una assoluta novità.
La riforma del 2001, con la legge 57, modificò l'Art.
3, e già autorizzava ovvero imponeva, io direi, in questa prospettiva il
sollecito all'integrazione da parte della compagnia, quando il testo
legislativo diceva “impossibilità di formulare congrua offerta”. Ancora una
volta si è detto che con l'intervento riformatore sarebbe venuto meno qualsiasi
potere discrezionale, sicché la compagnia dovrebbe in ogni caso sollecitare
l'integrazione documentale. Torniamo un attimo al 145, avendo osservato le
modalità e i contenuti previsti dall'Art. 148. Il 148 impone di correlare la
richiesta della denuncia di sinistro e di indicare quei requisiti di forma
contenuto.
Ma si può dire che la procedura di integrazione
prevista dal 148 quinto comma integri una delle modalità previste dall'Art.
145? Secondo me la procedura di integrazione effettivamente integra una di
quelle modalità, in quanto è correlata non alla richiesta stragiudiziale in
quanto tale, ma in modo più generico al contenuto dell'Art. 148, che è più
ampio, fa riferimento al contenuto della lettera, ma fa riferimento alle
iniziative -vedremo poi fino a che punto doverose- volte a sollecitare la
collaborazione tra danneggiante-danneggiato, o meglio tra compagnia del
danneggiante e danneggiato.
Possiamo dire che nella prospettiva del 148, che
impone alla compagnia di chiedere l'integrazione, laddove difettino i requisiti
necessari, i requisiti siano necessari in quanto previsti dal testo di legge,
dal 148 primo e secondo comma? Io direi di no, perché abbiamo detto che in
alcuni casi il requisito di forma contenuto non è necessario, se il soggetto
non ha il codice fiscale o se il soggetto non è guarito, ammesso che siano
condivisibili queste premesse, eh! Sia chiaro, non vi sto invitando a darmi
retta, anzi non mi date retta perché non vorrei che poi... scrivete tutto
quello che c'è da scrivere, perché poi non vorrei che un domani pigliate una
botta e quindi non vorrei che poi il sonno di miei morti fosse turbato dalle
vostre invettive!
Quindi non mi date retta, vi prego! Allora sono
necessari perché lo dice il legislatore o sono necessari perché servono a
chiudere la pratica? Se la prospettiva è quella, se è ancora valido quello che
la Corte Costituzionale già dal 1973 diceva, bisogna chiudere perché bisogna
evitare i costi della lite, io direi che la soluzione deriva quasi obbligatoriamente.
Quindi ancora una volta occorre verificare, ed è un adempimento tutto sommato
discrezionale, chiamiamola discrezionalità tecnica, chiamiamola come ci pare,
però la prospettiva non è quella della mera verifica della mancanza di una
indicazione.
Che cosa succede se la compagnia non si attiva? Mi
perdonerete se richiamo una soluzione che io applicai in una controversia che
si era verificata allorquando un soggetto aveva richiesto, con una raccomandata
ai sensi dell'Art. 22, il risarcimento dei danni alla compagnia indicando un
numero di targa sbagliato.
La compagnia gli aveva risposto: “guarda che questa
macchina non è nostra assicurata”. Si era limitata ad una verifica
evidentemente delle risultanze informative e aveva risposto in questi termini:
“la targa PG eccetera eccetera non è stata assicurata”. La targa invece era FG.
Che era successo? Era stato convenuto il fondo, il fondo aveva eccepito, nel
frattempo l'attore si era reso conto dell'errore e aveva chiesto dichiararsi
procedibile l'azione per effetto della prima lettera raccomandata rimasta, tra
virgolette, lettera morta per effetto della risposta che vi ho ricordato. In
quel caso io autorizzai la chiamata in causa della compagnia.
A prescindere dalla condivisibilità della soluzione
tecnica della chiamata in causa, io ritenni in questa sentenza, che ebbi anche
la soddisfazione e l'onore di vedere pubblicata su Danno e Responsabilità, che
l'obbligazione risarcitoria, la cui esistenza giustifica nei limiti del
massimale l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, è
soggetta alla regola di cui all'Art. 1175 Codice Civile, a mente del quale
debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
I canoni della buona fede caratterizzano anche
rapporti cosiddetti qualificati. E il richiamo era alla recente, all'epoca,
elaborazione giurisprudenziale in tema di responsabilità cosiddetta da contatto
amministrativo o pensiamo ancora ai cosiddetti obblighi di protezione. Nel caso
di specie comunque l'esistenza di un rapporto giuridico obbligatorio già
disciplinato dalla legge del '69 mi sembrava potesse ulteriormente avvalorare
questa tesi. Gli obblighi di correttezza impongono, come è noto, prestazioni
positive a carico dell'obbligato, nei limiti di un non apprezzabile sacrificio,
finalizzati a far salvo e a non pregiudicare oltre misura l'interesse di
controparte.
Che succede allora se la compagnia non abbia
sollecitato integrazioni alla richiesta stragiudiziale. La disciplina delle
integrazioni è quella che mi pare assomigliare alla disciplina della
interruzione della prescrizione, mentre la disciplina che si determina
allorquando il danneggiato rifiuti gli accertamenti medico-legali necessari
alla verifica del danno mi sembra che assomigli al diverso, seppure affine,
fenomeno della sospensione della prescrizione. Nella interruzione il termine
ricomincia a decorrere per intero.
Ora, questi requisiti di forma contenuto previsti
nell'Art. 148 in realtà non sono una novità assoluta, perché li ritroviamo pari
pari nell'Art. 3 della legge 39/77 così come modificata, con effetto dal 4
aprile 2001 in poi, dalla legge 57/2001, la legge sulle cosiddette
micropermanenti ed altro.
L'Art. 3 diceva, dopo l'intervento del 2001: per i
sinistri con soli danni a cose, richieste di risarcimento eccetera, il codice
fiscale, l'indicazione dei giorni e delle ore in cui le cose sono disponibili
per ispezione diretta, indicazioni relative all'attività del danneggiato, al
reddito, all'entità delle lesioni subite, all'attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione.
Allora vedete che se novità c'è stata, questa è
consentita nel presidiare la violazione di una necessaria indicazione nelle
indicazioni che ho appena rammentato, di presidiare questa violazione dalla
sanzione della improcedibilità dell'azione di risarcimento. Abbiamo detto,
abbiamo ripetuto che non necessariamente tutti i dati possono servire alla
definizione della controversia. Vediamo che cosa succedeva nel regime tra il 4
aprile 2001 e il 1° gennaio 2006, cioè prima dell'abrogazione del vecchio
regime, ammesso che veramente di abrogazione si sia trattato e non di mera
riformulazione, e il 1° gennaio.
Ho trovato delle sentenze che mi sembrano molto
interessanti, due anche redatte da Giudici di Pace, il Giudice di Pace di Saronno
e il Giudice di Pace di Bologna, ma innanzitutto mi sembra particolarmente
pregevole la sentenza del Tribunale di Monza 4 gennaio 2006.
Nel regime successivo al 4 aprile 2001 -scriveva
l'estensore-, data di entrata in vigore della legge 57, qualora non risulti che
l'assicurazione convenuta abbia esercitato il proprio potere di chiedere
l'integrazione della documentazione prodotta dal danneggiato entro 30 giorni
dal ricevimento della domanda di indennizzo -di risarcimento, è chiaro-, ne
consegue un comportamento di sostanziale violazione dell'Art. 1375.
Ancora una volta il canone di buona fede che si
riverbera nel paralizzare -in sintesi trattasi di exceptio doli- la relativa
eccezione di improcedibilità della domanda formulata nei confronti dell'attore.
Nel caso di specie, rilevava il Tribunale di Monza a
seguito dell'eccezione in questione, non risulta che l'assicurazione convenuta
abbia esercitato il proprio potere di chiedere l'integrazione della
documentazione prodotta dal danneggiato entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda di indennizzo.
Ne consegue un comportamento di sostanziale violazione
del canone di buona fede che si riverbera nel paralizzare la relazione
eccezione.
Lo stesso scrive il Giudice di Pace di Saronno nella
sentenza del 7 aprile del 2003, pubblicata per estero sull'archivio giuridico
della circolazione stradale del 2003: qualora sia trascorso il termine previsto
dall'Art. 3 affinché l'assicurazione formuli congrua offerta, senza che la
compagnia di assicurazione abbia rilevato la carenza delle informazioni
richieste dal secondo comma dell'Art. 5, la domanda è proponibile, poiché il
difetto di informazione è sanato dal silenzio della compagnia medesima.
Se allora, come io ritengo, sia nel caso della targa
sbagliata sia in caso di informazioni carenti, che la compagnia, non
attivandosi, violi l'obbligo di leale collaborazione per la definizione della
vertenza, la compagnia non possa più sollevare l'eccezione e il Giudice non
possa rilevarla d'ufficio. Perché? Perché evidentemente la compagnia ha
ritenuto di gestire la pratica non ritenendo necessario, per esempio in quanto
già a disposizione determinati atti nelle denunzie di sinistro, tutto il
materiale conoscitivo necessario al fine in questione.
Ripeto, è un tipo di soluzione che richiede
accertamenti che nel caso concreto possono poi presentare problemi di prova, è
chiaro che se si tratta di una eccezione in senso tecnico l'onere della prova è
a carico della compagnia, se si applica il rito del lavoro si applicheranno anche
le decadenze, dando per scontato -ma, ripeto, è tutta una problematica che
necessita ulteriori riflessioni- che il Giudice non possa più rilevare
d'ufficio l'improcedibilità della domanda.
Vi è poi un ulteriore dato testuale a favore della
tesi secondo la quale non verificandosi l'interruzione dei termini la domanda è
procedibile anche laddove il contenuto della messa in mora non sia
assolutamente completo. L'Art. 148 disciplina l'interruzione, quinto comma: in
caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede... In tale
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 -sono i termini che ricordavamo prima-
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
I termini, dopo la ricezione dei dati o dei documenti,
non dice la legge “cominciano a decorrere”, dice “decorrono nuovamente”. Ferma
restando la possibilità di una interpretazione diversa, io ritengo che se il
legislatore scrive “decorrono nuovamente”, dando anche per scontato che la
decorrenza sia nuovamente per intero, quindi nuovamente per 30, 60 o 90 giorni,
ma dire che la decorrenza è nuova, è ulteriore, vuole dire che analogo fenomeno
si è verificato prima della richiesta di integrazione.
Se i termini decorrono nuovamente vuol dire che già
decorrevano per effetto di una richiesta incompleta e che, quindi, se la
compagnia non si attiva nei 30 giorni a richiedere la integrazione,
legittimamente l'attore potrà proporre la domanda.
Ora, ulteriore problema, una volta che si verifichi la
interruzione dei termini, 148 quinto comma, è la possibilità -ancora una volta
alla luce del canone generale di buona fede- di un sindacato da parte del
Giudice sulle necessarie integrazioni, se -cioè- il soggetto, per svista o
perché non è in grado di provare, perché magari ha perso il documento, che la
richiesta di integrazione è semplicemente dilatoria o comunque lesiva del suo
interesse a portare la controversia davanti al Giudice nel più breve tempo
possibile, cioè è una verifica da condursi al di là di un atteggiamento di buona
o mala fede della compagnia.
La legge non dice, mi sembra non dica che le
integrazioni possano essere anche quelle non utili alla definizione del danno.
La qualificazione delle integrazioni come necessarie mi sembra imponga ancora
una volta di ritenere che le integrazioni che la compagnia può legittimamente
chiedere determinando lo slittamento dei termini siano ancora una volta quelle
necessarie, e solo quelle necessarie alla verifica di formulare la congrua
offerta, la vecchia impossibilità di formulare congrua offerta che era già
prevista dall'Art. 3 della legge 39 del '77, con la conseguenza di escludere la
integrazione dei termini prevista dal quinto comma e di far ritenere
procedibile la domanda proposta da colui che abbia eventualmente rifiutato di dare
seguito alla richiesta di integrazione in quanto non necessaria o che magari
non possa documentare di avere ottemperato.
Si ritiene ancora, ritengo ancora oggettivamente
contrario a doveri di buona fede l'esercizio reiterato della richiesta di
integrazione. Vi ricordate il vecchio problema delle contestazioni a catena
nelle misure cautelari personali? Quando si diceva che il Pubblico Ministero ha
già a disposizione materiale per chiedere la misura per ricettazione, per
riciclaggio, e le va a scaglionare per tenere il soggetto più a lungo possibile
in gattabuia.
Ritengo che buona fede contrattuale ancora una volta
imponga alla compagnia di formulare una richiesta di integrazione completa e
quindi di indicare tutta la documentazione che ritiene necessaria alla
definizione della pratica risarcitoria, fermo restando, chiaramente, che il
problema è suscettibile di diversa soluzione laddove una ulteriore necessità si
determini per effetto della documentazione prodotta.
La sospensione dei termini, fenomeno diverso: il
danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 -parliamo di danno alla
persona- e fatto salvo quanto stabilito dal comma quinto, non può rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno.
Qualora ciò accade i termini sono sospesi. Che cosa
accede se il medico fiduciario della compagnia chiede al periziando di
produrgli documentazioni, per esempio analisi cliniche già eseguite o ancora da
eseguire? Si verifica la sospensione dei termini o si verifica la interruzione,
e quindi il termine decorre nuovamente e per intero? Io riterrei che in questo
caso la produzione documentale è pur sempre assorbita in quegli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno che sono connessi alla visita
medico-legale del fiduciario e pertanto in applicazione del principio di
specialità possa trovare applicazione la regola della non interruzione.
Il fenomeno sospensivo riterrei poi che non si
verifichi laddove il soggetto invitato presso il fiduciario della compagnia,
ciò secondo una prassi abbastanza consolidata, comunichi tempestivamente di
essere a tanto impossibilitato e tale sia effettivamente in base ad una
valutazione da condursi in termini di ragionevolezza, rendendosi tuttavia
disponibile ad un accertamento medico-legale presso il proprio domicilio o
presso una struttura più vicina rispetto al proprio domicilio.
Riterrei che ancora una volta, in questo caso alla
luce dei canoni generali di correttezza e buona fede, non si possa ritenere che
una simile risposta da parte del periziando integri il rifiuto previsto
dall'Art. 148 e quindi sicuramente riterrei che in questo caso non si verifichi
l'effetto sospensivo. Adesso passiamo dal problema dei requisiti di forma
contenuto a quelli di trasmissione della richiesta. Si è detto che nel nuovo
regime non sarebbe ulteriormente ammissibile una richiesta trasmessa in forme
diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno.
Vi ricordo che stiamo parlando della procedura
cosiddetta tradizionale, per l'indennizzo diretto ci sono formule, ci sono
possibilità più ampie, con limitazioni eventualmente, mi riferisco all'e-mail,
che possono essere escluse dal contratto.
Perché la raccomandata sarebbe il solo mezzo di
trasmissione della domanda? Perché si è notato che il nuovo impianto normativo
prevede tali e tante conseguenze negative, non soltanto in termini di
decorrenza dello spatium deliberandi, non soltanto in tema di proponibilità
dell'azione giudiziaria, ma anche e soprattutto per le gravi sanzioni
economiche a carico della compagnia che violi i termini, sicché vi sarebbe
semplicemente... sarebbe rafforzata la esigenza di certezza che soltanto la
raccomandata con ricevuta di ritorno può garantire. In realtà, però, ancora una
volta la disciplina della legge 39 del '77 aveva previsto sanzioni a carico
della compagnia, anche di notevole entità patrimoniale.
Sicché riterrei che ancora una volta, fermo restando
il problema poi di provare la effettiva richiesta, di provare il tempo in cui
la stessa è pervenuta alla compagnia, riterrei che anche forme diverse dalla
raccomandata con ricevuta di ritorno possano legittimamente comportare la
decorrenza dei termini. In ordine alle informazioni alla Polizia Giudiziaria
non vi voglio dire niente perché sento queste occhiate di fuoco che mi arrivano!
Se avanzerà tempo poi ritorniamo. Grazie a tutti dell'attenzione.
Dr. Marco ROSSETTI:
Ringraziamo il collega Antonucci per questa relazione
estremamente ben scandita e ottimamente costruita dal punto di vista della
logica deduttiva. Mi permetto di riassumerla, quindi svilendola, come in tutti
i riassunti: in buona sostanza la tesi è: non facciamo i legulei mettendoci in
mano la check list dei documenti da inviare all'assicuratore e spuntare, “ah,
questo non me lo hai mandato, allora è improcedibile”, ma guardiamo nella
sostanza a cosa serve questo obbligo di...
Dr. Severino ANTONUCCI:
(intervento senza microfono).
Dr. Marco ROSSETTI:
Certamente, prego.
Dr. Severino ANTONUCCI:
Chiedo scusa, però una integrazione la volevo fare,
perché in realtà credo che il problema principale non si ponga per le richieste
fatte dopo il 1° gennaio, dove oramai è entrata, credo, nelle preoccupazioni di
tutti la necessità di formulare una richiesta anche con dati magari non
richiesti, addirittura di metterci di più.
Il problema lo sollevava prima il Presidente Sticco:
che succede per le richieste formulate prima, in base ai più scarni requisiti
di forma contenuto - ammesso che tali realmente fossero- previsti dall'Art. 22?
Troverete pubblicazioni che ritengono che in base a una serie di principi, tra
i quali quello della irretroattività, quello del tempus regit actum, da
applicarsi anche agli atti sostanziali, la richiesta formulata nel vigore della
vecchia disciplina sia da considerarsi valida e che, quindi, sia proponibile
l'azione anche se iniziata dopo il 1° gennaio.
Io adotterei, nei casi di richieste macroscopicamente
carenti dei requisiti e laddove non si ritenga che la violazione dell'obbligo,
dell'onere di sollecitazione l'integrazione non determini la sanatoria, perché
se si è verificata la sanatoria il problema non si pone, che la teoria dei
diritti-quesiti imponga di ritenere che se dalla domanda stragiudiziale sono
passati 60 giorni previsti dalla vecchia normativa, il danneggiato abbia
conseguito, abbia consolidato nel proprio patrimonio quello che non è altro che
un diritto, l'azione, il diritto di agire in giudizio per vedere affermata la
responsabilità o meno da parte dell'assicuratore del danneggiante e del
danneggiante stesso.
Qualche problema in più, invece, scartando l'ipotesi
della sanatoria ancora una volta, per le richieste stragiudiziali formulate
dopo il 3 novembre, quelle cioè per le quali il termine di 60 giorni non abbia
potuto decorrere al momento di entrata in vigore del codice delle
assicurazioni. Chiedo scusa per l'interruzione.
Dr. Marco ROSSETTI:
No, anzi! Anzi grazie e ben venga, perché era un
adeguato completamento. Come in un crescendo rossiniano siamo arrivati dulcis
in fundo oppure, se preferite, in cauda venenum, ai due argomenti sicuramente
più tormentati della nuova disciplina della RCA, e cioè le ipotesi di
risarcimento al terzo trasportato e il sistema dell'indennizzo diretto.
Siamo leggermente in ritardo sul programma dei lavori
e quindi non mi perdo in chiacchiere e passo sicuramente la parola sul tema del
risarcimento al terzo trasportato al collega Eduardo Campese del Tribunale di
Napoli. Prego.
Dr. Eduardo CAMPESE:
Ovviamente ringrazio tutti gli organizzatori, limito
il ringraziamento perché il collega Rossetti, giustamente, nello svolgere il
suo ruolo, mi richiama al rispetto dei tempi, e conoscendo i miei difetti, tra
cui soprattutto quello di non riuscire spesso e volentieri a contenermi, invito
il collega a troncare di netto la mia esposizione quando saranno passati i
venti minuti.
Nel risarcimento del danno per le ipotesi delle
lesioni subite dal terzo trasportato, l'ipotesi dell'Art. 141 del decreto
legislativo 209 del 2005, è sicuramente uno degli aspetti di maggiore novità,
giustamente diceva il collega Rossetti anche di maggiore problematicità. Per
capire il perché di questa novità e soprattutto il perché della problematicità
forse è opportuno un brevissimo accenno, diciamo, alle possibilità che aveva il
terzo trasportato prima dell'entrata in vigore di questo codice e alle
possibilità, che non so a questo punto se definire maggiori o minori, che ha lo
stesso terzo trasportato in questo momento.
Prima dell'entrata in vigore del codice delle
assicurazioni, sapete, il terzo trasportato aveva praticamente a disposizione
diversi patrimoni su cui eventualmente potersi rifare in ipotesi di danno
subito.
Possiamo fare due esempi: o l'incidente che non ha
avuto uno scontro tra veicoli, quindi immaginatevi una macchina, un'automobile
che finisce incautamente contro un palo, contro un albero, e il trasportato si
fa male; in questo caso il terzo trasportato aveva la possibilità di agire
contro il proprietario, contro il conducente se era diverso dal proprietario,
contro ovviamente la compagnia assicurativa, tutti soggetti obbligati, i primi
due ai sensi del 2055 in solido verso di lui, il terzo in base alla legge 990
del '69, soprattutto dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con
la famosa sentenza sulla vicenda Bramieri-Giuffrè, aveva esteso al trasportato,
al trasportato a qualunque titolo, la possibilità di avvalersi di tutti i commi
del 2054. Incidente con scontro tra veicoli: applicando lo stesso ragionamento
avremmo che il terzo trasportato aveva a sua disposizione i patrimoni di
proprietario, conducente e compagnia assicuratrice dell'auto su cui viaggiava;
proprietario, conducente e compagnia assicuratrice dell'auto che lo aveva
investito.
Oggi la situazione sembra -utilizzo questa espressione
dubitativa- sembra essere cambiata. In realtà la formulazione dell'Art. 141
sembrerebbe -vi ripeto- poter far concludere per una situazione che a mio
giudizio sarebbe chiaramente peggiorativa per quella che è la situazione del
terzo trasportato.
Il primo comma dell'Art. 141 ci dice che salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito -e ci soffermeremo poi su
questo concetto- il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa
di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
entro il massimale minimo di legge -fermo restando quanto previsto dall'Art.
140, per il momento la lasciamo da parte questa esposizione- a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti delle imprese di assicurazione del responsabile civile se il veicolo
di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Sintetizzando, lo schema che prevede la norma è: il
terzo trasportato sembrerebbe dover agire nei confronti della compagnia
assicuratrice del veicolo su cui era trasportato qualora intenda ottenere un
risarcimento dei danni che rientrino nel massimale minimo di legge previsto. Ce
lo ricordava prima il collega Rossetti, sono oggi abbastanza alti, è l'equivalente
in euro del miliardo e mezzo delle vecchie lire.
Qualora il danno che ha subito è superiore a questa
entità ci si porrà poi il problema di stabilire se, come e quando possa poi
agire nei confronti dell'impresa, devo ritenere, dell'altro veicolo, in realtà
per come è costruita la norma sembrerebbe doversi ritenere che la norma si
applica verosimilmente ai sinistri che coinvolgono due veicoli. Sembrerebbe
difficile poter applicare la norma al sinistro senza urto tra i veicoli, quindi
l'esempio che vi facevo prima, l'auto che finisce contro un albero.
E questo perché altrimenti finiremmo addirittura con
il rischiare di stravolgere una serie di principi generali del Codice Civile
che certamente non si possono ritenere derogati dal codice delle assicurazioni
soprattutto perché la legge delega nulla diceva in proposito, anzi l'intento
della legge delega era quello di creato situazioni di maggiore trasparenza e di
maggior favore per i consumatori.
Cercando di affrontare questo problema nel modo più pratico
possibile, perché adesso, diciamo, al di là delle belle discussioni teoriche
che possiamo fare tutti come Magistrati, Avvocati, operatori del diritto, lo
scopo secondo me poi di questi convegni è quello di cercare di far sì che si
raggiungano delle soluzioni che siano quanto più utili possibili per l'utente
del servizio Giustizia alias il cittadino che di volta in volta si trova a che
fare, non so dire se fortunatamente o sfortunatamente per lui, con tutto il
nostro ambiente.
Primo problema: a quali sinistri si applica questa
norma? Ho cercato di darvi quella che è una interpretazione secondo me resa
quasi obbligata dalla norma. Il fatto che la norma fa riferimento non solo al
vettore, ma anche all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo, il fatto che il
terzo comma della stessa norma prevede che nell'azione in giudizio intrapresa
nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore può intervenire
la compagnia assicuratrice dell'altro veicolo, sono tutti indici del fatto che
verosimilmente questa norma si applica alle ipotesi in cui siano coinvolti due
veicoli.
A quali sinistri si applica dal punto di vista
temporale? Diciamo, qui mi devo per forza di cose ricollegare a quello che
diceva il collega Antonucci prima. Uno dei tanti difetti del codice delle
assicurazioni è che non ha assolutamente previsto una disciplina
intertemporale.
Problema: possiamo applicare questo articolo alla
controversia che venga iniziata dopo il 1° gennaio 2006 per un incidente
verificatosi prima del 1° gennaio 2006? Soluzione, a mio parere, o per lo meno
quella che io ritengo in questo momento preferibile, è sicuramente sì, perché
è, mai come in questo caso, una norma processuale, ergo la controversia che
inizia dopo il 1° gennaio 2006 deve essere regolata dalle disposizioni vigenti
in quel momento, benché l'incidente si sia verificato prima. Quali sono i
problemi che questa norma? Uno: è possibile parlare di responsabilità
oggettiva? In realtà questo problema nasce perché la norma ci dice, al primo
comma, “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” e poi ci dice
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità”, cioè io terzo propongo
azione nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore e in
questo giudizio si prescinderebbe, stando al dettato normativo della norma,
dall'accertamento della responsabilità. Se vogliamo è un qualcosa che in un
certo senso accadeva già prima.
Nel momento in cui agiva un terzo nei confronti di
tutti i soggetti contro cui all'epoca poteva agire, credo che nessuno di noi si
è posto mai il problema di stabilire se era responsabile tizio o caio per
quanto riguarda la posizione del terzo, perché la responsabilità di tizio o
caio rilevava soltanto nell'ambito di eventuali azioni che tra di loro si
dovevano proporre per accertare la responsabilità in una eventuale domanda, che
però doveva essere specificamente formulata, altrimenti il Giudice non era
tenuto ad accertare.
Ora, nel momento in cui la norma ci dice “salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” sembrerebbe poter evocare le
stesse, diciamo, situazioni che di solito sono alla base di questa forma di
responsabilità, quindi responsabilità oggettiva e non responsabilità con colpa
presunta, quale potrebbe essere quella dell'Art. 2054 applicato nei suoi vari
commi. In realtà, qui il problema è quello di stabilire... si intreccia con
quello del significato da dare al concetto di caso fortuito.
Caso fortuito, oramai la Giurisprudenza della
Cassazione da decenni continua a dire, è, oltre al fatto naturale, è il fatto,
può essere anche il fatto illecito del terzo. Nel campo del risarcimento del
danno da sinistri stradali è evidente che il fatto illecito del terzo, non
necessariamente, ma sicuramente in modo probabilisticamente molto ampio,
potrebbe essere il fatto del conducente del veicolo che impatta quello su cui
si trova il trasportato che subisce danni.
Quindi cercare di dire che in realtà, salvo il caso
fortuito, si prescinde poi dall'accertamento di responsabilità sembrerebbe una
contraddizione in termini se noi facciamo rientrare nel caso fortuito la
possibilità della dimostrazione della responsabilità, esclusiva quanto meno,
del conducente del veicolo che impatta, dicevo, quello del trasportato.
Ora, qui, al momento mi constano due interpretazioni:
una in termini, diciamo, particolarmente rispettosi del tenore letterale della
norma; si dice che in realtà, in buona sostanza, il caso fortuito sarebbe
certamente il fatto naturale, quello è inevitabile, e si farebbe rientrare nel
concetto di caso fortuito anche la responsabilità esclusiva del conducente del
veicolo dove si trova il vettore quando, però, questo emerga palesemente,
immediatamente, dagli atti.
Si tende, cioè, secondo questa interpretazione, a
privilegiare quell'aspetto del comma della norma dove si dice che si prescinde
in questo giudizio dall'accertamento di responsabilità e quindi sostanzialmente
si rimanda questo problema al giudizio successivo che poi potrebbe essere
instaurato dalla compagnia assicuratrice che paga nei confronti della compagnia
assicuratrice dell'altro soggetto responsabile.
Un altro orientamento invece propone una
interpretazione della norma diversa. Proprio partendo dal presupposto che, in
realtà, caso fortuito significa non solo quell'evento naturale, ma anche,
tenuto conto della particolare situazione della circolazione stradale, fatto
del terzo, non è possibile ritenere che laddove, diciamo, per cercare di
armonizzare le due diciture della norma, “salvo il caso fortuito” e poi “si
prescinde da accertamento di responsabilità”, l'unica soluzione
interpretativamente possibile dovrebbe essere quella di ritenere che in realtà
la compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trova il danneggiato risponde
perché si presume che esista una responsabilità del conducente di quel veicolo
a meno che non riesca a dare la dimostrazione che esista una responsabilità
esclusiva dell'altro conducente.
Diciamo, tra virgolette, i limiti di questa
interpretazione stanno nel fatto che però, forse, così facendo si potrebbe
sminuire l'effetto novità della norma solo per una ragione: perché in realtà,
come del resto è riconosciuto da chi sostiene questa opinione, tutto sommato
già prima dell'introduzione di questa norma le presunzioni del 2054 erano tali
per cui non c'era certamente bisogno di una norma che complicasse ulteriormente
il lavoro di tutti gli addetti ai lavori, scusatemi il bisticcio di parole!
Un altro aspetto, e devo procedere per salti perché il
tempo è particolarmente limitato, un altro aspetto: vi avevo detto all'inizio
della possibilità del terzo trasportato ante codice assicurazione di potersi
avvalere, volendo agire, di più soggetti su cui poter far valere le sue
pretese, conducente e proprietario del veicolo su cui si trovava, conducente e
proprietario del veicolo che lo ha impattato, rispettive compagnie
assicuratrici.
È possibile ancora oggi fare questo ragionamento? In
realtà se noi andiamo a guardare come è formulato il primo comma dell'Art. 141,
“il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro
il massimale minimo di legge”, salva poi la possibilità di agire in un secondo
momento contro l'altra compagnia, e se andiamo a vedere il terzo comma, che si
riferisce più strettamente all'azione giudiziaria, “l'azione diretta avente ad
oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo su cui si trova il danneggiato”, dicendo poi che
l'impresa del responsabile civile può intervenire ed estromettere l'altra parte
riconoscendo le responsabilità, ora da una prima lettura di questa norma
sembrerebbe che in realtà quella pluralità di destinatari passivi della domanda
del soggetto trasportato sia venuta meno. Se così fosse, in realtà, però la
norma sarebbe fortemente sospettabile di incostituzionalità.
Del resto mi risulta che una eccezione in questi sensi
è stata già sollevata da un Giudice di Pace, mi pare di Montepulciano, a
dicembre del 2006, siamo in attesa poi delle decisioni della Corte. Il problema
è che la legge delega non prevedeva in alcun modo né deroghe alla solidarietà e
quindi ovviamente non possiamo ritenere che poi il decreto legislativo che va
ad attuare quella delega va a derogare a un principio generale che è quello del
2055 del nostro Codice. E quindi sembrerebbe quanto meno strano poter dire: il
trasportato che prima poteva agire contro -scusatemi la franchezza- quattro
soggetti, oggi al massimo può agire contro due.
In buona sostanza si eliminerebbe almeno una delle
azioni sul presupposto che il terzo trasportato potrebbe agire, o meglio agisce
nei confronti dell'impresa di assicurazione in base ad una facoltà che gli
riconosce la legge, agisce invece nei confronti dei conducenti in base ad una
responsabilità extra-contrattuale, quindi per un titolo diverso rispetto a
quello che sostiene l'azione che propone contro la compagnia assicuratrice.
E quindi anche qui, in questo momento, c'è una
situazione di particolare incertezza. Francamente mi sentirei di condividere
l'opinione di chi ritiene che in realtà non è possibile ritenere che il decreto
legislativo abbia voluto praticamente peggiorare la condizione del trasportato
eliminandogli la possibilità di agire nei confronti di alcuni dei soggetti
contro cui prima poteva agire.
E quindi il problema è quello di stabilire come
cercare di conciliare questa interpretazione con il dettato normativo,
soprattutto tenuto conto del fatto che, come vi dicevo, il terzo comma
dell'Art. 141 ci dice che l'impresa di assicurazioni del responsabile civile
può intervenire nel giudizio, quindi nemmeno è obbligata, e può estromettere
-bontà sua, il legislatore ha dimenticato che forse estromette il Giudice e non
la parte, va beh, ma queste sono piccole finezze su cui potremmo intrattenerci
se avessimo il tempo- può estromettere l'altra parte, quindi in realtà la
compagnia assicuratrice del responsabile civile potrebbe tranquillamente
decidere di non intervenire e poi giocarsi tutte le sue carte nel successivo
giudizio che, anche qui forse impropriamente, la norma chiama di rivalsa, in
realtà forse sarebbe stato più corretto utilizzare il termine surroga, se non
addirittura regresso, quando ci sia un concorso di responsabilità.
Vi dicevo, in realtà se noi andiamo a vedere la
dicitura dell'Art. 141 rispetto a quella dell'Art. 149, di cui parlerà poi
l'Avvocato Veneruso dopo, in tema di indennizzo diretto, nell'Art. 149 è
previsto in modo ancora più netto il dovere da parte del soggetto danneggiato
di agire solo nei confronti della compagnia assicuratrice. Lì c'è proprio la
dicitura della norma che dice “può agire solo nei confronti di”.
Ora, è vero che qua ci manca quel “solo”, perché la
norma dice “deve agire nei confronti di”, però probabilmente per cercare di
salvare da potenziali questioni di costituzionalità della norma su questo
aspetto anche quello piccolo appiglio potrebbe essere un elemento per dire che
in realtà la norma non ha voluto cancellare la possibilità del terzo
trasportato di agire anche nei confronti degli altri soggetti su cui poteva
farlo prima.
Magari potremmo discutere se lo può fare subito o se
lo può fare soltanto dopo che ha esaurito questo tipo di azione, però anche qui
credo che il tempo a mia disposizione non mi consente più di tanto di
dilungarmi.
Vorrei evidenziarmi solo un altro paio di problemi.
Uno, quello che secondo me poi diventa il più grosso: alla fin fine il
destinatario di questa domanda, il titolare passivo, il legittimato passivo,
come lo vogliamo chiamare, della domanda del trasportato, in giudizio come si difende?
Che cosa può far valere? Se noi diciamo, la norma dice “a prescindere
dall'accertamento della responsabilità”, sembrerebbe quasi di poter dire “va
beh, viene, non può dire perfettamente nulla, magari potrebbe solo dire che ai
sensi del 1901 secondo comma non gli è stato pagato il premio successivo al
primo”, perché altrimenti penso che fuori di questa possibilità non avrebbe
alcun tipo di possibilità, diciamo, alcuna difesa.
Se invece vogliamo, e secondo più preferibilmente,
ritenere che quella norma non ha inteso dire “si prescinde in toto dalla
responsabilità”, ma deve consentire alla compagnia assicuratrice convenuta in
giudizio di dimostrare la responsabilità altrui per sollevarsi da quella
propria, allora secondo me poi si pone un altro problema.
Nel momento in cui la compagnia assicuratrice viene
convenuta e dice: “no, tu stai sbagliando perché la responsabilità è
esclusivamente dell'altro soggetto, del conducente dell'altra macchina”, mi
chiedo: abbiamo un problema di necessità di integrare il contraddittorio anche
nei confronti di questo soggetto? La norma non dice niente. Si potrebbe dire:
no, perché per il momento quello che conta è cercare di soddisfare le pretese
del terzo.
E potrebbe essere una soluzione anche questa, però mi
chiedo: l'eventuale accertamento in cui poi nella sentenza si dica “la
responsabilità è tutta dall'altro” potrebbe mai essere opposta a un soggetto
che in quel giudizio non ha partecipato? Probabilmente no. Se invece diciamo,
proprio perché dobbiamo consentire alla compagnia assicuratrice questo tipo di
difesa, allora a maggior ragione poi dobbiamo avere in giudizio il tizio che
viene indicato come responsabile per potergli poi opporre la sentenza, mi
chiedo: il tizio che è indicato come responsabile a quel punto non potrebbe
chiamarsi a sua volta la propria compagnia assicuratrice? E in questo caso
salterebbe netto tutto il meccanismo dell'Art. 141.
Ancora un altro problema: il sinistro con due veicoli.
Consentitemi una espressione molto così... volesse il Cielo coinvolge un solo
danneggiato trasportato! Ma se appena appena ne coinvolge più di uno, abbiamo
da fare i conti con un'altra norma molto infelice, che è l'ultimo comma
dell'Art. 140 del codice delle assicurazioni, che impone litis consortio
necessario tra tutti i danneggiati di un sinistro nel momento in cui viene
iniziata l'azione, perché bisognerà poi troverà poi il modo di dividere il
massimale.
Ora, non è che prima tutto questo non fosse previsto,
ma era previsto in un altro modo, cioè si dava la facoltà al Giudice di
valutare se c'era in concreto la possibilità di superare il massimale; se sì,
si utilizzava lo strumento dell'Art. 107 e si ordinava l'intervento in
giudizio.
Oggi così non è. Per cui di fronte a un sinistro che
coinvolga due veicoli dove oltre al trasportato, purtroppo sono danneggiati
sicuramente, immagino, i proprietari delle due auto, perché mi sembrerebbe
strano che si fa male il trasportato e le auto non si fanno niente, abbiamo poi
da fare i conti con la possibilità di dover rendere compatibile questa azione
con le azioni che dovrebbero fare i danneggiati ordinari ai sensi dell'Art.
144, cioè come rendere cumulabile questa azione, compatibile questa azione con
quella del 144.
Dio non voglia poi sia applicabile pure quella del 149
dell'indennizzo diretto, va beh, penso che avremmo finito tutti di dormire
sonni tranquilli in questo momento! L'unica questione che probabilmente mi
rimane da affrontare è la questione un attimo dei massimali di legge,
ovviamente non posso non andare per spunti, perché, vi ripeto, probabilmente
ognuno di questi articoli meriterebbe un convegno da solo, quindi per forza di
cose bisogna andare per salti, con il relativo e conseguente rischio di non
chiarezza nell'esposizione.
Un altro problema potrebbe essere quello, vi dicevo,
dei massimali.
La norma parla di richiesta fatta alla compagnia
assicuratrice del veicolo sul quale il trasportato si trovava se rientra nei
massimali minimi di legge, il famoso miliardo e mezzo del vecchio conio,
altrimenti si dovrebbe agire nei confronti dell'altra compagnia, sempre che,
diciamo, il quel caso il conducente di quel veicolo abbia un massimale
superiore a quello minimo di legge.
E allora ci
potremmo cominciare a porre il problema che ultimamente sta un po' sconvolgendo
quelle che erano delle pronunzie inizialmente consolidate della Suprema Corte
sulla rilevabilità o meno d'ufficio del superamento dei limiti del massimale,
se, quando, come. C'è stata per un lungo momento, per un lungo periodo la
Giurisprudenza della Cassazione che riteneva che il superamento del limite del
massimale doveva essere eccepito dalla parte.
Oggi così non è per lo meno per quanto riguarda il
massimale minimo di legge, perché da un'ultima pronuncia ancora che ho letto,
del luglio 2006, si dice: il danneggiato che agisca per il risarcimento da RCA
agisce sapendo di avere un diritto che è già limitato al massimale minimo di
legge quando agisce contro l'altra parte, ergo a quel punto il Giudice potrebbe
anche rilevare d'ufficio che questo massimale viene superato e quindi ridurre o
contenere la sua domanda in questa forma.
È chiaro che il discorso sarebbe invece diverso se noi
andiamo a fare il rapporto non più tra danneggiato e assicuratore, ma andiamo a
valutare il rapporto tra assicurato e assicuratore, cioè quando l'assicurato,
nell'ambito di un rapporto contrattuale che c'è con il proprio assicuratore,
chiede di essere tenuto indenne di tutto quello che ha dovuto pagare. E qui il
problema del superamento del massimale non è più tanto quello del massimale
minimo di legge, ma del massimale di polizza.
E a questo punto allora si pone il problema che
ovviamente il Giudice potrebbe non saperlo, non conoscerlo, e quindi se la
relativa eccezione non venga sollevata e documentata da chi ne abbia interesse è
chiaro che la stessa non potrà avere in alcun modo fondamento. È chiaro che
anche per il terzo trasportato vale prima della proposizione dell'azione
giudiziale il discorso della procedura stragiudiziale.
Su questo mi rimando in toto a tutto quello che ha
detto il collega Antonucci, solo con la simpatica precisazione da parte mia, e
su questo ringrazio gli organizzatori del convegno, che una volta tanto non
sono stato io a dover parlare della proponibilità della domanda e visto che in
altri convegni questo mi aveva esposto ad un mare di piacevoli critiche, perché
come esponente del Tribunale di Napoli ho rivendicato quello che è stato
l'orientamento che il mio Tribunale ha ritenuto di adottare inizialmente,
quindi oggi fortunatamente mi sono occupato di un argomento che è di per sé
molto più problematico, per cui eventuali affermazioni da me fatte e da voi non
condivise voglio sperare che restino nell'ambito di una mera dialettica e non
di eventuali, come ha detto il collega, benedizioni ai defunti che è meglio che
continuino a riposare sogni tranquilli, grazie.
Dr. Marco ROSSETTI:
Da buon campano il collega Campese ha sicuramente nel
patrimonio cromosomico i geni di qualche filosofo greco, sicuramente tu avrai i
geni di qualche filosofo scettico, perché ha seminato dubbi a piene mani.
Vero è che una buona mano gliel'ha data l'Art. 141 del
codice assicurazioni, almeno sette, si applicano se sono due veicoli coinvolti,
se non c'è urto che accade, che accade per i sinistri anteriori al 1° gennaio
2006, come interpretare caso fortuito, resta o meno la solidarietà, 2055, tra
tutti i responsabili, che ne è del litis consortio di cui all'ultimo comma
dell'Art. 140, forse era scettico anche chi ha scritto questa norma, che ha
travasato in essa tutto il...
Dr. Eduardo CAMPESE:
Tra l'altro, se mi consenti, almeno per il momento
questo atteggiamento scettico, come dici tu, non è stato nemmeno compulsato da
teorie diverse, nel senso che per lo meno nel mio Tribunale, per quello che
riguarda la mia esperienza personale, da gennaio-febbraio del 2006 c'è stato un
crollo radicale di questo tipo di controversie, non so dovuto a che cosa, in
parte me lo posso immaginare, in parte probabilmente no, e quindi
sostanzialmente quelle che sono delle dispute meramente teoriche in questo
momento, non hanno trovato un grosso riscontro pratico.
Al di là del caos che si è creato, dell'allarme, del
panico in cui sono caduti molti difensori sulla questione della proponibilità o
meno della domanda, tutto il resto, fortunatamente o sfortunatamente, sono
problematiche che ancora non sono arrivate, per lo meno nel mio Tribunale.
Quindi con tutta la buona volontà, cercare di dare
soluzioni, raccogliendo quello che era il tuo invito iniziale, francamente mi
risulta in questo momento abbastanza difficile.
Dr. Marco ROSSETTI:
Questo fenomeno, voglio aggiungere che non è solo
proprio del Tribunale di Napoli, ma si è verificato per esempio anche al
Tribunale di Roma e mi si dice che taglia trasversalmente un po' tutta
l'Italia. Diceva l'Avvocato Veneruso poco fa, la tradizionale prudenza forense
mai come in questi casi è giustificata. Quieta non movere mota quietare.
Quando non so a che rischi vado incontro, sto alla
finestra, vedo un po' che cosa succede. Avvocato Veneruso, lei adesso ha un ingrato
compito, perché lei ha l'ingrato compito di conciliare l'inconciliabile, perché
da un lato dovrà tenere testa alla declinante curva dell'attenzione
dell'uditorio, però dall'altro lato dovrà affrontare il non semplice tema
dell'ambito di applicazione, validità e dubbi posti dal sistema dell'indennizzo
diretto. Le cedo la parola.
Avv. Renato VENERUSO:
Non c'è dubbio che intervenire da ultimo è certamente
favorevole perché ha consentito a chi interviene di ascoltare chi è intervenuto
prima e quindi di arricchirsi di questi contributi, e mai come questa mattina
si è trattato di un arricchimento assolutamente non soltanto formale, e però
c'è appunto il problema che la attenzione quasi inevitabilmente, dato anche il
calo dei zuccheri per il fatto che si è fatto ora di pranzo, inevitabilmente
giustifica la necessità di un brio che mi auguro di riuscire a dare ad un
intervento che, per altro, sconta il vantaggio in questo caso di non essere un
intervento volutamente tecnico.
Non mi ritengo evidentemente all'altezza di potere
concionare con chi mi ha preceduto e, più in generale, con chi ha una
competenza anche accademica sulla materia.
Il mio vuole essere un intervento che giustifica anche
la mia presenza qui stamattina, io rappresento l'organismo unitario dell'Avvocatura
che è l'organo di rappresentanza politica, porgo per questo motivo, oltre che i
ringraziamento di rito, ma anche i saluti del Presidente Avvocato Michelina
Grillo, ma prima di tutto, mi si consenta, a Enzo Ceraldi, che è il motore
mobile di queste iniziative, mobile perché, come vedete, mi ha anche ceduto il
posto per consentirmi di parlarvi non dall'angolo nel quale mi ero volutamente
esiliato, ma per il ritardo, del quale ugualmente mi scuso, ma anche e
soprattutto al Presidente Sticco perché il Foro di Santa Maria, che per me è un
Foro cugino, venendo da Napoli, manifesta con la mattinata di oggi come coloro
che anche non più tardi di qualche giorno fa vogliono dipingere gli Avvocati
come bravi soltanto a compilare pizzini oppure a trascrivere sul polsino della
camicia delle intercettazioni più o meno legittime, evidentemente si sta
parlando di un'altra Avvocatura, sicuramente non dell'Avvocatura italiana,
sicuramente non dell'Avvocatura sammaritana, perché con le temperature di
stamane voi siete qui ad ascoltare perfino me e non piuttosto andando al mare o
a fare, appunto, operazioni più o meno truffaldine come quelle che qualche
infelice personaggio, per altro di elevata carica istituzionale, qualche giorno
fa ha voluto contestare ai colleghi milanesi che avevano avuto accesso, per
altro in modo assolutamente, io credo, improprio, alle carte processuali che
riguardano le intercettazioni a tutti note.
Questo per dire che il mio intervento vuole essere un
intervento non soltanto tecnico, ma anche e soprattutto di taglio politico,
stante appunto la rappresentanza forense che vado ad assolvere in questa sede.
Ed in tale ottica mi sia consentito dire che ciò che noi oggi commentiamo è
l'esito di una guerra che rimonta a molti anni fa, perché quello che purtroppo
oggi viene letta come una incapacità del legislatore di dare una normativa
chiara è piuttosto il frutto di una problematicità anche a monte, non soltanto
a valle, nella stesura della legge, della novella, e soprattutto di una serie
di soluzioni di compromesso che tecnicamente vanno a porre questa normativa,
direbbe Tolkien, in una sorta di Terra di Mezzo, per cui dagli antichi
splendori di Gondor ci hanno destinato verso le rovine fumanti di Mordor, ma
senza che fortunatamente c'abbiamo portato fino, appunto, a Mordor.
E questo perché? Perché di fatto il legislatore si è
fermato a mezza strada.
Qual è il problema di questa normativa? Il problema di
questa normativa è che si è partiti con la prospettiva di andare completamente
a scardinare il danneggiato, la pretesa, la richiesta del danneggiato dal
sistema di responsabilità civile, come siamo tutti quanti abituati a
configurarlo, attraverso il riferimento segnatamente al 2043, quindi alla
clausola generale del neminen ledere, verso una prospettiva di tipo tedesco di
mero indennizzo di assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione
stradale.
Non a caso la rubrica del 149, che recita ancora
“risarcimento diretto”, ma la vulgata ordinaria parla di indennizzo diretto.
Ebbene, senza che qui debba andare a fare torto a nessuno, ma è evidente la
differenza che c'è tra un sistema risarcitorio e un sistema indennitario,
differenza che sta proprio nella pretesa di poter affermare la soddisfazione
del danneggiato al di fuori del riconoscimento di una responsabilità.
Ebbene, questo tipo di prospettiva, che era certamente
la prospettiva da cui è partito il riformatore, non è la prospettiva, però, cui
si è approdati, perché ci si è fermati a mezza e ci si è fermati a mezza strada
anche e soprattutto per la resistenza dell'Avvocatura organizzata nelle sue
rappresentanze istituzionale e politica, che ha impedito che questo
scardinamento producesse tutto quanto il suo danno, soprattutto evidentemente
in una logica di tutela dei danneggiati stessi, che si è cercato di mettere
nella condizione di potere ancora ancorare le proprie pretese ai principi
sull'accertamento della responsabilità.
Ebbene, se teniamo conto di questo, ci rendiamo subito
conto di come nell'interpretazione della normativa che dobbiamo svolgere, di
tutta quanta la normativa posta dal nuovo codice delle assicurazioni, e in
particolare di quella posta dall'Art. 149 e 150, e quindi poi del D.P.R. di
attuazione 254 del 2006, si deve tenere conto che se è vero che vi sono
numerosi spunti finalizzati ad un sistema di indennizzo, ciò non impedisce di
affermare che il criterio ermeneutico tranquillamente ancora applicabile a
tutti quanti, soprattutto i punti critici della normativa, resta la disciplina
invece sulla responsabilità.
E quindi in questa ottica, evidentemente, quando ci
troviamo di fronte ad una normativa ancipite, ad una normativa equivoca, il
criterio ermeneutico sicuramente che può sorreggere l'interpretazione
dell'interprete potrà ancora essere quello dell'applicazione dei principi sulla
responsabilità e quindi sostanzialmente di disapplicare quelle che sono le
conseguenze che invece il sistema indennitario pare suscitare in tutti quanti i
punti in cui la normativa della novella fa riferimento a criteri che non siano,
appunto, quelli propri del sistema della responsabilità, ma quelli del sistema
dell'indennità.
E in questo senso, e venendo a quelli che sono i temi
specifici che mi sono stati assegnati, secondo anche i paragrafetti della
relazione che viene indicata, vengo subito a segnalare che il primo problema
che pone in questo senso l'Art. 149, ma in realtà tutto quanto il codice delle
assicurazioni, è un problema di compatibilità costituzionale.
Nella misura in cui, evidentemente, non siamo riusciti
ad impedire che il codice venisse promulgato, non siamo riusciti ad impedire
soprattutto che il regolamento di attuazione fosse emanato, ed emanato con le
modalità con le quali poi è stato emanato, mi permetto ricordare che grazie
all'intervento dell'Avvocatura, segnatamente dell'OUA, nel marzo del 2006, fu
bloccata la promulgazione del regolamento di attuazione perché convincemmo
l'allora vice Presidente del Consiglio che faceva parte, evidentemente, della
maggioranza di Governo, a porre il problema in Consiglio dei Ministri e per
questo motivo il regolamento fu messo nel cassetto ed è stato riesumato
soltanto tra i primi atti di governo di questa legislatura, per altro questa è
una normativa bipartisan, perché l'attuale Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, quando fu emanato il codice delle assicurazioni nel settembre disse
che se non lo avesse fatto quel Governo e quella maggioranza lo avrebbero
certamente fatto loro, ed infatti non a caso, quando sono poi andati al
Governo, nel maggio del 2006, hanno provveduto immediatamente appunto ad
emanare il regolamento di attuale.
Ebbene, questo per dire che se c'è stata questa
battaglia prima, cioè non toglie che la battaglia deve continuare anche adesso,
con gli strumenti che sono evidentemente propri della dialettica parlamentare,
e anche però con gli strumenti che sono propri del controllo di legalità. Un
controllo di legalità che prima di tutto è un controllo di compatibilità
costituzionale.
Per cui mi consentirete in queste poche battute che mi
vado a concedere di sottolineare soprattutto quelli che sono i profili di
illegittimità costituzionale della novella nella aspettativa che laddove non si
sia riusciti a convincere il legislatore, sulla base di pressioni lobbistiche
assolutamente chiare ed evidenti, a emanare una normativa che non può in alcun
modo soddisfare l'Avvocatura, non può in alcun modo -mi permetto di aggiungere-
soddisfare neanche il Magistrato che deve applicare la norma stessa, che è
piegato sulle problematiche, molto spesso insolubili, che anche stamattina ci
hanno così opportunamente ricordato, ebbene, ciò che non si è riusciti ad
ottenere dal legislatore probabilmente è giusto chiedere e pretendere che si
ottenga dalla Corte Costituzionale.
Se la Corte Costituzionale ha eccepito l'eccesso di
deleghe relativamente all'applicazione del rito societario -è notizia di
qualche giorno fa- alla materia dei brevetti e della proprietà industriale, ed
effettivamente c'era un eccesso di delega, non si capisce come non si possa
rilevare l'assolutamente palese eccesso di delega che c'è in tutta quanta la
normativa del codice delle assicurazioni.
Se noi andiamo a prendere la lettera F, se non ricordo
male, dell'articolo della legge delega, parla semplicemente di una necessità di
armonizzazione e di assolvimento delle funzioni proprie del Testo Unico che
viene, appunto, ad essere oggetto della delega che il Parlamento fa al Governo.
Il codice delle assicurazioni tutto si può dire tranne che sia una semplice
armonizzazione del dato normativo precedente, tant'è che i problemi sono nati
soprattutto, appunto, per questa forte innovazione, per questa forte carica
innovativa che il testo attuale, su cui stiamo spendendo la nostra attenzione,
ha posto.
E quindi in questo senso... questa è la legge delega,
ecco qui, dovrebbe essere, esattamente, lettera F, “armonizzazione della
disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione
dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che per conto di intermediari
svolgono questa attività nei confronti del pubblico”. Sulla base di questa
previsione il Governo ha emanato il D.P.R. cosiddetto codice delle
assicurazioni.
Ditemi voi come si possa, sulla base di questa delega,
affermare la possibilità di andare addirittura a sostituire tendenzialmente,
per le ragioni che dicevo all'inizio, un sistema indennitario a un sistema di
responsabilità ai fini del risarcimento.
Mi pare questo il primo aspetto da cui necessariamente
dover partire, senza avere nessuna tema di fare battaglie apparentemente di
restaurazione, perché se si tratta di restaurare la salute del malato mi
consentirete di essere conservatore a vita, evidentemente, nella prospettiva di
tutelare il cittadino danneggiato.
Ma il problema che si pone per tutto quanto il codice
delle assicurazioni viene poi addirittura accentuato nell'ambito di quelli che
sono i rapporti che l'Art. 150 pone tra il codice stesso e il regolamento di
attuazione che è stato, appunto, adottato con il D.P.R. 254, perché la
previsione iniziale si limita semplicemente, la previsione del 150 si limita
semplicemente ad indicare che vi debba essere da parte del legislatore
ulteriormente delegato, quindi stiamo ragionando addirittura di un norma
terziaria, perché è il legislatore delegato che demanda ulteriormente
all'autorità ministeriale competente il compito, appunto, di andare a
disciplinare il regolamento di attuazione, con l'Art. 150 ci si limita
semplicemente a prevedere che il legislatore, il terzo legislatore, il
legislatore subdelegato, provveda ad indicare i tempi e i modi con i quali si
debbano adempiere quelli che sono le previsioni e gli obblighi degli articoli
precedenti all'articolo 150.
Anche qui invece abbiamo avuto un clamoroso eccesso di
subdelega, in questo caso tale da non necessitare neanche di un ricorso a chi
deve controllare la compatibilità costituzionale, perché credo che si possa
direttamente provvedere alla disapplicazione di tutte quante le parti del
regolamento di attuazione che non siano rispettose dei limiti posti dall'Art.
150, clamore che per noi Avvocati è ancora più evidente per uno degli aspetti
che più ci ha colpito, che è la espressa previsione di non liquidazione dei
compensi per la fase stragiudiziale.
Mi permetto di ricordare a riguardo che qui basta
semplicemente fare riferimento a quello che è stato l'iter di approvazione del
codice delle assicurazioni per dimostrare come il regolamento di attuazione sia
andato assolutamente oltre ogni limite, perché nell'originaria previsione, il
comma 22 dell'Art. 7 del Pdl Lettieri, si prevedeva espressamente nel codice
delle assicurazioni che l'Avvocato non dovesse essere pagato, l'Avvocato ovvero
colui che patrocinava l'istanza risarcitoria nella fase precedente il giudizio,
non dovesse avere liquidati i compensi da parte dell'assicuratore che
provvedeva a fare una offerta, ritenuta evidentemente congrua dal danneggiato,
prima della fase litigiosa.
Questa previsione, che era contenuto nel testo
originario, grazie alla lotta dell'Avvocatura, era stata stralciata, ed è stata
poi di fatto stralciata dal testo del codice delle assicurazioni come approvato
nel settembre del 2005. Incredibilmente ce la siamo ritrovata un'altra volta, è
entrata dalla finestra nel regolamento di attuazione senza che evidentemente il
legislatore subdelegato potesse sul punto in alcun modo pensare di avere
competenza, legittimazione a poter riformare quanto già era stato riformato
precedentemente, perché altrimenti saltano evidentemente tutti quanti i criteri
di rispetto del regime delle fonti.
In questa ottica mi permetto di suggerire a tutti i
colleghi presenti, anche soltanto per poter dare opportunamente fastidio agli
amici Magistrati, di andare a promuovere delle cause iure proprio, quindi a
titolo personale, per tutti i casi di risarcimento dei propri danneggiati che
non abbia previsto, in quanto avvenuto prima della lite, il pagamento delle
competenze, andando espressamente a farsi eccepire, a quel punto,
dall'assicuratore il fatto che c'è la previsione del D.P.R. 254 che non lo
consente, per poter controeccepire evidentemente la inapplicabilità di questa
previsione del 254.
Con questo sistema evitiamo anche ai buoni relatori di
maggioranza di turno alla Camera di dovere prendersi lo sforzo, che per altro a
causa di Bersani, anche in questo caso non ha avuto esito felice e positivo, di
andare a riprevedere un'altra volta attraverso norma primaria appunto l'obbligo
di risarcimento. In realtà l'obbligo di risarcimento non è eliminato dal codice
delle assicurazioni, il regolamento di attuazione non si poteva permettere di
andarlo nuovamente a inserire e quindi in questa ottica credo che si possa e si
debba tranquillamente operare.
L'ambito di applicazione del cosiddetto risarcimento
diretto, altrimenti detto indennizzo diretto: anche questo è un aspetto che ne
segnala palesemente i profili di incostituzionalità, profili di
incostituzionalità che in questo caso si riferiscono generalmente ad una
possibile lesione degli articoli 3 e 24 per la evidente irragionevole... per la
non manifesta infondatezza della irragionevole disparità di trattamento che
alcune categorie di danneggiati vanno a patire rispetto ad altre.
E questo si riscontra proprio dalla semplice lettura
del primo comma dell'Art. 149, che pone evidentemente i limiti alle categorie
di danneggiati che debbono andare a ricorrere a questo tipo di procedura. In
caso di sinistro tra due veicoli a motore, quindi la prima limitazione è che
non rientrano in questa previsione tutti quanti i sinistri plurimi, tutti i
sinistri nei quali evidentemente vi siano coinvolti più di due veicoli, come anche
per difetto tutti quanti i sinistri in cui invece vi sia semplicemente il
coinvolgimento di un unico veicolo, il caso che faceva prima il dottore Campese
di colui che perde il controllo della macchina e finisce contro un albero.
Queste sono ipotesi che evidentemente non rientrano
nel risarcimento diretto. Si deve trattare di veicoli identificati ed
assicurati, quindi vanno al di fuori tutte le quante ipotesi che evidentemente
coinvolgono il fondo, più in generale i casi nei quali evidentemente vi siano
delle mancate identificazioni ovvero delle mancate coperture assicurative, dai
quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.
Questa mi sembra la limitazione più palesemente
incostituzionale nella misura in cui dice (incomprensibile) in relazione alla
necessità che vengano assoggettate a procedure di risarcimento diretto soltanto
i danni a cose ovvero i danni a persone, ma limitatamente alle persone dei
conducenti, e per altro, stante la previsione che viene fatta nella rubrica iniziale
del D.P.R. 254, con micropermanenti, perché i danni indennizzabili ai sensi del
regolamento di attuazione sono soltanto quelli nei limiti delle
micropermanenti.
Ora, capite bene che vi è una evidente disparità di
trattamento in questo senso: tra coloro che potranno, non rientrando nei casi
di esclusione, ricorrere ad una richiesta che venga fatta direttamente nei
confronti del proprio assicuratore, tendenzialmente il migliore che c'è, quello
che garantisce una maggiore solvibilità, quello che può essere più facilmente
identificato in quanto proprio, rispetto a tutti quanti gli altri, che
eventualmente avranno il problema di rivolgersi ad un assicuratore non
necessariamente tanto solvibile come quello scelto da sé, non necessariamente
oltre i limiti del minimo del massimale, che eventualmente il proprio
assicuratore ha garantito, o, peggio ancora, per tutte quante le ipotesi in cui
ci si debba rivolgere ad un assicuratore che sia o straniero oppure che rientri
nell'ambito della procedibilità dell'azione nei confronti del fondo o della
Consap.
È evidente che questo sistema non manifesta una palese
ragionevolezza tale da suscitare la capacità di fare rientrare comunque nella
norma dell'Art. 3 quanto previsto.
Alla stessa maniera, per quanto concerne la problematica
che è stata affrontata dal dottore Campese sul 141, per quanto riguarda il
problema della limitazione assolutamente irragionevole del terzo assicurato, ma
il terzo assicurato ha un altro problema -ed era il quarto punto dei sottotemi
che mi erano stati assegnati che vado velocemente ad affrontare-, che era il
problema della legittimazione passiva, che è un'altra grossa questione che,
però, merita di essere evidentemente ricondotta nell'alveo ermeneutico cui
facevo riferimento inizialmente, cioè cercando di applicare comunque i principi
della responsabilità e non quelli dell'indennizzo.
È evidente che in tutte quante le parti del codice
delle assicurazioni, segnatamente nell'ambito di quello che è il risarcimento
diretto, dove si dice che l'azione è solo nei confronti dell'assicuratore, è
evidente che questo tipo di affermazione deve essere letta nel senso che in
termini sostanziali la legittimazione passiva è soltanto dell'assicuratore.
Mi riesce difficile immaginare che si possa affermare
che tale affermazione possa spingersi fino al punto da ritenere che non vi sia
una legittimazione almeno processuale da parte del responsabile, responsabile
che è evidentemente il conducente, che è evidentemente il proprietario
dell'auto, e per quello che riguarda l'ipotesi di terzo trasportato,
necessariamente che debba essere alternativamente, se del caso, anche il
veicolo diverso da quello del trasporto del terzo danneggiato, secondo una
logica che quindi va a superare quella problematica del “a prescindere”, che
può essere ricondotta soltanto, appunto, (dice: ad un alveo di tipo sostanziale
e non anche ad un alveo sostanziale).
Di tal che è evidenze che sia ai fini della
proponibilità della domanda per quanto riguarda l'integrazione del
contraddittorio e sia per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulla
connessione e sulla opportunità del simultaneus processus questo tipo di
interpretazione comporta una sostanziale disapplicazione della novella, andando
a consentire in tutti quanti i casi in cui ciò lo prevede, la necessità di
allargare il processo secondo la disciplina tradizionale a tutti quanti i
soggetti astrattamente litis consorti ed ancorché soltanto processualmente di
quel determinato sinistro.
Tutto ciò per arrivare ad affermare, e con questo
concludo, che evidentemente il problema ancora una volta finisce per essere
quello di dare una interpretazione alle novità normative che sia comunque
orientata finalisticamente.
E allora se questa normativa pone dei problemi di
interpretazione perché molto spesso dice delle cose che vanno al di là di
quello che lo stesso tenore letterale della novella consente, non credo si
debba avere nessun tipo di timore nel dare una interpretazione, ripeto,
restrittiva e conservatrice, tra virgolette, della novella, soprattutto ove si
consideri che la novella non è riuscita ad essere tanto nuova da scardinare
completamente il sistema.
E poiché, fino a prova contraria, l'Avvocato esiste in
quanto ad vocatus, in quanto chiamato ad assistere in questo caso il danneggiato,
credo che noi facciamo soltanto la nostra parte nella misura in cui pretendiamo
una interpretazione che riconosca la nostra identità di non persone chiamate ad
assistere il danneggiato. Se il sistema fosse semplicemente quello
dell'indennizzo, come in altre parti d'Europa pure è possibile, è chiaro che
dell'Avvocato non ci sarebbe bisogno, ma io mi permetto di dire che questa non
è una battaglia corporativa, è una battaglia di tutela dei cittadini della
misura in cui è solo statisticamente dimostrato che quando c'è l'intervento
degli Avvocati normalmente l'entità del risarcimento è dal 20 al 30% superiore
-parlo della parte che viene data ai danneggiati- rispetto a quando invece
l'istanza non viene accompagnata dall'assistenza legale, e credo che questa sia
poi in definitiva l'unica vera ragione per la quale siamo stati così avversati
da parte di coloro che ne fanno semplicemente, invece, una problematica di
riduzione di costi.
Sulla salute del cittadino non credo che si possa fare
economia. Grazie.
Dr. Marco ROSSETTI:
Un duplice grazie all'Avvocato Veneruso, non solo
perché ha rispettato anche lui come un treno svizzero i tempi, ma anche per
l'appassionato calore che ha messo nella propria esposizione e col quale ha
difeso le tesi che ha sostenuto. Chiedo all'uditorio: siete stanchi? Chi è
stanco alzi la mano. A meno che non siate talmente stanchi da non avere nemmeno
la forza di alzare la mano!
Dunque vedo qualche palpebra a mezz'asta e quindi
desumo che siate stanchi, come è giusto, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo
parlato di fonti del diritto, abbiamo parlato di norme nuove, abbiamo parlato
di come interpretarle. Io allora non voglio rubare altro tempo alla vostra
attenzione, prenderò soltanto dieci minuti per provare, secondo l'incarico che
avevo assunto con gli organizzatori, a trarre delle conclusioni da quanto
abbiamo detto qui stamattina. Le conclusioni non sono che un bilancio di quello
che abbiamo sentito e come in tutti i bilanci io proverò a fare una partita
doppia, quindi un attivo e un passivo.
A me pare che ci siano indubbiamente, io non ho una
visione così leopardiana come l'Avvocato Veneruso, in cui tutto è fosco, tutto
è drammatico, a pare che gratta gratta ci siano delle novità che possiamo
mettere in carniere come delle novità positive... ah, lei intende dire magari
non volute dal legislatore, va bene, ma noi sappiamo che la norma, una volta
promulgata, si distacca dalle intenzioni del suo legislatore e la possiamo
interpretare per quel che oggettivamente è e non per quel che soggettivamente
si voleva che fosse. Dunque per me degli aspetti positivi ci sono. Innanzitutto
direi che sicuramente, e qui in questo bilancio richiamerò ovviamente quello
che hanno detto i vari relatori, degli aspetti positivi li abbiamo tratti dalla
relazione del Presidente Lepre.
Sicuramente è cambiato il contenuto del contratto ed è
cambiato in modo favorevole al contraente, all'assicurato: ha diritto ad una
maggiore informazione, anzi ha diritto ad una esaustiva informazione, ha
diritto a che gli si offrano soltanto prodotti assicurativi adeguati, ha
diritto ad una maggiore trasparenza nelle tariffe, soprattutto ha perduto
l'obbligo dell'incremento del premio secondo il meccanismo bonus malus quando
il sinistro lui lo ha soltanto concausato.
Il passaggio alla classe di rischio superiore avverrà
soltanto nel caso di responsabilità esclusiva dell'assicurato, mentre in
precedenza, sapete, bastava contribuire nella misura dell'1% soltanto a
produrre un sinistro stradale e si passava di classe di rischio.
Ma io correndo il rischio anche di urtare qualche
suscettibilità dirò: a me pare di poter affermare che costituiscano un passo
avanti sul piano della chiarezza, della correttezza e della civiltà, direi
della trasparenza, anche le nuove norme sulle procedimento stragiudiziale.
Mi spiego meglio. Il collega Antonucci ha ricordato, a
mio modo di vedere molto opportunamente, i principi di correttezza e buona
fede. Sin dal '64 la Corte di Cassazione viene affermando che il principio di
buona fede e quello di correttezza sono pietra angolare -questa è l'espressione
che usò la Corte- dell'intero sistema del diritto delle obbligazioni. Ora,
risaliamo un attimo alle origini, alla legge 990, lavori preparatori della
legge 990: perché si decise di introdurre all'epoca la richiesta stragiudiziale
quale condizione di procedibilità?
Guardate che io sono reduce, non più tardi di lunedì
scorso il Consiglio Superiore della Magistratura ha organizzato un seminario su
questi temi transfrontaliero, con colleghi di altre nazioni europee, guardate
che soltanto in due stati europei esiste, a pena di improcedibilità della
domanda, l'obbligo della richiesta stragiudiziale, perché si dice nei lavori
preparatori della legge 990: io legislatore mi preoccupo del contenzioso sulla
sinistrosità stradale cresca, perché è un contenzioso, data la straordinaria
rilevanza quantitativa del fenomeno della circolazione, è un contenzioso in
grado di strangolare qualsiasi amministrazione della giustizia; allora la idea
mia, legislatore -è sempre il legislatore del '69 che parla- la mia idea è: voi
parti, danneggiante e danneggiato, parlatevi, ditevi da un lato cosa volete e
dall'altro cosa offrite, è verosimile se vi parlate trovate una soluzione e la
lite non la coltivate.
Se dunque questa è l'idea è ovvio ed è evidente che
intanto ha un senso la richiesta stragiudiziale in quanto il danneggiato
correttamente e in buona fede dica apertamente come si è svolto il sinistro e
che danni ha avuto, e il danneggiante, altrettanto correttamente e in buona fede,
dica cosa offra ovvero dica perché non ritiene di dover formulare una offerta.
Orbene, non credo di dover insegnare niente a nessuno,
abbiamo tutti sotto gli occhi come nella pratica di era trasformato questo
obbligo, questo obbligo dettato a fine di prevenzione della lite, questo era il
fine, non ce lo dimentichiamo.
Nella pratica questa obbligo era diventato: si è
rivolto al mio studio il signor Marco Rossetti, il quale ha subito ingentissimi
danni in conseguenza del sinistro causato dal vostro assicurato, vi invito a
risarcirli. Adesso, ovviamente, la volgo in un burletta, ma probabilmente
questa simulazione non è poi tanto lontana dal vero. Per dirla in una parola,
questo obbligo di richiesta stragiudiziale, voluto per eliminare le liti o
quanto meno ridurle, si era ridotto ad una lustra e non assolveva più il suo
compito, anzi in qualche caso addirittura le fomentava le liti.
Dunque a mio modo di vedere è un corretto richiamo ai
principi di buona fede e correttezza imporre alle parti, tutte e due,
danneggiante e danneggiato, da un lato dire apertamente e concretamente cosa si
vuole, dall'altro dire apertamente e schiettamente cosa si dà. Naturalmente
perché la norma produca il suo effetto deve essere interpretata cum grano
salis. Se la finalità è quella di prevenire la lite, la richiesta
stragiudiziale di risarcimento ha sortito il suo effetto e quindi rende
procedibile la domanda in tutti i casi in cui contenga lo stretto necessario
per mettere in grado l'assicuratore di accertare la responsabilità e formulare
una offerta.
Di conseguenza se io non allego la dichiarazione dei
redditi, ma non chiedo un danno patrimoniale, perché il sinistro non ha inciso
sul mio patrimonio, la domanda sarà sicuramente procedibile. Se io non allego
il codice fiscale, ma descrivo analiticamente la dinamica del sinistro e allego
corposa documentazione medica, a mio modo di vedere la domanda sarà
procedibile, perché l'assicuratore è messo in grado di stimare il danno.
Se io allego il codice fiscale e la dichiarazione dei
redditi, ma non descrivo la dinamica del sinistro, la domanda sarà
improcedibile, perché non metto in grado l'assicuratore di formulare
compiutamente una offerta.
Passiamo adesso alle poste passive del bilancio, e qui
purtroppo le voci sono più numerose dell'attivo, concordo con l'Avvocato
Veneruso, e sono state già messe in evidenza dai relatori che mi hanno
preceduto e quindi non le ripeterò. Mi permetterò soltanto di offrirvi come
alimento al dibattito, così, la opinione che mi sono formato su alcuni temi
particolarmente controversi, prendetela per quello che vale, cioè una opinione
personale.
A me pare che tre siano le principali poste passive
del codice delle assicurazioni -ho detto le principali, non le esclusive: la
disorganicità delle norme in tema di termini e legittimazione passiva, specie
con riferimento all'intervento del fondo di garanzia vittime della strada, il
risarcimento del terzo trasportato e l'indennizzo diretto.
La disorganicità dei termini costringe l'Avvocato,
anche per andare esente da responsabilità nei confronti del proprio cliente, ad
un difficile lavoro di colla e forbici per capire come si deve comportare. Lo
ricordo brevemente: sinistro danni a cose 60 giorni di attesa prima di
promuovere il giudizio, danni a persone 90, ma se c'è l'intervento del fondo di
garanzia i termini sono sempre 60, tanto che il sinistro sia a cose tanto che
il sinistro abbia causato danni a persone; se poi c'è l'intervento di fondo di
garanzia... chiedo scusa, se poi il sinistro è stato causato da una impresa
posta in liquidazione coatta e il commissario liquidatore è stato autorizzato
alla liquidazione dei sinistri, il termine non è né di 60 né di 90, ma
addirittura di sei mesi.
Il che vuol dire che l'Avvocato deve prestare
attenzione, non può più indulgere a prassi per (incomprensibile), pure
consentite senza conseguenze, e cioè “va beh, io cito l'assicuratore, poi
vediamo che succede”, adesso per esempio l'Avvocato dovrà recuperare la
Gazzetta Ufficiale dove c'è il decreto di messa in liquidazione coatta, perché
da lì dovrà accertare se il commissario liquidatore è stato o no autorizzato a
liquidare i sinistri.
Non parliamo poi delle questioni relative alla
legittimazione passiva. Se convengo l'impresa designata litis consorte
necessario è il responsabile, se convengo il commissario liquidatore litis
consorte... chiedo scusa! Se convengo l'impresa designata perché il sinistro è
stato causato da un veicolo assicurato con un'impresa posta in LCA litis
consorte necessario è il commissario liquidatore; se convengo il commissario
liquidatore perché è stato autorizzato alla liquidazione dei sinistri, la legge
nulla dice, quindi si dovrebbe ritenere che non ci sono, non ci sarebbero litis
consorti necessarie, nemmeno il responsabile. Se poi il veicolo ha circolato
proibente domino, anche in questo caso la legge non prevede alcuna ipotesi
formalmente di litis consortio necessario, nemmeno nei confronti del
responsabile, cioè della persona che si era appropriata del veicolo.
Quindi grande disorganicità di termini e legittimati
passivi, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'azione venga proposta
nei confronti dell'impresa designata del commissario liquidatore. Terzo
trasportato: qui, il terzo trasportato presenta tre grossi problemi
all'interprete. Vi dirò, come ho accennato, la mia opinione.
Caso fortuito: il primo comma dell'Art. 141 a mio modo
di vedere non esce dall'alternativa: o è una norma inutile o è una norma
costituzionalmente illegittima. Perché? Se la intendiamo nel senso che
l'assicuratore del vettore risponde salvo che non provi la colpa esclusiva del
terzo, la norma è inutile, perché già oggi il vettore, e di conseguenza il suo
assicuratore, sono onerati dalla presunzione di cui all'Art. 2054 comma primo
Codice Civile.
Se invece la intendiamo nel senso che, come qualcuno
ha fatto, l'assicuratore del vettore risponde a prescindere dall'accertamento
della responsabilità del vettore, salvo i casi di -e qui molte opinioni sono
state formulate, una l'ha ricordata il collega Campese- salvi i casi di prova
liquida ovvero, qualcuno ha detto, quando il caso fortuito non dipende dalla
condotta del terzo ma dall'evento naturale, quindi fulmini, turbini, tsunami
eccetera eccetera, noi introduciamo il pericoloso principio per cui
l'interprete deve distinguere tra caso fortuito e caso fortuito, e cioè
esistono dei casi fortuiti che escludono la responsabilità del vettore e dei
casi fortuiti che non la escludono.
Il che, a mio modo di vedere, non solo complicherebbe
enormemente il quadro, ma soprattutto creerebbe, questo sì, delle disparità di
trattamento difficilmente giustificabili sul piano della razionalità.
Quindi è preferibile ritenere la norma inutile. Quindi
l'assicuratore del vettore o il vettore stesso, convenuto in giudizio, potrà
dire: “la colpa non è mia, ma è colpa esclusiva del terzo”. Se lo riesce a
dimostrare ovviamente va esente da responsabilità.
Ma, aggiungo anche, l'Avvocato dell'attore, a mio modo
di vedere, deve prestare anche attenzione alle sue strategie processuali;
immaginiamo uno scontro frontale tra due veicoli uno dei quali invada
completamente la opposta corsia di marcia e investa frontalmente un altro mezzo
che circolava in prossimità del margine destro della carreggiata. Ora, se sul
veicolo che correttamente teneva la destra c'era un trasportato, e qui
l'Avvocato della vittima, a mio modo di vedere, sbaglia se cita il vettore,
perché gli fa un assis (o simile) straordinario, il vettore si costituisce e
dice: “signori cari, ecco il rapporto, il mio assistito teneva la destra”.
Quindi l'Art. 141 primo comma codice assicurazioni non
impedisce né vieta in alcun modo alla vittima di continuare a convenire in
giudizio il veicolo antagonista, cioè il veicolo diverso dal vettore, a
condizione che abbia l'accortezza in citazione di dire: “io cito direttamente
il veicolo antagonista e il suo assicuratore, perché qui è esclusa del
tutto...” ecco, questo sì, attenzione, deve essere esclusa del tutto, perché se
c'è una concorsualità risorge e resta la responsabilità del vettore, dicevo,
“io cito il veicolo antagonista perché è esclusa del tutto la responsabilità
del vettore”.
Intervento:
Oppure cita entrambi e poi chiede che venga accertata
la responsabilità e viene condannato chi (si allontana dal microfono).
Dr. Marco ROSSETTI:
No, su questo io mi permetterei di dissentire perché:
perché non vi è dubbio che la persona fisica, veicolo antagonista e vettore, io
li posso sempre convenire perché l'azione ordinaria di cui all'Art. 2054 non è
stata abrogata, e su questo non c'è dubbio.
L'assicuratore del veicolo antagonista no, perché a me
è stata tolta l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore
dell'antagonista. Io ho conservato l'azione diretta, cioè l'azione che il
danneggiato promuove direttamente nei confronti dell'assicuratore... l'azione
dei confronti dell'assicuratore la chiamiamo, per antica convenzione, azione
diretta, questa azione diretta, cioè nei confronti dell'assicuratore a me è
stata lasciata, a me danneggiato, solo nei confronti dell'assicuratore del
vettore.
Intervento:
Parlavo dei responsabili civili, poi è chiaro che sarà
il responsabile (sovrapposizione di voci) antagonista a fare la garanzia
proprio.
Intervento:
Ma questo è un espediente.
Intervento:
E’ un espediente, certo, assolutamente.
Intervento:
Per far entrare...
Dr. Marco ROSSETTI:
Naturalmente nulla vieta...
Intervento:
Per far entrare dalla finestra ciò che esce dalla
porta.
Intervento:
Esattamente, esattamente.
Dr. Marco ROSSETTI:
Ma infatti diceva Sant'Agostino, ha scritto Sant'Agostino,
deius dementat quos perdere vult, Dio acceca coloro che vuole condannare alla
dannazione.
A me pare che una certa cecità qui il legislatore
l'abbia avuta e quindi debba pregare molto per la propria anima se è vero il
principio di Sant'Agostino! E infatti questa norma, come alcune altre che
vedremo, riesce in molti casi frustrante rispetto allo scopo che il legislatore
si era prefissato.
Che si voleva fare con questa norma? Dice: poniamo
fine alle controversie, il trasportato lo paga il vettore, così intanto lo
paghiamo, poi il vettore se la va a piangere se ci sono altri responsabili. Ma
così come l'hanno scritta questo risultato non si ottiene, perché è stata
introdotta la esclusione del caso fortuito, e siccome -lo ha detto molto bene
il collega Campese, non mi ripeto- caso fortuito è anche il fatto del terzo, io
allego il fatto del terzo e mi chiamo fuori.
Solidarietà, ho già accennato, terzo trasportato, non
c'è dubbio che il terzo trasportato può continuare a convenire in giudizio
unicamente il vettore persona fisica o giuridica che è proprietario del
veicolo, per esempio. Massimale: il collega Campese ha posto il seguente caso,
ha posto il caso della incapienza del massimale.
Tra tutte le norme del codice delle assicurazioni,
questa forse è una di quelle più infelice, perché dice: io trasportato me la
devo prendere col mio vettore, se però il mio danno eccede il massimale minimo
di legge -attenzione, non il massimale del mio vettore, il massimale minimo di
legge- allora io posso chiedere il danno differenziale al veicolo antagonista.
Ora immaginiamo la seguente situazione: io vado sulla
macchina dell'Avvocato Veneruso che ha un massimale di 5 milioni di euro,
superiore al minimo di legge. Io patisco un danno di 800.000 euro. Il suo
massimale sarebbe capiente. Nessuno avrebbe mi dubitato nel vecchio sistema che
io andavo dal suo assicuratore e dico “pagami tutto il danno”.
Ora, interpretando alla lettera questa bizzarra norma,
ancorché il massimale del mio vettore sia capiente, io potrò chiedere a lui
solo 750.000 e il differenziale, i 50.000 di danno che eccedono il massimale
minimo di legge, li devo andare a chiedere all'antagonista, con questa
razionalità non saprei dire.
Qui probabilmente la norma si sarebbe dovuta scrivere
se il vettore è coperto per un massimale... chiedo scusa, il danno
differenziale rispetto al massimale di polizza e non al massimale minimo
garantito.
Terza e ultima principale posta passiva del codice
delle assicurazioni: il sistema dell'indennizzo diretto. Qui in effetti i
problemi sono molti. Anche qui, voglio dire, non è che come sempre il nero sta
tutto da una parte e il bianco tutto dall'altra. Il sistema dell'indennizzo
diretto non è un male in sé. Molti paesi, e di antica civiltà giuridica,
applicano tranquillamente questo sistema e se ne trovano ben contenti. Il fatto
è che da noi si è tradotto in pratiche con norme ambigue.
Prima ambiguità -è stata rilevata dal relatore che mi
ha preceduto- rientra o no, c'è o no la base della delega per il sistema
dell'indennizzo diretto? Cioè gli articoli 149 e 150 del codice delle
assicurazioni trovano riscontro nella legge delega? La legge delega su questo è
estremamente ambigua perché alla lettera B dice, tutela dei consumatori, avuto
riguardo al processo di liquidazione dei sinistri.
Ora, richiamiamo un po' la Giurisprudenza della Corte
Costituzionale in tema di incostituzionalità per violazione della legge delega.
Spero di non offendere la suscettibilità di nessuno
dicendo che la Corte Costituzionale sulla questione della copertura di delega
ha sempre fatto un po' come ha voluto, nel senso che siccome ha detto che si ha
violazione della legge delega non per ogni minimo scostamento dalla legge
stessa, ma solo quando si tradisce la ratio eccetera eccetera, si è lasciata le
mani libere, qui può decidere come vuole, può dire che il sistema
dell'indennizzo diretto... preconizzo: se si dovesse sollevare una questione di
questo tipo potrebbe dire che il sistema dell'indennizzo diretto è una
razionalizzazione del procedimento di liquidazione dei sinistri e quindi ha la
copertura, oppure potrebbe dire che è un sistema del tutto non previsto dalla
legge delega e quindi non ha la copertura.
Quindi questo della copertura della legge delega è un
grosso punto interrogativo sul quale io non mi sentirei di dire che sicuramente
è incostituzionale o sicuramente è conforme a Costituzione. Secondo grosso
problema del sistema dell'indennizzo diretto: si dice la disparità di
trattamento perché si applica solo ad alcuni casi. Vero è che il sistema
dell'indennizzo diretto produrrà grosse incertezze, perché non è di
applicazione universale.
A me piace fare questo esempio: io riparo televisori e
vado a ritirare il televisore da un cliente, lo porto nella mia officina, poi
esco e un pazzo invade la corsia opposta, mi urta e manda la mia automobile a
urtare il cancello semovente elettrico della mia officina; quindi a me mi si
rompe l'orologio Rolex, e quella è cosa trasportata, è di mia proprietà, e devo
andare dal mio assicuratore, indennizzo diretto; poi subisco un danno alla
persona, e quello è un danno alla persona e devo andare dal mio assicuratore
perché è indennizzo diretto; poi mi si rompe il televisore...
Intervento:
Se è micropermanente.
Dr. Marco ROSSETTI:
Se è micropermanente, lo diamo per scontato. Poi mi si
rompe il televisore trasportato dietro, quella è cosa trasportata, ma non è di
mia proprietà, quindi devo andare dall'assicuratore dell'altro. Poi mi ha rotto
il cancello semovente della mia abitazione, opificio eccetera, e quella è cosa
di mia proprietà, ma non era trasportata, quindi anche per quella non si
applica l'indennizzo diretto, devo andare dall'altro.
Quindi la disparità c'è. Avrei anche qui qualche
dubbio a parlare subito di illegittimità costituzionale perché la Corte
Costituzionale da tempo ci ammonisce, dice: guardate che non ogni disparità di
trattamento produce di per sé una illegittimità della norma, ma solo quella che
contrasta con un tertium comparationis, cioè con una norma che disciplina in
modo unico questi casi unitari.
Terzo grosso problema del sistema dell'indennizzo
diretto, e qui conclude su questo, non vi spaventate, vedo qualche volto
atterrito, dice chissà dove vuole arrivare, su questo concludo! Il famigerato
-è il caso di dirlo- secondo comma dell'Art. 9... anzi no! Non concludo, perché
poi voglio aggiungere un'altra cosa! Il famigerato secondo comma dell'Art. 9
del regolamento di attuazione dell'indennizzo diretto.
Ve ne do lettura, perché anche qui partiamo dalla
norma: “nel caso in cui la somma offerta sia accettata dal danneggiato sugli
importi corrisposti non sono dovuti compensi per l'assistenza professionale
diversa da quella medico-legale”. Anni fa un giornale satirico portava la
rubrica “parla come mangi”, sulla sinistra c'era la frase di un politico, così,
o di un letterato, di un filosofo eccetera, e poi c'era la traduzione in
termini molto più pedestri. Qui la traduzione sarebbe: “se hai speso soldi per
l'Avvocato non sono risarcibili”.
È questa l'interpretazione corretta? A me pare che
anche questa norma non esce dalla seguente alternativa: o è una norma inutile o
è nulla - qui parliamo di regolamento, quindi non si tratta di illegittimità,
si tratta di nullità- perché contraria a principi costituzionali. Vediamo i
termini della questione. Se noi la intendiamo nel senso: “hai speso soldi per
il tuo Avvocato, non sono risarcibili”, questa norma è nulla, quindi può essere
disapplicata da qualsiasi Giudice della Repubblica perché? Perché il
risarcimento del danno costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto,
non è in facoltà del legislatore limitarlo, il legislatore può -disse la Corte
Costituzionale nella famosa sentenza del '96 sull'indennità di espropriazione-
può disciplinare la misura del risarcimento, quello sì, può dire in caso di
occupazione acquisitiva rispetto a un risarcimento liquidato pari a, lo può
dire, è sua facoltà, ma non può limitare questo diritto soggettivo perfetto.
Intervento:
In questo caso il legislatore subdelegato.
Dr. Marco ROSSETTI:
A maggior ragione. Dunque, se la interpretiamo in
questo modo la norma è nulla. Però noi sappiamo che la norma, prima di dire “va
beh, la disapplico perché è incostituzionale” l'interprete ha l'obbligo di
provare a interpretarla in modo conforme a Costituzione, una interpretazione
salvifica. C'è in questo caso? A mio modo di vedere forse sì.
La norma la dovremmo infatti leggere non da sola, ma
nel contesto in cui è inserita, in combinato disposto con il primo comma di
questo articolo 9. E il primo comma dell'Art. 9 è la norma che dice: “tu,
assicuratore della vittima, nel sistema dell'indennizzo diretto hai l'obbligo
di assisterlo e di dargli” -cito testualmente- “ogni assistenza informatica e
tecnica per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”.
Dunque si potrebbe dire: siccome il primo comma impone
all'assicuratore l'obbligo di piena assistenza, informatica e tecnica, quindi
ti stimo il danno, ti visito, ti informo su quel che ti spetta, tu danneggiato
male fai a rivolgerti a un Avvocato, perché quei soldi che hai speso per
l'Avvocato avresti potuto risparmiarli con l'uso dell'ordinaria diligenza
perché il tuo assicuratore ti ha dato o ti avrebbe dato la piena informazione.
Ma se la interpretiamo così questa norma è
perfettamente inutile, in quanto duplica un principio che da sessanta anni
esiste nel nostro ordinamento, quello di cui all'Art. 1227 comma primo del
Codice Civile: “non è dovuto il risarcimento per i danni che la vittima avrebbe
potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza”.
Quindi mi hanno tamponato sul raccordo anulare, mi
hanno rotto un parafango e ho speso cento euro per ripararlo? Sono una persona
istruita e scolarizzata? Ebbene, l'informazione me la data il mio assicuratore,
male ho fatto ad andare allo studio Carnelutti e a spendere cinquemila euro per
pagare stragiudizialmente un Avvocato.
Ma io sono un soggetto debole, sono un sordomuto, sono
un cieco, sono semplicemente una persona che non ha istruzione o che si occupa
di tutt'altro, non si occupa di assicurazioni, sono rimasto coinvolto in un
sinistro complesso, dalla dinamica difficilmente ricostruibile: vorremmo negare
ad una persona in queste condizioni soggettive il diritto al risarcimento del
danno? Perché, attenzione, qui si parla, dice... non è che l'assicuratore paga
l'Avvocato, l'assicuratore risarcisce il danno -questo snodo è essenziale-
l'assicuratore risarcisce il danno rappresentato dalla spesa sostenuta dalla
vittima per il proprio Avvocato. Quindi mi parrebbe oltre modo irrazionale
escludere questa...
Dunque, questa norma sulle spese dell'Avvocato io, se
fossi un Avvocato, non me ne preoccuperei più di tanto, perché non esce
dall'alternativa, o è nulla o è inutile. E concludo, perché l'argomento da
ultimo toccato, e cioè l'Art. 9 del regolamento, mi porge il destro per
concludere richiamando la vostra attenzione su quello che a mio modo di vedere
è la vera, la grande, la rivoluzionaria novità del sistema dell'indennizzo
diretto, se dovesse rimanere in piedi. Guardate che la novità dell'indennizzo
diretto non è tanto il fatto che a me mi paga tizio anziché caio, sarebbe una
delegatio solvendi, è un istituto che già conosciamo.
La vera novità è che si è introdotto per legge
l'obbligo per l'assicuratore della vittima non più e non solo di dare, cioè di
pagare, ma si è introdotto un obbligo di dare e di facere.
Io non devo solo pagare, prima di pagare devo
istruire, devo dare un vero e proprio consenso informato alla vittima, spiegare
cosa ti spetta, perché ti spetta, perché non ti spetta. Insomma, devo fare una sorta
di consulente.
E questo schiude praterie sterminate, nell'ottica del
difensore della vittima, a nuove ipotesi di responsabilità, la responsabilità
dell'assicuratore per lesione del credito. Ho patito un danno di cento, tu
assicuratore ovvero il tuo incaricato, con quale arti o semplicemente per
negligenza non mi avete informato che avevo diritto a cento e mi avete indotto
ad accettare una transazione per cinquanta.
Nel sistema dell'indennizzo diretto, lo ricordo, il
pagamento fatto dall'assicuratore della vittima estingue l'obbligazione anche
del responsabile, quindi io non potrò più chiedere questo danno differenziale,
se accetto la transazione non vi potrebbe il (incomprensibile) rimediare.
E di conseguenza, se il danno è cento e io vengo
indotto a transigere per cinquanta, patisco un danno da lesione del credito
risarcitorio, danno del quale mi dovrà dare conto e ragione l'intermediario o
l'assicuratore, il quale non mi ha adeguatamente informato come prescrive
l'Art. 9. Guardate che la formula “ogni assistenza informativa e tecnica per
garantire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno” è una
formula di talmente sconfinata latitudine da porre a carico dell'assicuratore
un obbligo davvero molto oneroso e sul cui corretto adempimento si giocherà la
fortuna di questo sistema dell'indennizzo diretto.
Ho visto
giusto? Ho visto sbagliato? Diamoci appuntamento di qui a qualche mese e così
faremo un bilancio -come dire?- un bilancio integrativo. Grazie della vostra
attenzione.
Avv. Vincenzo CERALDI:
Allora ringraziamo il Giudice Rossetti e tutti i
relatori e passiamo subito al saluto al Giudice Francesco Caramico D'Auria
invitando l'Avvocato Antonietta Iannettone che dovrà consegnare un
pensierino... non gli consentiamo di parlare perché non è più il caso di
parlare, insomma!
Anche se per la verità abbiamo anticipato di 35 minuti
la fine, perché avevamo previsto la colazione di lavoro alle ore 14:30, quindi
l'Avvocato Iannettone se vuole venire un momento qui. Poi dopo se magari qualcuno
vuole fare qualche domanda, però prima diamo le targhe, perché purtroppo la
fotografa ci deve lasciare.
A lei, allora, non la targa, ma il pensiero per il
Giudice Francesco Caramico D'Auria, le targhe sono per i relatori.
Poi dopo, colleghi, se non scappate via, a parte il
fatto che c'è la colazione di lavoro, però per chi volesse andare via prima
della colazione di lavoro, non so se ce ne sono, facciamo una fotografia tutti
insieme giù nel cortile, se siete d'accordo, con il beneplacito del fotografo
oppure la facciamo con una delle nostre macchinette, insomma, con le
macchinette dei colleghi.
Allora l'Avvocato Iannettone consegna un pensiero
dell'Associazione degli Avvocati del Tribunale di Carinola al Giudice Francesco
Caramico D'Auria, è un pensiero, un portafoglio, ed è stato scelto perché...
allora perdonateci, facciamolo vedere, Giudice Caramico, qua i colleghi
vogliono vedere perché giustamente hanno tutti contributi a questo regalo,
questo pensiero!
È un mio difetto quello di chiedere sempre alle
persone che cosa gradiscono e il Giudice Caramico ho saputo che avrebbe gradito
il portafoglio e noi abbiamo pensato al portafoglio, la penna evidentemente...
perché normalmente abbiamo regalato sempre la penna! Però tenuto conto che deve
fare ancora parecchie sentenze, perché se n'è andato da Carinola, però ci sta
ancora parecchio carico...!
C'abbiamo messo anche l'euro dentro, non vi
preoccupate, Giudice, abbiamo pensato che bisogna metterci l'euro dentro, non
più di un euro, ovviamente! Va bene, adesso passiamo alla consegna delle
targhe.
Allora cominciamo dall'Avvocato Veneruso, così andiamo
in ordine... e lo facciamo consegnare dall'Avvocato Annamaria Manica, che è la
tesoriera.
Grazie a Renato Veneruso, vice Presidente dell'OUA.
Adesso il Giudice Campese, grazie, lo facciamo consegnare dall'Avvocato
Ortensia Cardillo. Ecco qua, grazie, Giudice.
Poi adesso passiamo al dottore Jozidzija, la facciamo
consegnare dalla collega Lucia Piscitelli, prego. Ecco, perfetto.
Adesso al Giudice Severino Antonucci la collega
Giovanna De Ruosi, prego.
L'Avvocato Nicoletta Anfora al Presidente Mario Lepre,
grazie.
Va bene, adesso tocca al Giudice al Presidente di
questa assemblea, colui che ha diretto in modo favoloso tutti i lavori di
questo convegno, un applauso per tutto il lavoro che ha fatto fino in fondo.
L'Avvocato Brigida Viola e anche l'Avvocato Rosanna
Raucci, ecco, insieme, al Presidente, dato che lui ha fatto... assistenza
doppia! Grazie.
Va bene, a questo punto, colleghi, se qualcuno vuole
fare qualche domanda il Giudice Rossetti... ah, c'è un pensiero per me! Ah,
allora...
Dr. Severino ANTONUCCI:
Avevamo fatto un pensiero per il Presidente Ceraldi,
che ieri sera per la cronaca doveva venire a cena, ma aveva, dice lui, cose più
piacevoli o più urgenti da fare, quindi ci potevamo anche offendere, ma siccome
siamo troppo... non si commuova, Avvocato! Veramente l'unica cosa, ecco, io e
il Presidente vorremmo che lei non desse...
Avv. Vincenzo CERALDI:
(Intervento senza microfono).
Dr. Severino ANTONUCCI:
E’ quanto mai opportuno, prego!
Avv. Elio STICCO:
Guardate che il Consigliere Antonucci l'ha acquistata
con la possibilità di cambiarla se la taglia non è giusta, eh! Ceraldi, devi
dirci che cosa dobbiamo fare adesso, dobbiamo andare a mangiare o teniamo da
sentire anche se ci sono domande? Penso che siano state tanto soddisfacenti sia
le relazioni sia le conclusioni del Consigliere Rossetti che non ci sono
domande, ma se per caso qualcuno di voi in questo caos, in questo labirinto
inestricabile voglia fare qualche domanda per complicare ancora la situazione
venite a complicarla e venite qui a fare queste domande, se volete. Chi ci sta?
Se volete fare domande fatele. C'è una domanda da parte di un competente, un
esperto in infortunistica che è...
Intervento dal pubblico:
Sentendo il dottore Campese prima, ci riferiva
praticamente che ai sensi del 141 anche per sinistri prima del 2006 era
applicabile il codice delle assicurazioni, volevamo sapere lei cosa...
Dr. Marco ROSSETTI:
Sono pienamente d'accordo, nulla rileva che il
sinistro sia avvenuto prima del 1° gennaio 2006, quello che rileva nel caso di
terzo trasportato è che la causa, il giudizio inizi dopo il 1° gennaio. Se
inizia dopo, io me la devo prendere con l'assicuratore del vettore, salve le
eccezioni di cui abbiamo detto.
Intervento dal pubblico:
Allora, se io inizio la causa dopo il 2006, però
l'incidente è antecedente, e non ho fatto la messa in mora al veicolo vettore,
è prescritto, ormai non ci sono più nei termini?
Dr. Marco ROSSETTI:
No no, no, questo non può accadere, perché essendo
responsabile in solido, se io interrompo nei confronti di uno interrompo nei
confronti di tutti. A meno che lei per messa in mora non intendesse la famosa
lettera ex Art. 22, la vecchia Art. 22, attuale... beh, lì, poco male, quello
che conta è che il diritto non sia prescritto, se non è prescritto io dovrò
comunque richiedere all'assicuratore del mio vettore, con le modalità di cui
all'Art. 148, il pagamento, attendere 90 giorni e poi iniziare la causa. Se non
l'ho fatto lo devo comunque fare.
Intervento dal pubblico:
Era la stessa domanda che praticamente, insomma,
fortunatamente tra qualche tempo, insomma, non avrà più significato, perché...
io volevo sapere: se dovessi fare la causa a Roma in tema di proponibilità
della domanda, per sinistri del 2000, 2002, prima del 2006 praticamente, che
cosa succede? Come vi orientate voi a Roma?
Dr. Marco ROSSETTI:
Su questo c'è assoluta, una volta tanto... no, una
volta tanto no! Su questo c'è assoluta unanimità all'interno del Tribunale di
Roma, e cioè per tutti i sinistri verificatisi prima del 1° gennaio del 2006 la
condizione di procedibilità è soddisfatta se la richiesta stragiudiziale è
stata inviata nel rispetto della vecchia normativa, quindi Art. 22 della legge
990, sul presupposto che le condizioni di procedibilità, quali che esse siano,
devono ubbidire alle norme vigenti nel momento in cui vengono poste in essere.
Di conseguenza anche se la causa inizia dopo, ma io ho già scritto prima la
lettera ex Art. 22, non la devo reiterare. Se invece la causa... anche se il
sinistro è avvenuto prima del 1° gennaio, ma io non avevo mai fatto la lettera
all'assicuratore, la faccio dopo il 1° gennaio, deve essere conforme alle nuove
regole.
Avv. Vincenzo CERALDI:
Allora collega, ancora tre domande e poi basta, perché
altrimenti non andiamo più via, grazie. Adesso passiamo all'Avvocato Megale...
ah, no, prima la collega...
Intervento dal pubblico:
A proposito della norma sul litis consortio negativo,
lì si parla di pluralità di danneggiati...
Dr. Marco ROSSETTI:
Ah, sì, grazie, dovevo dirlo e me ne sono dimenticato,
grazie.
Intervento dal pubblico:
Quando si eccepisce la sussistenza di una pluralità di
danneggiati è sufficiente che nell'atto o nel contesto degli atti processuali
ci sia semplicemente il coinvolgimento del terzo, del quarto danneggiato, o è
necessario che l'impresa debba avere avuto una richiesta di risarcimento?
Perché qualche Magistrato mi ha, diciamo, sollevato la questione, cioè nel
momento in cui io ho eccepito, perché nella citazione oltre che dalle mie carte
emergeva un terzo danneggiato, il Giudice però mi ha detto che non aveva avuto
la richiesta di risarcimento, quindi per lui quello non era un vero e proprio
danneggiato, almeno lui ha interpretato così la norma.
Dr. Marco ROSSETTI:
Allora, diceva un mio vecchio maestro quando ero
uditore giudiziario: il Giudice deve avere il coraggio dinanzi a certe norme
scritte male di riscriverle, anzi è proprio la quintessenza del suo ruolo
questa. Orbene, questa norma secondo cui deve sussistere litis consortio
necessario tra tutti i danneggiati al medesimo sinistro, non la possiamo mica,
a mio modo di vedere, intendere così come è scritta, e cioè che sempre, nel
caso del più bagatellaro dei sinistri, uno si rompe il fanalino e il
trasportato riporta una modesta ecchimosi, tutti sono litis consorti necessari.
La norma la dobbiamo leggere, anche qui, la dobbiamo
intendere con i primi tre commi che la precedono, e cioè va intesa la ipotesi
del litis consortio necessario alle sole ipotesi in cui c'è effettivo o solo
potenziale il rischio di superamento del massimale.
Se manca questo rischio non ha senso e ragione il
litis consortio necessario, e tra l'altro creerebbe una serie tale di
incongruenze, si pensi all'ipotesi in cui uno dei danneggiati si costituisce
Parte Civile, certo non è ammesso litis consortio, non c'è nessun obbligo di
litis consortio dinanzi al Giudice penale, o si pensi all'ipotesi in cui uno
dei danneggiati ha già transatto la lite perché ha avuto un danno minimo, solo
un danno a cose eccetera; se questa norma si applicasse alla lettera si
perverrebbe all'assurdo che io debbo costringere a partecipare al processo un
ulteriore danneggiato che è stato già risarcito, quindi questa norma, e cioè
l'ultimo comma dell'Art. 140, va intesa nel senso che c'è litis consortio in
tutti i casi vi è il serio, fondato timore che il pagamento di tutti i
danneggiati ecceda il massimale di polizza.
Dr. Eduardo CAMPESE:
(Inizia l'intervento lontano dal microfono) tra
l'altro io non sono d'accordo, ma e faccio un discorso strettamente pratico,
premesso che secondo me, per come è scritta la norma, è infelice e se è stata
scritta in modo infelice purtroppo o si cerca di farla in qualche modo
correggere o eliminare nelle forme che ognuno di noi conosce oppure quella
norma secondo me è scritta in modo purtroppo chiaro nella sua infelicità.
La interpretazione del collega Rossetti è sicuramente
dettata da buon senso ed è interpretazione, diciamo, salvifica della norma,
però secondo me, per come è scritta, significa praticamente anche in questo
caso dire che è una norma che non serve perché tanto anche prima si faceva
così, solo che prima c'era l'intervento coatto perché era il Giudice ai sensi
del 107 praticamente a risolvere il problema e adesso invece si utilizzerebbe
il litis consortio necessario.
Però credo che in questo tipo di interpretazione di
fatto il litis consortio necessario fissato dalla norma diventerebbe né più né
meno che Art. 102, scusatemi la metafora poco brillante, in sostanza sarebbe un
articolo 107 travestito tra articolo 102, cioè sarebbe la stessa identica
situazione di prima se non solo che il legislatore, per una delle tante
bizzarre affermazioni che sono contenute in questa norma, ha deciso di darci il
nome di litis consortio necessario.
Credo tra l'altro che queste interpretazioni che in
questo momento tutti cerchiamo di dare per cercare di salvare il più possibile
le norme sono sicuramente encomiabili, però espongono i difensori a dei rischi
non indifferenti. Io, diciamo, voglio accettare, supponiamo che la sua causa
capiti davanti a me, in questo momento il collega Rossetti mi ha convinto,
dico: “no, va beh, ma il problema non esiste proprio, quale litis consortio
necessario, andiamo avanti”; se poi la mia causa va in Corte d'Appello e il
giudice di appello dirà: “no, assolutamente, il giudice di primo grado non sa
nemmeno leggere perché là c'è scritto così” e salta netto, completamente, cioè
si sono persi... siccome poi in Italia non è che un giudizio lo facciamo durare
due mesi, ma lo facciamo durare anni, si arriva a delle soluzioni aberranti.
Allora cercherei il male minore, sicuramente gli
sforzi interpretativi sono encomiabili, tutto quello che vogliamo fare, però
secondo me di fronte a una norma che purtroppo è infelice, ma è chiara nella
sua infelicità, cercherei il male minore, cioè se effettivamente dalla
documentazione in atti, dalla citazione, da una qualunque anche lettera di
messa in mora io, Giudice, mi accorgo -per lo meno io così ho fatto-, mi rendo
conto che c'è un altro danneggiato o un qualcuno che nel giudizio non è stato
citato, io impongo la integrazione del contraddittorio.
Poi, certo, un domani potrò essere smentito e,
diciamo, mi farebbe piacere essere smentito nell'ottica di cui parla il collega
Rossetti, perché mi sembrerebbe rifar tornare le cose a un modo un po' più
razionale, però parto dal presupposto che l'interpretazione della norma,
laddove la norma sia chiara... e allora se vogliamo cambiare la norma,
cambiamola, ma se quello è... cioè io in questo caso non vedo una ambiguità
come invece c'è, come abbiamo sentito, in tante altre parti, 141, 149 e altro,
io qua vedo purtroppo una norma che è sic et simpliciter infelice. Punto.
Allora possiamo farci tutti i discorsi che vogliamo,
però una interpretazione che non consideri quel litis consortio come necessario
nel senso che se c'è un altro danneggiato si deve chiamare, poi purtroppo
appesantiamo il giudizio, ma la norma quella è e quella è, io penso che
significherebbe soltanto svilire la norma, cioè applicare una norma diversa,
che non è quella. Però -per carità!- in questo momento tutte le interpretazioni
possono essere sostenibili.
Avv. Vincenzo CERALDI:
Possiamo chiudere o ci sono altre...?
Avv. Elio STICCO:
Possiamo chiudere? Un attimo solo, l'Avvocato Megale.
Avv. MEGALE:
Desidererei avere una risposta a questo interrogativo.
Leggo in alcune sentenze, ho sentito anche nelle relazioni di oggi, a volte si
parla, per la mancata messa in mora, si parla di improcedibilità, altre volte
si parla di improponibilità.
Io ricordo, sono stato allievo di Andreoli, che fece
tutta una lezione sulla differenza, e mi pare sostanziale, perché in un caso se
queste condizioni si verificheranno nel corso del giudizio, loro mi insegnano,
prima della causa della (incomprensibile) sentenza, diciamo, superato questo
aspetto... allora, prima risposta, desidererei questo: è un motivo di
improponibilità o di improcedibilità?
Seconda risposta: se è improcedibilità, perché non si
applica per analogia o, se vogliamo, con una interpretazione un po' più
estensiva, quello che è il disposto, quella che è stata la Giurisprudenza in
tema di giudizi di lavoro o previdenziali allora quando si diceva che il giudizio
non poteva essere promosso, se non quello previdenziale, se non si promuoveva
l'iter amministrativo, e anche lì ricordo che ci furono dei contrasti, alla
fine mi pare ci sia stata un consolidamento di Giurisprudenza nel ritenere
improcedibile la domanda con sospensione del giudizio, per cui una volta
esaurito l'iter amministrativo si ricominciava il giudizio ordinario.
Perché non si applica anche nel nostro caso? Se il
Giudice rileva la incompletezza di questa richiesta di messa in mora, perché
non sospende il giudizio invitando le parti, la compagnia o il danneggiato, a
proseguire in questo tentativo e poi riprendere il giudizio? Grazie.
Dr. Marco ROSSETTI:
Non vi è dubbio che in teoria questa può essere una
strada praticabile, però esiste un diritto vivente, cioè una interpretazione
consolidata, risalente, cristallizzata, della Corte di Cassazione nel senso che
la richiesta stragiudiziale è condizione di proponibilità.
Se manca, e la sua mancanza è rilevabile anche
d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, il Giudice deve dichiarare
improponibile la domanda e non può né sospendere né fissare alcun termine alle
parti.
Intervento dal pubblico:
(Intervento senza microfono).
Dr. Marco ROSSETTI:
Manchi o sia non conforme al modello voluto dalla
legge, al contenuto voluto dalla legge.
Dr. Eduardo CAMPESE:
Volevo solo aggiungere una cosa a quello che
evidenziava il collega Rossetti. La Corte non solo parla di condizione di
proponibilità e lei giustamente ha messo in rilievo la differenza rispetto alla
condizione di procedibilità, ma la stessa Corte, ancora con sentenze recenti,
parlo di due o tre anni fa, dice che questa condizione di proponibilità va
valutata al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Ecco perché il Tribunale di Napoli ha assunto, per lo
meno per il momento, ma fortunatamente la questione andrà a finire perché tanto
dal 1° gennaio 2006 in poi, insomma, c'è da sperare che tutti ci rendiamo un
po' conto che sono cambiate le norme... se io devo valutare la proponibilità al
momento in cui viene proposta la domanda, allora l'interrogativo più grosso che
ci dobbiamo porre ai fini di tutto il problema che è nato per gli incidenti
vecchi, le messe in mora vecchie, nuove e i giudizi nuovi, secondo me è solo
quello di stabilire: questa messa in mora è un atto che ha valenza processuale
o è un atto che ha valenza sostanziale? Io in questo momento do una opinione
mia, quindi ovviamente so di essere abbondantemente minoritario, però se, come
secondo me, quello è un atto sostanziale a quel punto la condizione di
proponibilità io la devo valutare al momento in cui viene fatta la domanda; se
la domanda viene fatta il 2 gennaio del 2006 per me la proponibilità deve
essere valutata al 2 gennaio 2006, quindi vigente la legge del 2 gennaio 2006.
Se invece attribuiamo alla messa in mora una valenza non di atto sostanziale,
ma di atto processuale, e allora si potrebbe il ragionamento che siccome quando
è stato vigeva quell'altra normativa è... salvo l'effetto che si è già formato.
Francamente ho perplessità a condividere
l'orientamento che si tratti di un atto processuale, perché secondo me l'atto
processuale è quello che si fa nel processo. Allora che questo sia un atto che
abbia effetti sicuramente in un secondo momento sul processo da instaurarsi è
un conto, ma da qui a definirlo direttamente atto processuale personalmente
avrei delle perplessità.
Dr. Mario LEPRE:
Io vorrei aggiungere soltanto un brevissimo flash di
un altro minuto, poiché ho affrontato a Napoli, in un albergo di Napoli, questo
problema. Io scrissi proprio questo, anche se da un punto di vista formale e
sostanziale, scrissi questo: “in relazione alla natura della norma”... è quello
che il collega Campese... il problema... io dissi, è una mia idea, e come tutte
le idee può essere condivisa oppure no, che per alcuni è processuale e per
altri sostanziale, io proposi una lettura diversa, cioè dissi che è una norma
bifronte, posto che da un lato interrompe la prescrizione e da un altro lato
condiziona la promuovibilità dell'azione.
E che sia poi una condizione di promuovibilità è
certo, in quanto dall'espletamento di questa formalità sorge il diritto
processuale ad agire che prima non c'era.
Quindi io intanto posso proporre l'azione in quanto il
mio diritto di proporla sia nato. Se non svolgo quelle formalità, se non
adempio a quelle formalità il mio diritto non c'è, e poi diventa un
diritto-quesito, per cui a un certo punto sono d'accordo tranquillissimamente
sulla interpretazione data dal Tribunale di Roma e da Marco Rossetti sul fatto
che una volta che ho adempiuto a quella formalità non la debbo comunque
assolutamente ripetere, anche sotto questo profilo.
Però, ripeto, io proposi, la vidi come norma bifronte,
perché comunque interrompe anche la prescrizione, ha anche una diversa
funzione. Però che sia una condizione di promuovibilità penso proprio che sia
certo. Chiedo scusa se vi ho trattenuto un minuto in più, ma poiché me n'ero
occupato di questo problema ho detto...
(Applausi)
Avv. Elio STICCO:
Dopo l'applauso al Presidente Lepre concludiamo con un
Avvocato, che è l'Avvocato Veneruso, che ha ben rappresentato l'Avvocatura e
quindi non potremmo escludere questa conclusione con l'Avvocato Veneruso.
Avv. Renato VENERUSO:
No, ma non è neanche una conclusione, era una battuta
di dieci secondi che è un invito che rivolgo a nome dell'Avvocatura ai
Magistrati presenti, perché è fuori discussione che la Giurisprudenza ha come
suo compito quello di interpretare e quindi la norma è infelice, come
certamente in questo caso è, la funzione della Giurisprudenza viene
enfatizzata.
Il problema è che, non per andare contro gli ottimi
insegnamenti del maestro dottore Rossetti, la tragedia è quando la
Giurisprudenza, nell'esercizio della correzione di una norma scritta male, da ortopedica
diventa creativa, per cui mi permetto di insistere nel richiedere a nome
dell'Avvocatura che la lettura orientata di questa novella sia nel senso di
mantenerla comunque incardinata ai principi della responsabilità e quindi da
fare in modo che ove occorra eventualmente si cerchi di raddrizzare l'arto
zoppicante, ma che non addirittura si immaginino terze gambe che potrebbero
essere evidentemente ancora più pericoloso dell'arto zoppicante. Era questa la
battuta.
Avv. Vincenzo CERALDI:
Colleghi, grazie. Adesso tutti nel cortile a fare la
fotografia tutti insieme e poi andiamo per la colazione. Per quanto riguarda
gli attestati saranno consegnati durante la colazione di lavoro, grazie, ai
colleghi prenotati, ovviamente, chi non era prenotato li avrà in seguito.